|
16.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 322/687 |
DECISIONE (PESC) 2022/2479 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2022
che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1). |
|
(2) |
L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. |
|
(3) |
In considerazione della situazione, è opportuno introdurre un nuovo termine per la deroga che consente il disinvestimento da parte di una specifica entità inserita nell’elenco. Tale nuovo termine non convalida retroattivamente i disinvestimenti non conformi ai requisiti necessari a norma della decisione 2014/145/PESC, quali i disinvestimenti non autorizzati dopo l’inserimento dell’entità nell’elenco. È inoltre opportuno estendere a due entità recentemente inserite nell’elenco le deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione, al fine di permettere di porre termine a operazioni, contratti o altri accordi precedentemente conclusi con tali entità. Al fine di affrontare ulteriormente le preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare nei paesi terzi, è opportuno introdurre una nuova deroga che consenta di scongelare i beni di talune persone che, prima del loro inserimento in elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, e di mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche. Al fine di evitare l’elusione, le autorità nazionali competenti sono incaricate di autorizzare tali operazioni. A tale scopo, le autorità nazionali competenti dovrebbero agire in stretta cooperazione con la Commissione, al fine di garantire un’attuazione uniforme in tutta l’Unione. Le autorità nazionali competenti possono ispirarsi alle priorità delle Nazioni Unite e del Programma alimentare mondiale per affrontare l’insicurezza alimentare in tutto il mondo. Tale deroga non pregiudica altre misure restrittive imposte dall’Unione nei confronti della Russia e di altri paesi né le rispettive preoccupazioni degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. |
|
(4) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione 2014/145/PESC è così modificato:
|
1) |
al paragrafo 10, lettera a), la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «28 febbraio 2023»; |
|
2) |
il paragrafo 15 è sostituito dal seguente: «15. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione dell’entità inserita in elenco alla voce 108 sotto la rubrica “Entità” dell’allegato di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare, entro il 17 giugno 2023, una vendita e un trasferimento in corso di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione. Tale termine non convalida retroattivamente i disinvestimenti non conformi ai requisiti necessari a norma della presente decisione.»; |
|
3) |
il paragrafo 17 è sostituito dal seguente: «17. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127 dell’elenco, alla rubrica "Entità" dell’allegato, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, per ciascuna operazione pertinente separatamente, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche elencate alla rubrica “Persone” dell’allegato che, prima del loro inserimento in elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, o la messa a disposizione di tali persone di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse sono necessari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, verso paesi terzi al fine di affrontare la sicurezza alimentare. Lo Stato membro interessato, al momento di autorizzare tali operazioni, agisce in stretta cooperazione con la Commissione. Esso informa gli altri Stati membri di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.»; |
|
4) |
è aggiunto il paragrafo seguente: «20. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 126 e 127 alla rubrica “Entità” dell’allegato, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 17 giugno 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 16 dicembre 2022. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).