15.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2459 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2022

relativa all’applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (1), in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione deve valutare regolarmente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione. In base alla valutazione eseguita conformemente a tale disposizione, la cooperazione con la Gambia è stata valutata insufficiente. Considerate le misure adottate per migliorare il livello di cooperazione, e le relazioni generali tra l’Unione e la Gambia, la cooperazione della Gambia con l’Unione in materia di riammissione è stata ritenuta insufficiente ed è stato pertanto considerato necessario un intervento dell’Unione.

(2)

Conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, il 7 ottobre 2021 è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio (2), in virtù della quale è stata temporaneamente sospesa per alcuni cittadini della Gambia l’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009.

(3)

A norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ha valutato regolarmente la cooperazione con la Gambia in materia di riammissione dopo l’entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781. La valutazione indica che non sono stati conseguiti miglioramenti significativi, in quanto la cooperazione in materia di identificazione e rimpatrio rimane problematica, il termine fissato dall’accordo di riammissione UE-Gambia non è stato rispettato e fino al marzo 2022 è rimasta in vigore una moratoria sui rimpatri mediante voli charter, introdotta unilateralmente dalla Gambia. Nonostante alcuni limitati sviluppi, in particolare il rilascio di tre permessi di sbarco per le operazioni di rimpatrio che hanno avuto luogo dopo la sospensione della moratoria introdotta dalla Gambia, la cooperazione in materia di riammissione rimane insufficiente e sono ancora necessari miglioramenti sostanziali e duraturi.

(4)

La Commissione valuta che, nonostante le misure adottate con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio, la cooperazione della Gambia con l’Unione in materia di riammissione continui a essere insufficiente e occorra pertanto intervenire ulteriormente, lasciando impregiudicata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781.

(5)

L’applicazione graduale di diritti per i visti più elevati per i cittadini della Gambia dovrebbe inviare un chiaro segnale alle autorità gambiane sulla necessità di intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.

(6)

È quindi opportuno che siano applicati diritti per i visti pari a 120 EUR, come stabilito dal regolamento (CE) n. 810/2009, ai cittadini della Gambia soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Conformemente a tale regolamento, tali diritti non si applicano i minori di età inferiore ai 12 anni né dovrebbero applicarsi ai richiedenti per i quali i diritti per i visti non vengono riscossi o l’importo di tali diritti è stato ridotto conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009.

(7)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai familiari di un cittadino dell’Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE, né ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e un paese terzo.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, anche in quanto paesi ospitanti organizzazioni intergovernative internazionali o conferenze internazionali convocate dalle Nazioni Unite o da organizzazioni intergovernative internazionali con sede negli Stati membri. Pertanto, l’aumento dei diritti per i visti non dovrebbe applicarsi ai cittadini della Gambia richiedenti il visto nella misura in cui ciò è necessario affinché gli Stati membri adempiano i loro obblighi in qualità di paesi ospitanti tali organizzazioni o conferenze.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(10)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(11)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisceuno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(12)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(13)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10)che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11).

(14)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente decisione si applica ai cittadini della Gambia soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806.

2.   La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia esentati dall’obbligo del visto a norma dell’articolo 4 o dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.

3.   La presente decisione lascia impregiudicata la possibilità di derogare alla riscossione o ridurre l’importo dei diritti per i visti in singoli casi, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 810/2009.

4.   La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell’Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e il paese terzo.

5.   La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici;

c)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o,

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia, come modificato da ultimo.

6.   La presente decisione lascia impregiudicate le misure previste e applicate in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781.

Articolo 2

Applicazione dei diritti per i visti

I cittadini della Gambia richiedenti il visto pagano diritti per i visti pari a 120 EUR.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 4

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

V. RAKUŠAN


(1)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio del 7 ottobre 2021 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia (GU L 360 dell’11.10.2021, pag. 124).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

(4)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(11)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).