13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/86


DECISIONE (PESC) 2022/2444 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

relativa a una missione di partenariato militare dell’Unione europea in Niger (EUMPM Niger)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni del 16 aprile 2021 il Consiglio ha definito la strategia integrata dell’Unione europea nel Sahel. Il Consiglio ha in particolare espresso la propria preoccupazione per il fatto che la graduale espansione dell’insicurezza e il suo impatto, di cui le popolazioni civili sono le prime vittime, hanno aggravato una situazione caratterizzata da crisi multiple, con conseguenze umanitarie senza precedenti nella regione, tra cui l’incremento del numero di sfollati interni e rifugiati, sfollamenti forzati, abusi, tensioni inter- e intracomunitarie, il moltiplicarsi di ricorrenti crisi alimentari e nutrizionali, l’aumento delle esigenze sanitarie e la difficoltà di istituire servizi statali nelle zone di conflitto, e ha riconosciuto che l’instabilità contribuisce anche alla migrazione irregolare. Il Consiglio ha inoltre sottolineato che l’Unione continuerà a contribuire al rafforzamento delle capacità nei settori della difesa e della sicurezza mobilitando le sue missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Il Consiglio ha messo in rilievo il fatto che il rispetto e la promozione dei diritti umani, compresa la parità di genere, e la protezione degli individui da ogni attentato alla loro integrità rimarranno al centro dell’azione dell’Unione in tutti i settori di intervento nel Sahel.

(2)

Il 30 giugno 2022, in occasione della conclusione del riesame strategico complessivo delle missioni PSDC EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha ritenuto che istituire una missione militare specifica in ambito PSDC, in combinazione con una misura di assistenza a titolo dello strumento europeo per la pace, fosse appropriato per fornire il sostegno necessario al Niger.

(3)

Il 18 luglio 2022 il Consiglio ha istituito una misura di assistenza a titolo dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Niger. In particolare, la misura di assistenza è a sostegno dell’istituzione di un Centro per la formazione dei tecnici delle forze armate.

(4)

Con lettera del 30 novembre 2022 il ministro degli Affari esteri e della cooperazione della Repubblica del Niger ha invitato l'Unione a schierare una missione di partenariato militare dell'UE in ambito PSDC in Niger per contribuire a migliorare la capacità militare delle forze armate del Niger al fine di sostenere il Niger nella lotta contro i gruppi terroristici armati, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

(5)

Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un’eventuale missione di partenariato militare in ambito PSDC in Niger a sostegno dell’attuazione di un piano di sviluppo delle capacità per il Niger, sostenendo l’istituzione di un Centro per la formazione dei tecnici delle forze armate in combinazione con la misura di assistenza adottata il 18 luglio 2022, fornendo su richiesta formazione specializzata agli specialisti delle forze armate del Niger e sostenendo la creazione di un nuovo battaglione di sostegno alle comunicazioni e al comando. È opportuno che sia istituita tale missione.

(6)

Il CPS dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico sulla missione di partenariato militare in ambito PSDC in Niger, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(7)

È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale diretti dall’UE in Niger e alla partecipazione di Stati terzi alla missione.

(8)

A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), che ha istituito lo strumento europeo per la pace, le spese operative derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa devono essere a carico degli Stati membri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   L’Unione conduce una missione di partenariato militare in Niger (EUMPM Niger) al fine di sostenere il Niger nella lotta, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario, contro i gruppi terroristici armati.

2.   L’obiettivo strategico di EUMPM Niger è sostenere lo sviluppo delle capacità delle forze armate del Niger, al fine di rafforzarne la capacità di contenere la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici armati, proteggere la popolazione del Niger e assicurare un ambiente sicuro e protetto.

3.   A tal fine, EUMPM Niger:

a)

sostiene l’istituzione e la creazione di un Centro per la formazione dei tecnici delle forze armate, fornendo consulenza e formazione, anche ai formatori;

b)

sostiene lo sviluppo delle capacità specializzate delle forze armate del Niger, fornendo formazione specializzata su richiesta;

c)

sostiene l’istituzione e la formazione di un battaglione di sostegno alle comunicazioni e al comando, fornendo formazione e tutoraggio alle sue unità, ai suoi specialisti e alla sua catena di comando, per consentire il successivo schieramento a sostegno delle operazioni del Niger, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

4.   Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il principio della parità di genere, la protezione dei civili e le agende nell’ambito della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) su donne, pace e sicurezza, della UNSCR 2250 (2015) in materia di giovani, pace e sicurezza e della UNSCR 1612 (2005) sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati e inseriti in maniera proattiva nella pianificazione strategica e operativa, nelle attività e nell’elaborazione di relazioni di EUMPM Niger.

5.   EUMPM Niger agevola inoltre l’assistenza fornita al Niger dallo strumento europeo per la pace per quanto riguarda il Centro per la formazione dei tecnici delle forze armate e, qualora il Consiglio decida in ordine alla necessaria misura di assistenza, al battaglione selezionato di sostegno alle comunicazioni e al comando. Le attività della missione sono coordinate con la fornitura di materiali a tempo debito mediante lo strumento europeo per la pace.

Articolo 2

Nomina del comandante della missione dell’UE

Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (Military Planning and Conduct Capability — MPCC) è il comandante della missione EUMPM Niger.

Articolo 3

Designazione della sede del comando della missione

1.   L’MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni. È responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUMPM Niger.

2.   Il comando della forza della missione EUMPM Niger ha sede in Niger e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell’UE.

3.   Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell’MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell’MPCC.

Articolo 4

Pianificazione e avvio di EUMPM Niger

La decisione sull’avvio di EUMPM Niger è adottata dal Consiglio, previa approvazione del piano della missione e delle regole di ingaggio.

Articolo 5

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUMPM Niger. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e la catena di comando. Include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei futuri comandanti della forza della missione dell’UE. Le competenze per determinare gli obiettivi di EUMPM Niger e le competenze per concludere EUMPM Niger restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell’UE (EU Military Committee — EUMC) relazioni sulla condotta di EUMPM Niger. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE e il comandante della forza della missione dell’UE, ove opportuno.

Articolo 6

Direzione militare

1.   L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione di EUMPM Niger condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell’UE.

2.   L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell’UE. L’EUMC può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE e il comandante della forza della missione dell’UE, ove opportuno.

3.   Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di punto di contatto principale con il comandante della missione dell’UE.

Articolo 7

Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento

1.   L’AR garantisce l’attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione e i suoi programmi di assistenza umanitaria.

2.   Fatta salva la catena di comando e il controllo politico e la direzione strategica del CPS, il comandante della forza della missione dell’UE riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell’Unione in Niger.

3.   L’EUMPM Niger si coordina strettamente con l’EUCAP Sahel Niger nei pertinenti settori di competenza al fine di contribuire all’interoperabilità tra EUCAP Sahel Niger, EUMPM Niger e le forze di sicurezza e di difesa del Niger.

4.   L’EUMPM Niger coordina altresì le proprie attività con le iniziative, gli sforzi e le attività bilaterali presenti e futuri degli Stati membri in Niger, nonché, se del caso, con partner che condividono gli stessi principi e che sostengono il piano di sviluppo delle capacità delle forze armate del Niger.

Articolo 8

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare a EUMPM Niger.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti, su raccomandazione del comandante della missione dell’UE, in consultazione con il comandante della forza della missione dell’UE e con l’EUMC.

3.   Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura stabilita all’articolo 218 TFUE. Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di tale accordo si applicano anche nell’ambito di EUMPM Niger.

4.   Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi a EUMPM Niger hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in materia di gestione quotidiana di EUMPM Niger, degli Stati membri che vi partecipano.

5.   Qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi a EUMPM Niger, il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori.

Articolo 9

Status del personale diretto dall’UE

Lo status delle unità e del personale diretti dall’UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre eventuali garanzie necessarie per l’espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura stabilita all’articolo 218 TFUE.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni di EUMPM Niger sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2021/509.

2.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’EUMPM Niger per un periodo di tre anni dalla data di adozione della presente decisione è pari a 27,3 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 15 % per gli impegni e al 10 % per i pagamenti.

Articolo 11

Cellula di progetto

1.   EUMPM Niger può disporre di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, EUMPM Niger coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato di EUMPM Niger e a sostegno dei suoi obiettivi.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell’UE è autorizzato a chiedere contributi finanziari agli Stati membri o a Stati terzi per l’attuazione di progetti che integrano altre azioni di EUMPM Niger e sono coerenti con queste ultime. In tali casi il comandante della missione dell’UE conclude un accordo con tali Stati membri o Stati terzi, riguardante in particolare le procedure specifiche per la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi per i danni risultanti da atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati membri o Stati terzi.

3.   Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati membri o dagli Stati terzi contributori per atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell’utilizzo dei fondi di tali Stati membri o Stati terzi.

4.   L’accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati membri o Stati terzi è subordinata all’accordo del CPS.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUMPM Niger, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini di EUMPM Niger, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), che stabilisce le norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE:

a)

fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; oppure

b)

fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

2.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare al Niger le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUMPM Niger, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l’AR e le autorità competenti del Niger.

3.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative a EUMPM Niger e coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

4.   L’AR può delegare le competenze di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, ai funzionari del servizio europeo per l’azione esterna e/o al comandante della missione dell’UE e/o al comandante della forza della missione dell’UE.

Articolo 13

Entrata in vigore e conclusione

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   L’EUMPM Niger termina tre anni dopo la data di adozione della presente decisione.

3.   La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando della forza della missione, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione di EUMPM Niger e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti di EUMPM Niger di cui alla decisione (PESC) 2021/509.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).