13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/80


DECISIONE (PESC) 2022/2441 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC (1) che istituisce l’operazione militare dell’UE Atalanta.

(2)

Il 22 dicembre 2020 la decisione (PESC) 2020/2188 del Consiglio (2) ha modificato l’azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 31 dicembre 2022.

(3)

La decisione (PESC) 2020/2188 ha esteso il compito di Atalanta di contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia e di proteggere le navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che forniscono aiuti alimentari agli sfollati in Somalia nonché di proteggere le navi vulnerabili che navigano al largo della Somalia. Prevedeva inoltre che Atalanta contribuisse, nell’ambito dei suoi compiti secondari esecutivi, all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia, conformemente alla risoluzione 2182 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nel contesto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988. Prevedeva altresì che Atalanta monitorasse, come compito secondario non esecutivo, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il commercio illecito di carbone di legna al largo delle coste della Somalia, conformemente alle risoluzioni 2498 (2019) e 2500 (2019) dell’UNSC e alla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.

(4)

Nelle conclusioni del 22 giugno 2021 il Consiglio ha ricordato che «la sicurezza marittima mira a garantire un uso libero e pacifico dei mari ed è un prerequisito per oceani e mari sicuri, puliti e protetti per tutti i tipi di attività, nonché una chiara priorità dell’Unione europea (UE) e dei suoi Stati membri per la protezione dei loro interessi strategici». Il Consiglio ha sottolineato «il contributo significativo e di lunga data alla sicurezza marittima apportato dalle operazioni marittime nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’UE, tra cui EUNAVFOR ATALANTA, al fine di contrastare ed infine eliminare la pirateria nell’Oceano Indiano».

(5)

Il 15 novembre 2021 la risoluzione 2607 (2021) dell’UNSC ha in particolare rinnovato e ampliato le disposizioni di cui al punto 15 della risoluzione 2182 (2014) e l’autorizzazione relativa alle ispezioni per attuare l’embargo sulle armi nei confronti della Somalia e il divieto di esportazione di carbone di legna dalla Somalia.

(6)

Il 3 dicembre 2021 nella risoluzione 2608 (2021) l’UNSC ha rinnovato il suo invito, rivolto agli Stati e alle organizzazioni regionali in grado di farlo, a partecipare alla lotta contro la pirateria e le rapine a mano armata in mare al largo delle coste della Somalia, in particolare, conformemente alla stessa risoluzione e al diritto internazionale, dispiegando navi da guerra, armi e aeromobili militari, fornendo appoggio e supporto logistico alle forze antipirateria, e sequestrando e smaltendo imbarcazioni, navi, armi e altre attrezzature connesse utilizzate per commettere atti di pirateria e rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale, o per le quali vi sono ragionevoli motivi di sospettare un tale utilizzo, ha preso atto dell’efficace perseguimento dei casi di pirateria da parte delle Seychelles e ha esortato tutti gli Stati a condividere le informazioni con l’INTERPOL, ai fini dell’utilizzo nella banca dati sulla pirateria globale, attraverso i canali appropriati.

(7)

Nelle conclusioni del 21 febbraio 2022 il Consiglio ha avviato l’attuazione del concetto delle presenze marittime coordinate nell’Oceano Indiano nordoccidentale, istituendo una zona marittima di interesse corrispondente alla zona marittima che si estende dallo stretto di Hormuz al tropico del Capricorno e dal nord del Mar Rosso al centro dell’Oceano Indiano.

(8)

In tale contesto, il riesame strategico di Atalanta del 2022 ha portato alla conclusione che il mandato dell’operazione dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2024 ed esteso alla sicurezza marittima al largo delle coste della Somalia e nel Mar Rosso, mentre i compiti in corso dovrebbero essere proseguiti. Inoltre, si dovrebbe portare avanti un dialogo con l’iniziativa a guida europea di valutazione della situazione marittima nello stretto di Hormuz (EMASOH) e la sua componente militare, l’operazione Agenor, al fine di sviluppare ulteriori collegamenti e sinergie. Analogamente, dovrebbero essere ricercate sinergie con la presenza marittima coordinata nell’Oceano Indiano nordoccidentale. L’operazione dovrebbe inoltre istituire un meccanismo per condividere con il governo federale della Somalia le informazioni su presunte attività di pesca INN attraverso l’ufficio centrale nazionale Interpol di Mogadiscio.

(9)

L’azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

1)

nel titolo, la frase «relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia» è sostituita dalla seguente:

«relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)»;

2)

in tutto il testo, il nome «Atalanta» è sostituito da «EUNAVFOR ATALANTA»;

3)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dai paragrafi seguenti:

«1.   L’Unione europea (UE) conduce un’operazione militare volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA).

bis.   A sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851 (2008) e delle successive risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) in modo conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (“convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”) e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi, EUNAVFOR ATALANTA contribuisce:

alla protezione delle navi del PAM che inoltrano l’aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e

alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo della Somalia, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, conformemente al mandato definito nelle risoluzioni 1846 (2008) e 1851 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

4)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Coerenza della risposta dell’UE

1.   L’AR, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante della forza dell’UE provvedono a coordinare strettamente le rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.

2.   EUNAVFOR ATALANTA opera in stretto coordinamento con la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), con la missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) e con le presenze marittime coordinate nell’Oceano Indiano nordoccidentale. Coopera con l’operazione AGENOR e scambia informazioni con l’iniziativa a guida europea di valutazione della situazione marittima nello stretto di Hormuz (EMASOH).

3.   EUNAVFOR ATALANTA sostiene, nei limiti dei mezzi e delle capacità, i programmi pertinenti dell’Unione.»;

5)

all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 10 400 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (*1) è pari allo 0 % per gli impegni e allo 0 % per i pagamenti.

(*1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).»;"

6)

all’articolo 15, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   EUNAVFOR ATALANTA è autorizzata a diffondere a Interpol, conformemente all’articolo 2, lettera h), e a Europol, conformemente all’articolo 2, lettera i), informazioni raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle sue operazioni. Inoltre, EUNAVFOR ATALANTA è autorizzata a trasmettere all’ufficio centrale nazionale Interpol di Mogadiscio le informazioni raccolte su presunte attività di pesca INN nel corso delle sue operazioni.»;

7)

all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   EUNAVFOR ATALANTA si conclude il 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

(2)  Decisione (PESC) 2020/2188 del Consiglio, del 22 dicembre 2020, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 74).