7.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 315/87


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2385 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2022

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, un bene destinato all’impresa che sia utilizzato a fini privati dal soggetto passivo o dal suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere considerato una prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è soggetto all’IVA.

(2)

La decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio (2) autorizza la Polonia a limitare al 50 % il diritto alla detrazione dell’IVA sull’acquisto, sull’acquisto intracomunitario, sull’importazione, sul noleggio o sul leasing di taluni veicoli stradali a motore e sulle spese correlate, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente per scopi professionali, e ad esentare i soggetti passivi dall’assimilare l’uso non professionale di tali veicoli a una prestazione di servizi in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE («misure speciali»).

(3)

La decisione di esecuzione 2013/805/UE scade il 31 dicembre 2022.

(4)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 febbraio 2022, la Polonia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2025.

(5)

In conformità dell’articolo 3, secondo comma, della decisione di esecuzione 2013/805/UE, la Polonia ha presentato alla Commissione, unitamente alla domanda, una relazione sull’applicazione delle misure speciali comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA. Sulla base di tale relazione, la Polonia sostiene che la percentuale del 50 % continui a essere giustificata. La Polonia ritiene inoltre che la deroga al requisito di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE sia tuttora necessaria per evitare la doppia imposizione. Tali misure speciali sono giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell’IVA e di evitare l’evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali.

(6)

In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 15 marzo 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Polonia. Con lettera del 16 marzo 2022 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

(7)

L’applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2022 avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso dalla Polonia nella fase del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(8)

È pertanto opportuno prorogare l’autorizzazione stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/805/UE. La proroga delle misure speciali dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutare la loro efficacia e l’adeguatezza della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA.

(9)

È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2025.

(10)

Qualora la Polonia ritenesse che le misure speciali fossero necessarie oltre la data di scadenza della decisione di esecuzione 2013/805/UE, e al fine di garantire l’esame tempestivo di eventuali domande di proroga delle misure speciali, è necessario stabilire prescrizioni per tali domande.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/805/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2013/805/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2025.

Eventuali domande di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2025. Tali domande sono corredate di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 51).