6.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/97


DECISIONE (PESC) 2022/2377 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2022

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1).

(2)

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 (2) in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo (RDC). La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto ulteriori misure restrittive all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC.

(3)

Tenuto conto della gravità della situazione nella RDC, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione di cui alla decisione 2010/788/PESC dovrebbero essere modificati per consentire l'applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che appoggiano o sostengono il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC o che ne traggono vantaggio.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che:

a)

ostacolano una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, oppure compromettendo lo Stato di diritto;

b)

sono implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani;

c)

sono responsabili di appoggiare il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC;

d)

forniscono sostegno a persone fisiche o giuridiche, a entità o organismi di cui alla lettera c);

e)

incitano alla violenza relativamente alle azioni di cui alle lettere b), c) e d);

f)

sfruttano il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica;

g)

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a), b), c), d) e) o f);

elencati nell'allegato II.»

;

2)

all'allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 2».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. KUPKA


(1)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

(2)  Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7).