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5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/109 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2366 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2022
che stabilisce le specifiche per una soluzione tecnica volta ad agevolare la raccolta di dati da parte degli Stati membri e di Europol ai fini della produzione di statistiche sull’accesso ai dati del VIS a fini di contrasto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno («regolamento VIS») (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 767/2008 stabilisce il sistema di informazione visti (VIS) per lo scambio di dati fra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno, e sulle decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 767/2008 stabilisce le condizioni di accesso ai dati del VIS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. È opportuno definire e mettere a disposizione degli Stati membri e di Europol una soluzione tecnica per agevolare la raccolta di dati ai fini della produzione di statistiche per misurare l’efficacia di tale accesso a fini di contrasto. |
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(3) |
È necessario stabilire le specifiche per la messa a punto di una soluzione tecnica che faciliti la raccolta di determinate informazioni e statistiche. |
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(4) |
La soluzione tecnica prescelta per attuare il VIS dovrebbe tenere in considerazione l’esigenza di disporre di una migliore integrazione degli attuali e dei futuri sistemi di gestione delle frontiere dell’Unione e dell’esigenza di garantire l’interoperabilità di tali sistemi. Tale soluzione tecnica dovrebbe essere scalabile e consentire aggiornamenti ulteriori per essere in grado, se necessario, di integrare funzionalità supplementari, di gestire un maggior numero di operazioni e di conservare maggiori quantità di dati. Per tale motivo, la soluzione tecnica per facilitare la raccolta di determinate informazioni e statistiche dovrebbe essere messa a punto sulla base della soluzione tecnica indicata all’articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all’articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adattata se del caso. |
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(5) |
A norma del regolamento (CE) n. 767/2008, l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe essere responsabile della progettazione e dello sviluppo del VIS. |
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(6) |
La soluzione tecnica dovrebbe rispettare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e come impostazione predefinita. I dati per la produzione di statistiche dovrebbero essere forniti in modo da garantire un’adeguata anonimizzazione dei risultati, applicando nel contempo un’efficace minimizzazione dei dati per prevenire il rischio che ne siano dedotte informazioni dagli interessati. |
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(7) |
Dato che il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione. |
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(8) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (5). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(9) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7). |
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(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9). |
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(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11). |
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(12) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011. |
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(13) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere l’8 giugno 2022. |
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(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Soluzione tecnica per facilitare la raccolta di dati ai fini della produzione di statistiche
1. eu-LISA mette a punto la soluzione tecnica di cui all’articolo 50, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 767/2008 e la adegua conformemente alle specifiche di cui all’articolo 2 della presente decisione.
2. eu-LISA mette la soluzione tecnica a disposizione del punto o dei punti di accesso centrale di cui all’articolo 22 terdecies del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’unità specializzata di Europol costituita da funzionari debitamente autorizzati, di cui all’articolo 22 quaterdecies dello stesso regolamento.
3. L’impiego della soluzione tecnica da parte degli Stati membri e di Europol è facoltativo.
Articolo 2
Specifiche della soluzione tecnica per facilitare la raccolta di dati ai fini della produzione di statistiche
1. Qualora sia utilizzata la soluzione tecnica di cui all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, ciascuno Stato membro ed Europol sono responsabili del suo impiego.
2. Gli Stati membri ed Europol sono responsabili della gestione tecnica e operativa della soluzione tecnica.
3. La soluzione tecnica consente l’accesso ai suoi dati soltanto agli utenti autorizzati.
4. La soluzione tecnica consente la raccolta dei seguenti dati per ciascuna richiesta di accesso ai dati conservati nel VIS:
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a) |
l’autorità designata, il punto di accesso centrale e l’unità operativa che avvia la richiesta di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008, ed Europol se avvia la richiesta di cui all’articolo 22 novodecies dello stesso regolamento; |
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b) |
lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave, quale definito all’articolo 4, punti 22 e 23, del regolamento (CE) n. 767/2008, che ha determinato la consultazione, selezionando un valore da una tabella di codici; |
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c) |
i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008; |
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d) |
il numero di richieste di accesso al VIS a fini di contrasto e di accesso ai dati relativi a minori di età inferiore ai 14 anni; |
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e) |
il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate le procedure d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l’urgenza dopo la verifica a posteriori; |
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f) |
il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un’identificazione. |
5. Al fine di agevolare la raccolta dei dati, in caso di ricorso alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, sono contrassegnati i casi associati a tale procedura di cui al paragrafo 4, lettera e), del presente articolo.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono conservate localmente dal punto o dai punti di accesso centrale o da Europol e sono utilizzate ai fini della produzione di statistiche, di cui all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicabilità
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fatta eccezione per le seguenti disposizioni, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134:
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a) |
articolo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008; |
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b) |
articolo 2, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008; |
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(2) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
(3) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) No 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).
(5) La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(7) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(8) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(9) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(10) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(11) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(12) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).