24.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 304/85


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2298 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il propiconazolo è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato fino al 31 marzo 2020 a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 1o ottobre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»).

(3)

L’8 febbraio 2019 l’autorità di valutazione competente della Finlandia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione (3) ha posticipato la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 marzo 2021 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.

(5)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/354 della Commissione (4) ha posticipato nuovamente la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 dicembre 2022.

(6)

Il 2 giugno 2021 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione. Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Il 9 marzo 2022 l’Agenzia ha adottato il suo parere (5) sul rinnovo dell’approvazione del propiconazolo in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Il propiconazolo è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il propiconazolo è inoltre considerato in possesso di proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi sull’uomo e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Benché sia in corso l’esame per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento e se l’approvazione del propiconazolo possa quindi essere rinnovata, non sarà possibile completare tale esame prima dell’attuale scadenza dell’approvazione.

(9)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire il completamento dell’intera procedura di esame della domanda. Tenuto conto del tempo necessario per valutare se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e del tempo necessario per decidere se rinnovare l’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, la data di scadenza dovrebbe essere posticipata al 31 dicembre 2023.

(10)

In seguito alla posticipazione della data di scadenza dell’approvazione, il propiconazolo rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/354 è posticipata al 31 dicembre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 39).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/354 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 219).

(5)  Parere del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di approvazione del principio attivo propiconazolo, tipo di prodotto 8, ECHA/BPC/324/2022, adottato il 9 marzo 2022.

(6)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).