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24.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 304/67 |
DECISIONE (UE) 2022/2296 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2022
relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 148, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere del comitato per l’occupazione (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli Stati membri e l’Unione devono adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro qualificata, formata e adattabile, nonché di mercati del lavoro orientati al futuro e in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, di una crescita economica equilibrata, di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE). Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, devono considerare la promozione dell’occupazione una questione di interesse comune e coordinare in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo. |
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(2) |
L’Unione deve combattere l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione sociali nonché la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore, come stabilito nell’articolo 3 TUE. Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione e tutela della salute umana, quali enunciati all’articolo 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
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(3) |
Conformemente al TFUE, l’Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell’ambito di tali strumenti, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione («orientamenti») quali figurano nell’allegato della presente decisione costituiscono, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione quali figurano nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio (4), gli orientamenti integrati. Essi devono guidare l’attuazione delle politiche negli Stati membri e nell’Unione, rispecchiando l’interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, una combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche, occupazionali e sociali che comporti ricadute positive per i mercati del lavoro e la società in generale e risponda efficacemente all’impatto della pandemia di COVID-19, alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e all’aumento del costo della vita. |
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(4) |
Al fine di promuovere il progresso economico e sociale, agevolare le transizioni verde e digitale e realizzare mercati del lavoro inclusivi, competitivi e resilienti nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero promuovere un’istruzione, una formazione, un miglioramento del livello delle competenze e una riqualificazione di qualità, nonché l’apprendimento permanente, un’istruzione e formazione professionale orientata al futuro e migliori opportunità di carriera rafforzando i legami tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro e riconoscendo le abilità, le conoscenze e le competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale. |
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(5) |
Gli orientamenti sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell’Unione e diverse iniziative dell’Unione, comprese la direttiva 2001/55/CE del Consiglio (5), le raccomandazioni del Consiglio del 10 marzo 2014 (6), del 15 febbraio 2016 (7), del 19 dicembre 2016 (8), del 15 marzo 2018 (9), del 22 maggio 2018 (10), del 22 maggio 2019 (11), dell’8 novembre 2019 (12), del 30 ottobre 2020 (13),del 24 novembre 2020 (14), del 29 novembre 2021 (15) e del 16 giugno 2022 (16), la raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione (17), la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio (18), la risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 2021 (19), la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021«Creare un’economia al servizio delle persone: un piano d’azione per l’economia sociale», la decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea (21) e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. |
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(6) |
Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche e occupazionali all’interno dell’Unione. Perseguendo la sostenibilità ambientale, la produttività, l’equità e la stabilità macroeconomica, il semestre europeo integra i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e il suo strumento di monitoraggio, il quadro di valutazione della situazione sociale, e prevede un forte coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate. Il semestre europeo sostiene il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le politiche economiche e occupazionali dell’Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la transizione equa dell’Europa verso un’economia digitale, a impatto climatico zero e sostenibile dal punto di vista ambientale, migliorare la competitività, garantire condizioni di lavoro adeguate, promuovere l’innovazione, la giustizia sociale e le pari opportunità nonché una convergenza socioeconomica verso l’alto, e affrontare le disuguaglianze e le disparità regionali. |
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(7) |
I cambiamenti climatici e le altre sfide legate all’ambiente, la necessità di accelerare l’indipendenza energetica e una transizione verde socialmente equa e giusta e di garantire l’autonomia strategica aperta dell’Europa, la globalizzazione, la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, l’aumento del telelavoro, l’economia delle piattaforme e i cambiamenti demografici stanno trasformando profondamente le economie e le società europee. L’Unione e i suoi Stati membri devono collaborare per affrontare in modo efficace e proattivo tali sviluppi strutturali e adeguare i sistemi esistenti a seconda delle necessità, riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri, come pure adeguare le politiche correlate. Ciò richiede un’azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale che riconosca nel contempo il ruolo delle parti sociali, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell’Unione in materia di governance economica e tenendo conto del pilastro europeo dei diritti sociali. Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio degli investimenti sostenibili, un rinnovato impegno a favore di riforme opportunamente cadenzate che migliorino la crescita economica sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro di qualità, la produttività, condizioni di lavoro adeguate, la coesione sociale e territoriale, la convergenza socioeconomica verso l’alto, la resilienza e la responsabilità di bilancio, con il sostegno degli attuali programmi di finanziamento dell’Unione, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e i fondi della politica di coesione, compresi il Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e il Fondo europeo di sviluppo regionale disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) nonché il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). L’azione politica dovrebbe combinare misure sul versante dell’offerta e della domanda, tenendo conto dei loro impatti economici, ambientali, occupazionali e sociali. |
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(8) |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali (26). Esso stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l’equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturandoli secondo tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, e protezione e inclusione sociali. I principi e i diritti orientano in modo strategico l’Unione, facendo in modo che le transizioni verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici siano socialmente eque e giuste e preservino la coesione territoriale. Il pilastro europeo dei diritti sociali costituisce, insieme al quadro di valutazione della situazione sociale, un quadro di riferimento per monitorare i risultati degli Stati membri in materia di occupazione e prestazioni sociali, per guidare le riforme a livello nazionale, regionale e locale e per conciliare la dimensione sociale e quella di mercato nell’economia moderna attuale, anche attraverso la promozione dell’economia sociale. Il 4 marzo 2021 la Commissione ha presentato un piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali («piano d’azione»), che comprende obiettivi principali ambiziosi ma realistici e obiettivi secondari complementari per il 2030 in materia di occupazione, competenze, istruzione e riduzione della povertà, nonché il quadro di valutazione della situazione sociale riveduto. |
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(9) |
In occasione del vertice sociale di Porto dell’8 maggio 2021, i capi di Stato o di governo hanno riconosciuto che il pilastro europeo dei diritti sociali è un elemento fondamentale della ripresa, osservando che la sua attuazione rafforzerà lo slancio dell’Unione verso una transizione digitale, verde ed equa e contribuirà a conseguire una convergenza socioeconomica verso l’alto e ad affrontare le sfide demografiche. Essi hanno sottolineato che la dimensione sociale, il dialogo sociale e il coinvolgimento attivo delle parti sociali sono al centro di un’economia sociale di mercato altamente competitiva. Essi hanno ritenuto che il piano d’azione abbia fornito utili orientamenti per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche nei settori dell’occupazione, delle competenze, della salute e della protezione sociale. Hanno accolto con favore i nuovi obiettivi principali dell’Unione per il 2030 in materia di occupazione (almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro), competenze (almeno il 60 % di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione) e riduzione della povertà (di almeno 15 milioni di persone, tra cui cinque milioni di minori) nonché il quadro di valutazione della situazione sociale riveduto al fine di monitorare i progressi verso l’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali nell’ambito del quadro di coordinamento delle politiche nel contesto del semestre europeo. Inoltre con l’impegno sociale di Porto gli Stati membri sono stati ulteriormente esortati a fissare obiettivi nazionali ambiziosi che, tenendo debitamente conto della posizione di partenza di ciascun paese, dovrebbero offrire un contributo adeguato al conseguimento degli obiettivi principali dell’Unione per il 2030. A Porto, i capi di Stato o di governo hanno osservato che, con la graduale ripresa dell’Europa dalla pandemia di COVID-19, la priorità sarà passare dalla protezione alla creazione di posti di lavoro e migliorare la qualità del lavoro e hanno sottolineato che l’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali sarà essenziale per garantire la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro per tutti nel quadro di una ripresa inclusiva. Hanno rimarcato il loro impegno a favore dell’unità e della solidarietà, il che significa anche garantire pari opportunità a tutti e non lasciare indietro nessuno. Come stabilito nell’agenda strategica 2019-2024 del Consiglio europeo, hanno affermato la loro determinazione a continuare ad approfondire l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello dell’Unione e nazionale, tenendo debitamente conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Infine, essi hanno rilevato l’importanza di seguire da vicino, anche al più alto livello, i progressi compiuti verso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi principali dell’Unione per il 2030. |
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(10) |
In seguito all’invasione russa dell’Ucraina il Consiglio europeo ha condannato, nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, le azioni della Russia tese a compromettere la sicurezza e la stabilità europee e mondiali, e ha espresso solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, sottolineando la violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Nel contesto attuale, la protezione temporanea, concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (27), che attiva la direttiva 2001/55/CE, è necessaria alla luce dell’entità dell’afflusso di rifugiati e sfollati. Ciò consente agli sfollati dall’Ucraina di godere di diritti armonizzati in tutta l’Unione che offrano un’adeguata protezione. Partecipando ai mercati del lavoro europei, gli sfollati dall’Ucraina possono contribuire a rafforzare l’economia dell’Unione e a sostenere il loro paese e la loro popolazione in patria. In futuro, l’esperienza e le competenze acquisite potranno contribuire alla ricostruzione dell’Ucraina. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati la protezione temporanea conferisce il diritto alla tutela legale e all’accesso all’educazione e cura dell’infanzia. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali nell’elaborazione, nell’attuazione e nella valutazione delle misure politiche volte ad affrontare le sfide in materia di occupazione e competenze, tra cui il riconoscimento delle qualifiche, derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Le parti sociali svolgono un ruolo chiave nell’attenuare l’impatto della guerra in termini di conservazione dell’occupazione e della produzione. |
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(11) |
Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero rispettare le pratiche nazionali di dialogo sociale e l’autonomia delle parti sociali, al fine di garantire salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso e una crescita sostenibile nonché una convergenza socioeconomica verso l’alto. Dovrebbero prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame dei fattori socioeconomici, compresi miglioramenti in relazione alla sostenibilità, alla competitività, all’innovazione, alla creazione di posti di lavoro di qualità, alle condizioni di lavoro, alla povertà lavorativa, all’istruzione, alla formazione e alle competenze, alla salute pubblica e all’inclusione sociale, come pure ai redditi reali. A tale riguardo, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri fondi dell’Unione sostengono gli Stati membri nell’attuazione di riforme e investimenti in linea con le priorità dell’Unione, rendendo le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le transizioni verde e digitale nel contesto successivo alla pandemia di COVID-19. La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha ulteriormente aggravato le sfide socioeconomiche preesistenti derivanti dalla pandemia di COVID-19. Gli Stati membri e l’Unione dovrebbero continuare a garantire l’attenuazione degli impatti sociali, occupazionali ed economici e che le transizioni siano socialmente eque e giuste, anche alla luce del fatto che il rafforzamento dell’autonomia strategica aperta e un’accelerazione della transizione verde contribuiranno a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e di altri prodotti e tecnologie strategici, in particolare dalla Russia. È essenziale rafforzare la resilienza e perseguire una società inclusiva e resiliente, in cui le persone siano protette e messe in grado di anticipare e gestire il cambiamento e possano partecipare attivamente a livello sociale ed economico. Come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione e nella raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, per sostenere le transizioni nel mercato del lavoro è necessario, anche alla luce delle trasformazioni verde e digitale, un insieme coerente di politiche attive del mercato del lavoro, che comprenda incentivi temporanei all’assunzione e alla transizione, politiche in materia di competenze e servizi per l’impiego migliorati. Occorre promuovere condizioni di lavoro dignitose, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro e la salute fisica e mentale dei lavoratori. |
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(12) |
La discriminazione, in tutte le sue forme, dovrebbe essere contrastata; si dovrebbe garantire la parità di genere e sostenere l’occupazione dei giovani. Dovrebbero essere garantiti un accesso equo e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale, segnatamente dei minori, delle persone con disabilità e dei Rom, in particolare assicurando un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e regimi di protezione sociale adeguati e inclusivi, come stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell’8 novembre 2019, ed eliminando gli ostacoli a un’istruzione inclusiva e orientata al futuro, alla formazione, all’apprendimento permanente e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell’educazione e cura della prima infanzia, in linea con la garanzia europea per l’infanzia, e nelle competenze digitali e verdi. L’accesso tempestivo e paritario a servizi di assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine a prezzi accessibili, comprese la prevenzione e la promozione della salute, è particolarmente importante anche alla luce della pandemia di COVID-19 iniziata nel 2020 e in un contesto di società che invecchiano. È necessario realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale. Sui luoghi di lavoro in tutta l’Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo. |
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(13) |
Gli orientamenti integrati dovrebbero servire da base per raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri devono fare pieno uso delle loro risorse REACT-EU istituite dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), che rafforza i fondi della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) fino al 2023. A causa dell’attuale crisi ucraina, il regolamento (UE) 2020/2221 è stato ulteriormente integrato dal regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), come pure da un’ulteriore modifica del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) in merito all’aumento del prefinanziamento per REACT-EU, e dall’introduzione di un nuovo costo unitario al fine di contribuire ad accelerare l’integrazione nell’Unione delle persone che lasciano l’Ucraina, come stabilito nel regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Inoltre per il periodo di programmazione 2021-2027 gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri fondi dell’Unione, tra cui il Fondo per una transizione giusta e InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), per favorire l’occupazione di qualità e gli investimenti sociali, combattere la povertà, l’esclusione sociale e la discriminazione, per garantire l’accessibilità, e promuovere le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione della forza lavoro, l’apprendimento permanente e l’istruzione e la formazione di qualità elevata per tutti, comprese l’alfabetizzazione e le competenze digitali, in modo da dotare tutti delle conoscenze e delle qualifiche necessarie per un’economia digitale e verde. Gli Stati membri devono inoltre fare pieno uso del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro istituito dal regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) per sostenere i lavoratori licenziati a seguito di importanti eventi di ristrutturazione, come la pandemia di COVID-19, e di trasformazioni socioeconomiche derivanti da tendenze più globali nonché dai cambiamenti tecnologici e ambientali. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all’Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile. |
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(14) |
In conformità dei rispettivi mandati che hanno fondamento nel trattato, il comitato per l’occupazione e il comitato per la protezione sociale devono monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell’occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione. È opportuno mantenere il dialogo politico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in particolare sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione. |
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(15) |
Il comitato per la protezione sociale è stato consultato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione («orientamenti»), quali figurano all’allegato. Tali orientamenti fanno parte degli «orientamenti integrati».
Articolo 2
Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti nelle loro politiche a favore dell’occupazione e nei loro programmi di riforma, di cui è fornita una relazione in conformità dell’articolo 148, paragrafo 3, TFUE.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) Parere del 18 ottobre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 21 settembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere del 21 ottobre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).
(5) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(6) Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).
(7) Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1).
(8) Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1).
(9) Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).
(10) Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).
(11) Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4).
(12) Raccomandazione del Consiglio, dell’8 novembre 2019, sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).
(13) Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).
(14) Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).
(15) Raccomandazione del Consiglio, del 29 novembre 2021, relativa ad approcci di apprendimento integrato per un’istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva (GU C 504 del 14.12.2021, pag. 21).
(16) Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 10), raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, sui conti individuali di apprendimento (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 26) e raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).
(17) Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 dell'8.3.2021, pag. 1).
(18) Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l’infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).
(19) Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).
(20) Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2021 relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).
(21) GU L 275 del 25.10.2022).
(22) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(23) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).
(24) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
(25) Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
(26) Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).
(27) Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).
(28) Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).
(29) Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell’8.4.2022, pag. 1).
(30) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(31) Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l’istituzione di un costo unitario (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 38).
(32) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(33) Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).
ALLEGATO
Orientamento 5: rilanciare la domanda di forza lavoro
Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente un’economia sociale di mercato sostenibile e agevolare e sostenere gli investimenti nella creazione di posti di lavoro di qualità, sfruttando anche il potenziale legato alle transizioni digitale e verde, alla luce dell’obiettivo principale dell’Unione per il 2030 in materia di occupazione. A tal fine dovrebbero ridurre gli ostacoli che le imprese incontrano nell’assunzione di personale, promuovere l’imprenditorialità responsabile e il lavoro autonomo vero e proprio e, in particolare, sostenere la creazione e la crescita di micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l’accesso ai finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente lo sviluppo e sfruttare appieno il potenziale dell’economia sociale, promuovere l’innovazione sociale e le imprese sociali, nonché incoraggiare i modelli di business che creano opportunità di lavoro di qualità e generano benefici sociali, segnatamente a livello locale, in particolare nell’economia circolare e nei territori maggiormente colpiti dalla transizione verso un’economia verde a causa della loro specializzazione settoriale.
A seguito della pandemia di COVID-19, regimi di riduzione dell’orario lavorativo e meccanismi analoghi ben concepiti dovrebbero altresì agevolare e sostenere i processi di ristrutturazione, oltre a preservare l’occupazione se del caso, contribuendo a modernizzare l’economia, anche attraverso lo sviluppo di competenze associate. Dovrebbe essere presa in considerazione l’introduzione di incentivi all’assunzione e alla transizione e di misure di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione ben concepiti al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro e le transizioni lungo tutto l’arco della vita lavorativa e di affrontare la carenza di forza lavoro e di competenze, anche alla luce delle trasformazioni digitale e verde, dei cambiamenti demografici, nonché dell’impatto della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.
La tassazione dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altre fonti di imposizione più favorevoli all’occupazione e alla crescita inclusiva e in linea con gli obiettivi climatici e ambientali, tenendo conto dell’effetto ridistribuivo del sistema fiscale, nonché del suo impatto sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, e preservando nel contempo le entrate necessarie a un’adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita.
Gli Stati membri, compresi quelli con salari minimi legali, dovrebbero promuovere la contrattazione collettiva al fine di fissare i salari e garantire un efficace coinvolgimento delle parti sociali in modo trasparente e prevedibile, consentendo l’adeguamento dei salari all’andamento della produttività e favorendo salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso, prestando particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso nell’ottica di rafforzare la convergenza socioeconomica verso l’alto. I meccanismi di determinazione dei salari dovrebbero tenere conto delle condizioni socioeconomiche, ivi compresi la crescita dell’occupazione, la competitività e gli sviluppi regionali e settoriali. Nel rispetto delle prassi nazionali e dell’autonomia delle parti sociali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire che tutti i lavoratori ricevano salari adeguati beneficiando, direttamente o indirettamente, di contratti collettivi o di salari minimi legali adeguati, tenendo conto del loro impatto sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla povertà lavorativa.
Orientamento 6: potenziare l’offerta di forza lavoro e migliorare l’accesso all’occupazione e l’acquisizione permanente di abilità e competenze
Nel contesto delle transizioni digitale e verde, dei cambiamenti demografici e della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, gli Stati membri dovrebbero promuovere la sostenibilità, la produttività, l’occupabilità e il capitale umano, promuovendo l’acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l’arco della vita e rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, alla luce dell’obiettivo principale dell’Unione per il 2030 in materia di competenze. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire nei loro sistemi di istruzione e formazione e ammodernarli al fine di fornire un’istruzione di elevata qualità e inclusiva, compresa l’istruzione e formazione professionale, l’accesso all’apprendimento digitale, la formazione linguistica (ad esempio nel caso di rifugiati, anche provenienti dall’Ucraina) e l’acquisizione di competenze imprenditoriali. Dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali dei sistemi di istruzione e formazione e migliorarne la qualità e pertinenza per il mercato del lavoro, anche per preparare le transizioni verde e digitale, affrontare gli squilibri esistenti tra domanda e offerta di competenze e prevenire l’emergere di nuove carenze, in particolare per le attività connesse a REPowerEU, come la diffusione delle energie rinnovabili o le ristrutturazioni edilizie.
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle sfide della professione di insegnante, anche investendo nelle competenze digitali degli insegnanti e dei formatori. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero dotare tutti i discenti di competenze chiave, comprese le competenze di base e digitali nonché le competenze trasversali, per gettare le fondamenta per l’adattabilità e la resilienza durante tutta la vita, garantendo nel contempo che gli insegnanti siano pronti a promuovere l’acquisizione di tali competenze tra i discenti. Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli adulti in età lavorativa nell’accesso alla formazione e aumentare gli incentivi e la motivazione dei singoli a cercare una formazione, anche, se del caso, attraverso diritti alla formazione individuale, come i conti individuali di apprendimento, e garantendone la trasferibilità durante le transizioni professionali, nonché attraverso un sistema affidabile di valutazione della qualità della formazione. Gli Stati membri dovrebbero esplorare il ricorso alle microcredenziali per sostenere l’apprendimento permanente e l’occupabilità. Dovrebbero consentire a tutti di anticipare e adeguarsi meglio alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare attraverso un continuo miglioramento del livello delle competenze e una continua riqualificazione nonché attraverso l’offerta di servizi integrati di orientamento e consulenza, al fine di sostenere transizioni eque e giuste per tutti, rafforzare i risultati in ambito sociale, affrontare le carenze del mercato del lavoro e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, migliorare la resilienza complessiva dell’economia di fronte alle crisi e facilitare i potenziali adeguamenti.
Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti affrontando le disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, i minori dovrebbero avere accesso a un’educazione e cura della prima infanzia di buona qualità e a costi ragionevoli, in linea con la garanzia europea per l’infanzia. Gli Stati membri dovrebbero innalzare i livelli complessivi delle qualifiche, ridurre il numero di giovani che abbandonano precocemente l’istruzione e la formazione, sostenere l’accesso all’istruzione dei minori appartenenti a gruppi svantaggiati e provenienti da zone remote, aumentare l’attrattiva dell’istruzione e formazione professionale (IFP), sostenere l’accesso all’istruzione terziaria e il suo completamento, agevolare la transizione dei giovani dall’istruzione all’occupazione attraverso tirocini e apprendistati di qualità, nonché aumentare la partecipazione degli adulti all’apprendimento continuo, in particolare tra i discenti provenienti da contesti svantaggiati e i discenti meno qualificati. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto di società digitali, verdi e che invecchiano, gli Stati membri dovrebbero potenziare l’apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di IFP, anche grazie ad apprendistati di qualità ed efficaci, e aumentare il numero delle persone che completano il percorso di IFP e il numero dei laureati in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (science, technology, engineering and mathematics — STEM), in particolare tra le donne. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la pertinenza dell’istruzione terziaria e, se del caso, della ricerca universitaria per il mercato del lavoro, migliorare il monitoraggio e le previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e rendere comparabili le qualifiche, comprese quelle acquisite all’estero e aumentare le opportunità per il riconoscimento e la convalida delle abilità e delle competenze acquisite al di fuori dell’istruzione e della formazione formali, anche per i rifugiati e le persone che beneficiano di uno status di protezione temporanea. Dovrebbero migliorare e incrementare l’offerta di un’IFP continua e flessibile e la partecipazione a essa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l’occupabilità a lungo termine stimolando l’accesso e la partecipazione a occasioni di apprendimento di qualità, mediante l’attuazione della raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle stesse, un’offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite.
Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati e alle persone inattive un’assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura, basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, sulla formazione, sulla riqualificazione e sull’accesso ad altri servizi abilitanti, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle persone particolarmente colpite dalle transizioni verde e digitale o dagli shock nel mercato del lavoro. Dovrebbero essere perseguite tempestivamente, al più tardi dopo 18 mesi di disoccupazione, strategie globali che includano valutazioni individuali approfondite dei disoccupati, al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo. La disoccupazione giovanile e il fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (not in employment, education or training — NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante la prevenzione dell’abbandono precoce di istruzione e formazione e il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, che dovrebbe altresì sostenere le opportunità di occupazione giovanile di qualità nella ripresa post-pandemia. Inoltre gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi, in particolare per evidenziare in che modo le transizioni verde e digitale offrano una prospettiva rinnovata per il futuro nonché opportunità per contrastare l’impatto negativo della pandemia sui giovani.
Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per i lavoratori a basso reddito, i secondi percettori di reddito (spesso donne) e le persone che sono più lontane dal mercato del lavoro, tra cui le persone provenienti da un contesto migratorio e i Rom emarginati. Considerate le forti carenze di manodopera in particolari professioni e settori, gli Stati membri dovrebbero contribuire a incentivare l’offerta di forza lavoro, segnatamente promuovendo salari adeguati e condizioni di lavoro dignitose nonché politiche attive del mercato del lavoro efficaci, nel rispetto del ruolo delle parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante un sostegno finanziario mirato e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società.
Occorre affrontare il problema dei divari di genere a livello di occupazione e di retribuzioni, come pure gli stereotipi di genere. Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità e pari avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli all’accesso alla leadership a tutti i livelli decisionali, nonché contrastando la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, un problema che colpisce principalmente le donne. Dovrebbe essere garantita la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, e la trasparenza della retribuzione. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l’accesso a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a un congedo per motivi familiari adeguato e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro, famiglia e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra i genitori.
Orientamento 7: migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l’efficacia del dialogo sociale
Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali per creare condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili, equilibrando diritti e obblighi. Dovrebbero ridurre ed evitare la segmentazione all’interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell’occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a creare un ambiente appropriato all’assunzione e la flessibilità necessaria per consentire ai datori di lavoro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, pur tutelando i diritti del lavoro e garantendo a tutti i lavoratori la protezione sociale, un adeguato livello di sicurezza e ambienti di lavoro sani, sicuri e appropriati. Promuovere l’uso di modalità di lavoro flessibili, come il telelavoro, può contribuire ad aumentare i livelli di occupazione e a rendere più inclusivi i mercati del lavoro nel contesto postpandemico. Allo stesso tempo, è importante garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori in termini di orario di lavoro, condizioni di lavoro, salute mentale sul luogo di lavoro ed equilibrio tra vita professionale e vita privata. È opportuno evitare i rapporti di lavoro che portano a condizioni precarie, anche nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali, soprattutto se scarsamente qualificati, e combattendo l’abuso dei contratti atipici. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l’accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata, se del caso.
Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro, anche nelle regioni svantaggiate. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l’inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili come le persone meno qualificate, le persone con disabilità, le persone provenienti da un contesto migratorio, comprese le persone con uno status di protezione temporanea, e i Rom emarginati. Dovrebbero rafforzare l’ambito di applicazione e l’efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata e il campo d’azione e migliorandone la connessione ai servizi sociali, alla formazione e al sostegno al reddito per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un’occupazione, sulla base dei loro diritti e responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la capacità dei servizi pubblici per l’impiego di fornire un’assistenza tempestiva e su misura alle persone in cerca di lavoro, di rispondere alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e di attuare una gestione basata sui risultati, sostenuta anche attraverso la digitalizzazione.
Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e con le norme nazionali in materia di ammissibilità. Le prestazioni di disoccupazione non dovrebbero disincentivare un rapido ritorno all’occupazione e dovrebbero essere affiancate da politiche attive del mercato del lavoro.
La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere sostenuta in modo adeguato con l’obiettivo di migliorarne le competenze e l’occupabilità e di sfruttare l’intero potenziale del mercato del lavoro europeo, assicurando nel contempo condizioni eque per tutti coloro che svolgono un’attività transfrontaliera, e di rafforzare la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali in relazione ai lavoratori mobili, beneficiando dell’assistenza fornita dall’Autorità europea del lavoro. La mobilità dei lavoratori che esercitano professioni critiche e dei lavoratori transfrontalieri, stagionali e distaccati dovrebbe essere sostenuta in caso di chiusure temporanee delle frontiere dovute a considerazioni di sanità pubblica.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per creare le condizioni adeguate per le nuove forme di lavoro, sfruttando il loro potenziale di creazione di posti di lavoro e garantendo nel contempo il rispetto dei diritti sociali esistenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire consulenza e orientamenti sui diritti e sugli obblighi applicati nel contesto dei contratti atipici e delle nuove forme di lavoro, come il lavoro mediante piattaforme digitali. A tale riguardo, le parti sociali possono svolgere un ruolo fondamentale e gli Stati membri dovrebbero sostenerle nel raggiungere e rappresentare le persone che svolgono lavori atipici e mediante piattaforme digitali. Per quanto riguarda le sfide derivanti da nuove forme di organizzazione del lavoro, quali la gestione algoritmica, la sorveglianza dei dati e il telelavoro permanente o semipermanente, gli Stati membri dovrebbero inoltre contemplare di fornire sostegno all’applicazione delle norme, ad esempio tramite orientamenti o sessioni di formazione specifiche per gli ispettorati del lavoro.
Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di conseguire un dialogo sociale più efficace e migliori risultati socioeconomici, anche in tempi di crisi, come nel caso della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e l’aumento del costo della vita, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell’elaborazione e nell’attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche, anche attraverso un sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all’azione collettiva.
Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell’esperienza pertinente delle organizzazioni della società civile in tema di occupazione e questioni sociali.
Orientamento 8: promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l’inclusione sociale e combattere la povertà
Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro, dedicando la debita attenzione alla dimensione regionale e territoriale. Dovrebbero garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, protezione sociale, assistenza sanitaria, all’infanzia e di lunga durata, istruzione e accesso a beni e servizi, compresi gli alloggi, a prescindere da genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale per fornire a tutti una protezione sociale efficace, efficiente, adeguata e sostenibile, in tutte le fasi della vita, favorendo l’inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente, incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, sostenendo gli investimenti sociali, combattendo la povertà e l’esclusione sociale e affrontando le disuguaglianze, anche mediante l’impostazione dei loro sistemi fiscali e previdenziali e una valutazione dell’impatto distributivo delle politiche. Integrando gli approcci universali con quelli mirati si migliorerà l’efficacia dei regimi di protezione sociale. La modernizzazione dei regimi di protezione sociale dovrebbe inoltre mirare a migliorarne la resilienza di fronte a sfide complesse. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle famiglie più vulnerabili che risentono delle transizioni verde e digitale e dell’aumento dei costi energetici.
Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e integrare i tre settori dell’inclusione attiva: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di sostegno di qualità, per rispondere alle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l’inclusione sociale sostenendo e incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società, anche attraverso una fornitura mirata di servizi sociali.
La disponibilità di servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità, in materia di educazione e cura della prima infanzia, assistenza al di fuori dell’orario scolastico, istruzione, formazione, alloggio e servizi sanitari e di assistenza di lungo periodo, costituisce una condizione necessaria per garantire pari opportunità. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, compresa la povertà lavorativa, in linea con l’obiettivo principale dell’Unione per il 2030 in materia di riduzione della povertà. È opportuno affrontare in special modo la povertà infantile e l’esclusione sociale mediante misure globali e integrate, anche attraverso la piena attuazione della garanzia europea per l’infanzia.
Gli Stati membri dovrebbero garantire a tutti, anche i bambini, l’accesso ai servizi essenziali di qualità. Gli Stati membri dovrebbero garantire alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile l’accesso ad alloggi sociali o a un’assistenza abitativa adeguati. Dovrebbero garantire una transizione verso un’energia pulita ed equa e contrastare la povertà energetica come una forma di povertà sempre più rilevante a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia, in parte dovuto alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, anche attraverso, se del caso, misure temporanee mirate di sostegno al reddito o adeguando le misure di sostegno esistenti. Dovrebbero inoltre essere attuate politiche di ristrutturazione edilizia inclusiva. In relazione a tali servizi dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità, anche in termini di accessibilità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria preventiva, curativa e di lungo periodo di buona qualità e a prezzi accessibili, salvaguardandone nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo.
In linea con l’attivazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (1), gli Stati membri dovrebbero offrire un’adeguata protezione agli sfollati provenienti dall’Ucraina. Per i minori non accompagnati, gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie. Ai minori dovrebbe essere garantito l’accesso all’istruzione e cura dell’infanzia e ai servizi essenziali in linea con la garanzia europea per l’infanzia.
In un contesto di maggiore longevità e di cambiamenti demografici, gli Stati membri dovrebbero garantire l’adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo a donne e uomini pari opportunità di acquisire e maturare diritti a pensione, anche mediante regimi integrativi, per assicurare un reddito di vecchiaia adeguato. Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da politiche volte a ridurre il divario pensionistico di genere e da misure che prolungano la vita lavorativa, ad esempio aumentando l’età effettiva di pensionamento, in particolare agevolando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone anziane, e dovrebbero essere inquadrate nell’ambito di strategie per l’invecchiamento attivo. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali e altri soggetti interessati e consentire un’opportuna introduzione progressiva delle riforme.
(1) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).