15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 294/17


DECISIONE (UE) 2022/2242 DEL CONSIGLIO

dell'14 novembre 2022

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio (2), del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 e in particolare all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2022 una proposta che specifica il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024, l'importo annuo dei contributi per il 2023, l'importo della prima quota dei contributi per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026.

(2)

Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(4)

A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11o FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata.

(5)

La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio (4) fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(6)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024 è fissato a 1 600 000 000 EUR, così ripartiti: 1 300 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2023 è fissato a 2 100 000 000 EUR, così ripartiti: 1 800 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2023, conformemente all'allegato.

Articolo 4

Un importo di 42 500 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9o FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2023 di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2025 è fissata a 900 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI, la previsione per il 2026 è fissata a 600 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)   GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

(3)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l'importo annuo per il 2022, l'importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61).


ALLEGATO

Prima quota 2023 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 9o FES (%)

Ripartizione 11o FES (%)

Commissione

BEI

Commissione + BEI

11o FES

Rimborso 9o FES

11o FES meno rimborso 9o FES

11o FES

Importo totale della prima quota 2023

BELGIO

3,92

3,24927

24 369 525

1 666 000

22 703 525

3 249 270

25 952 795

BULGARIA

 

0,21853

1 638 975

0

1 638 975

218 530

1 857 505

CECHIA

 

0,79745

5 980 875

0

5 980 875

797 450

6 778 325

DANIMARCA

2,14

1,98045

14 853 375

909 500

13 943 875

1 980 450

15 924 325

GERMANIA

23,36

20,57980

154 348 500

9 928 000

144 420 500

20 579 800

165 000 300

ESTONIA

 

0,08635

647 625

0

647 625

86 350

733 975

IRLANDA

0,62

0,94006

7 050 450

263 500

6 786 950

940 060

7 727 010

GRECIA

1,25

1,50735

11 305 125

531 250

10 773 875

1 507 350

12 281 225

SPAGNA

5,84

7,93248

59 493 600

2 482 000

57 011 600

7 932 480

64 944 080

FRANCIA

24,30

17,81269

133 595 175

10 327 500

123 267 675

17 812 690

141 080 365

CROAZIA

 

0,22518

1 688 850

0

1 688 850

225 180

1 914 030

ITALIA

12,54

12,53009

93 975 675

5 329 500

88 646 175

12 530 090

101 176 265

CIPRO

 

0,11162

837 150

0

837 150

111 620

948 770

LETTONIA

 

0,11612

870 900

0

870 900

116 120

987 020

LITUANIA

 

0,18077

1 355 775

0

1 355 775

180 770

1 536 545

LUSSEMBURGO

0,29

0,25509

1 913 175

123 250

1 789 925

255 090

2 045 015

UNGHERIA

 

0,61456

4 609 200

0

4 609 200

614 560

5 223 760

MALTA

 

0,03801

285 075

0

285 075

38 010

323 085

PAESI BASSI

5,22

4,77678

35 825 850

2 218 500

33 607 350

4 776 780

38 384 130

AUSTRIA

2,65

2,39757

17 981 775

1 126 250

16 855 525

2 397 570

19 253 095

POLONIA

 

2,00734

15 055 050

0

15 055 050

2 007 340

17 062 390

PORTOGALLO

0,97

1,19679

8 975 925

412 250

8 563 675

1 196 790

9 760 465

ROMANIA

 

0,71815

5 386 125

0

5 386 125

718 150

6 104 275

SLOVENIA

 

0,22452

1 683 900

0

1 683 900

224 520

1 908 420

SLOVACCHIA

 

0,37616

2 821 200

0

2 821 200

376 160

3 197 360

FINLANDIA

1,48

1,50909

11 318 175

629 000

10 689 175

1 509 090

12 198 265

SVEZIA

2,73

2,93911

22 043 325

1 160 250

20 883 075

2 939 110

23 822 185

REGNO UNITO

12,69

14,67862

110 089 650

5 393 250

104 696 400

14 678 620

119 375 020

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

100,00

750 000 000

42 500 000

707 500 000

100 000 000

807 500 000