28.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 280/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2083 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354, che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata dal Portogallo l’11 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 (2), ha concesso al Portogallo assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 5 934 462 488 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali del Portogallo volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito doveva essere utilizzato dal Portogallo per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, misure analoghe e misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.

(3)

Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dal Portogallo il 9 dicembre 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2022/99 (3), ha ampliato l’elenco delle misure per le quali era già stata concessa un’assistenza finanziaria a norma della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354„ al fine di integrare gli sforzi nazionali del Portogallo volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(4)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Portogallo. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica portoghese connessa alle misure di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.

(5)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dal Portogallo nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e stanno tuttora avendo un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 il Portogallo ha registrato un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 135,2 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che sono scese rispettivamente al 2,8 % e al 127,4 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione, prospettavano per il Portogallo un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’1,9 % e al 119,9 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL del Portogallo aumenterà del 6,5 % nel 2022.

(6)

Il 17 settembre 2022 il Portogallo ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 300 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, 2021 e 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare il Portogallo ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da 7 a 21.

(7)

Gli articoli da 298 a 308 della «legge n. 7/2009 del 12 febbraio», come ulteriormente specificato dall’articolo 142 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», hanno introdotto una misura a sostegno del mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale quale definito dal codice del lavoro portoghese. La misura figura all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Inizialmente la misura offriva alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei lavoratori dipendenti, laddove tale compensazione ammontava ai due terzi della retribuzione lorda normale. La rettifica relativa ai due terzi era soggetta a un limite minimo pari al salario minimo nazionale e a un limite massimo pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie dovevano aver sospeso le attività oppure aver subito ingenti perdite di reddito. Successivamente la misura è stata prorogata, anche aumentando temporaneamente la compensazione dei lavoratori dipendenti al 100 % della loro retribuzione lorda normale;

(8)

Il «decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo», modificato dalla «dichiarazione di rettifica n. 14/2020 del 28 marzo», dall’articolo 4 del «decreto-legge n. 14-F/2020 del 13 aprile», dall’articolo 3 del «decreto-legge n. 20/2020 del 1o maggio», dall’articolo 6 del «decreto-legge 20-H/2020 del 14 maggio», dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno» e dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 6-C/2021 del 15 gennaio», e come ulteriormente specificato dall’articolo 142 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», ha introdotto il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale. La misura figura all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Questa misura, che era simile a quella di cui al considerando 7, aveva semplificato le procedure per consentire un accesso più rapido ai fondi. Inizialmente la misura offriva alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei lavoratori dipendenti, laddove tale compensazione era pari ai due terzi della retribuzione lorda normale, e prevedeva altresì l’esenzione dai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. La rettifica relativa ai due terzi era soggetta a un limite minimo pari al salario minimo nazionale e a un limite massimo pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie dovevano aver sospeso le attività oppure aver subito una perdita di reddito pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. In seguito la misura è stata prorogata più volte, anche aumentando temporaneamente, in circostanze specifiche, la compensazione dei lavoratori dipendenti al 100 % della retribuzione lorda normale; Dal momento che lo sgravio dai contributi di previdenza sociale rappresenta gettito cui le amministrazioni pubbliche rinunciano, ai fini del regolamento (UE) 2020/672 esso può essere considerato equivalente a una spesa pubblica.

(9)

L’articolo 5, secondo comma, e gli articoli da 7 a 9 del «decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo» stabilivano che le imprese beneficiarie delle misure di cui al considerando 7 o 8 e che disponevano di un programma di formazione approvato dai servizi pubblici nazionali per l’impiego e la formazione («Instituto do Emprego e Formação Profissional», IEFP), nell’ambito di programmi speciali di formazione professionale, potevano ricevere un’indennità di formazione per coprire il reddito sostitutivo nonché i costi connessi alla formazione da svolgersi durante l’orario di lavoro in alternativa alla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti. La misura figura all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.

(10)

Gli articoli 4 e 5 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno» e l’articolo 14-A del «decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio», modificato dall’articolo 4 del «decreto-legge n. 6-C/2021 del 15 gennaio», dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 23-A/2021 del 24 marzo» e dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 32/2021 del 12 maggio», e come specificato nel «decreto governativo n. 102-A/2021 del 14 maggio», hanno introdotto un nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa delle attività. La misura figura all’articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Inizialmente, al fine di agevolare il ritorno al lavoro e sostenere il mantenimento dei posti di lavoro, le imprese i cui dipendenti avevano beneficiato delle misure di cui ai considerando 7 o 8 potevano ricevere una prestazione pari al salario minimo nazionale per i dipendenti in questione in unica rata, oppure pari al doppio del salario minimo un’nazionale per tali dipendenti versata gradualmente nell’arco di sei mesi. Nei casi in cui il sostegno era erogato in maniera graduale, le imprese beneficiavano anche di un’esenzione parziale del 50 % dai rispettivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti interessati. In seguito la misura è stata prorogata più volte, anche inserendo tra le imprese beneficiarie le microimprese i cui dipendenti avevano beneficiato della misura di cui al considerando 12, che pertanto potevano ricevere una prestazione pari al doppio del salario minimo nazionale per tale dipendente, versata gradualmente nell’arco di sei mesi.

(11)

L’articolo 3 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno», modificato dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 58-A/2020 del 14 agosto», ha introdotto un nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che avevano beneficiato delle misure di cui ai considerando 7 o 8 per almeno un mese (per 30 giorni consecutivi, come è stato specificato successivamente) nel periodo aprile-giugno 2020. La misura figura all’articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Potevano beneficiarne i dipendenti la cui retribuzione lorda relativa al mese di febbraio 2020 non superava il doppio del salario minimo nazionale. I dipendenti avevano diritto a beneficiare di una prestazione pari alla differenza tra la retribuzione lorda del mese di febbraio 2020 e quella del periodo in cui i lavoratori dipendenti avevano beneficiato di una delle due misure summenzionate, con un limite minimo di 100 EUR e un limite massimo di 351 EUR.

(12)

L’articolo 4 del «decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio», modificato dall’articolo 2 del «decreto legge n. 90/2020 del 19 ottobre», dall’articolo 142 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», dall’articolo 3 del «decreto-legge n. 6-C/2021 del 15 gennaio», dall’articolo 2 del «decreto-legge» n. 23-A/2021 del 24 marzo» e dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 71-A/2021 del 13 agosto», ha introdotto un nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante la riduzione temporanea dell’orario di lavoro normale. La misura figura all’articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Inizialmente la misura offriva alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei lavoratori dipendenti per le ore non lavorate, laddove tale compensazione era pari ai due terzi della loro retribuzione lorda normale corrispondente alle ore non lavorate nell’agosto e nel settembre 2020, oppure ai quattro quinti della retribuzione lorda normale corrispondente alle ore non lavorate da ottobre a dicembre 2020. La retribuzione lorda complessiva che ne derivava era vincolata a un limite inferiore pari al salario minimo nazionale.

La misura prevedeva altresì la totale o parziale esenzione dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con variazioni relative alle dimensioni delle imprese beneficiarie (micro, piccole e medie imprese o grandi imprese). Le imprese beneficiarie dovevano aver sospeso le attività oppure aver subito una perdita di reddito pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. La riduzione temporanea massima dell’orario di lavoro normale era strutturata in modo da aumentare in funzione dell’entità delle perdite di reddito subite dalle imprese beneficiarie. In seguito la misura è stata prorogata più volte, anche includendo tra le imprese beneficiarie le imprese che avevano subito perdite di reddito pari almeno al 25 %, ricalibrando la riduzione temporanea massima dell’orario di lavoro normale in funzione dell’entità delle perdite di reddito delle imprese beneficiarie, aumentando temporaneamente la compensazione dei lavoratori dipendenti al 100 % della retribuzione lorda normale corrispondente alle ore non lavorate e introducendo la graduale eliminazione dello sgravio dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Dal momento che lo sgravio dai contributi previdenziali rappresenta gettito cui le amministrazioni pubbliche rinunciano, ai fini del regolamento (UE) 2020/672 esso può essere considerato equivalente a una spesa pubblica.

(13)

L’articolo 26 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall’articolo 2 del «decreto-legge n 12-A/2020 del 6 aprile», dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 14-F/2020 del 13 aprile», dall’articolo 4 del «decreto-legge n. 20-C/2020 del 7 maggio», dall’articolo 9 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio» e dall’articolo 2 della «legge n. 31/2020 dell’11 agosto», nonché l’articolo 325-G della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», integrato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», hanno introdotto un nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, per i lavoratori informali e i dirigenti. La misura figura all’articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Inizialmente la misura prevedeva una prestazione mensile pari al reddito registrato del singolo soggetto, con un limite massimo pari all’indice di sostegno sociale del Portogallo («Indexante dos Apoios Sociais», IAS, pari a 438,81 EUR nel 2020). Ne potevano beneficiare i soggetti che avevano sospeso l’attività. In seguito la misura è stata prorogata più volte, anche includendo tra i beneficiari i soggetti che avevano registrato perdite di reddito pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo, ricalibrandola in modo da rendere la prestazione mensile pari al reddito registrato dei soggetti, con un limite massimo pari all’indice di sostegno sociale del Portogallo se il reddito registrato era inferiore a 1,5 volte tale indice, oppure pari ai due terzi del reddito registrato, con un limite massimo pari al salario minimo nazionale, se tale reddito registrato era pari o superiore a 1,5 volte l’indice del sostegno sociale del Portogallo, con un limite minimo pari al 50 % dell’indice di sostegno sociale del Portogallo.

(14)

L’articolo 23 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 12-A/2020 del 6 aprile», e l’articolo 3 della «legge n. 16/2021 del 7 aprile» hanno introdotto un assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli o altre persone a carico di età inferiore ai 12 anni o, indipendentemente dall’età, con una disabilità o una malattia cronica. La misura figura all’articolo 3, lettera h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La misura prevedeva una prestazione corrispondente a due terzi della retribuzione lorda normale, versata in parti uguali dal datore di lavoro e dai regimi di previdenza sociale, con un limite minimo pari al salario minimo nazionale e un limite massimo pari a tre volte il salario minimo nazionale; Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

(15)

Il «decreto governativo n. 3485-C/2020 del 19 marzo», il «decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile» e il» decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio» hanno introdotto una misura di sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell’annullamento dei corsi di formazione professionale. La misura figura all’articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Il sostegno pubblico consisteva in una prestazione a copertura della retribuzione dei formatori anche se i corsi di formazione professionale non si sono svolti.

(16)

Il «decreto del ministro del Lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale e del ministro della Salute n. 2875-A/2020 del 3 marzo», l’articolo 20 del «decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre», e l’articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», hanno introdotto un’indennità di malattia per aver contratto la COVID-19. La misura figura all’articolo 3, lettera m), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Rispetto al regime standard di indennità di malattia del Portogallo, la concessione dell’indennità di malattia per COVID-19 non era soggetta a un periodo di attesa. Il sostegno pubblico consisteva in una prestazione pari alla normale retribuzione lorda dei beneficiari.

(17)

L’articolo 19 del «decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre», e l’articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», hanno introdotto un’indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che si sono trovati temporaneamente nell’impossibilità di esercitare le loro attività professionali in quanto sottoposti a isolamento profilattico. La misura figura all’articolo 3, lettera l), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La concessione dell’indennità non era soggetta a un periodo di attesa. I lavoratori dipendenti o autonomi beneficiari avevano diritto a un’indennità pari alla loro retribuzione lorda normale.

(18)

La «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell’8 aprile», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio» e la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio» hanno introdotto una serie di misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma delle Azzorre. Le misure figurano nell’articolo 3, lettera j), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Le misure specifiche, che comprendevano un’integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell’orario lavorativo, nonché il sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa delle attività, erano volte a preservare l’occupazione nelle Azzorre durante l’epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo di tali misure era subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e delle attività da parte delle imprese.

(19)

La «risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo» e «l’ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l’inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile» hanno introdotto una serie di misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma di Madera. Le misure figurano nell’articolo 3, lettera k), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Le misure specifiche, che comprendevano un’integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell’orario lavorativo nonché un sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa delle attività, erano volte a preservare l’occupazione a Madera durante l’epidemia di COVID-19,. Il sostegno a titolo di tali misure era subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e delle attività da parte delle imprese.

(20)

L’articolo 156 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», alle condizioni di cui al secondo comma, lettere da c) a f), dello stesso articolo, come ulteriormente specificato nell’«ordinanza governativa n. 19-A/2021 del 25 gennaio» e prorogato dall’articolo 12 del «decreto-legge n. 104/2021 del 27 novembre», ha introdotto un regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non avevano accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito aveva particolarmente risentito della pandemia di COVID-19. La misura figura nell’articolo 3, lettera r), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Nel caso dei lavoratori autonomi, la misura prevedeva una prestazione pari a due terzi della riduzione del reddito mensile dei lavoratori, con un limite massimo pari a 501,16 EUR. Ne potevano beneficiare i lavoratori autonomi che avevano subito una riduzione del reddito pari ad almeno il 40 % nel periodo marzo-dicembre 2020 rispetto al 2019.

Nel caso di lavoratori che non avevano accesso ad altri meccanismi di protezione sociale, la misura prevedeva: i) per i lavoratori dipendenti, una prestazione pari alla differenza tra il valore di riferimento mensile di 501,16 EUR e il salario mensile medio per adulto nei rispettivi nuclei familiari; o, ii) per i lavoratori autonomi, una prestazione pari a due terzi della diminuzione del reddito mensile dei lavoratori, con un limite massimo pari a 501,16 EUR. Nel caso dei dirigenti, la misura prevedeva una prestazione pari al loro reddito mensile medio di riferimento, se questo era inferiore a 1,5 volte l’indice di sostegno sociale del Portogallo («Indexante dos Apoios Sociais», IAS, 438,81 EUR nel 2021), oppure a due terzi del loro reddito mensile medio di riferimento, se questo era pari o superiore a tale indice. Ne potevano beneficiare i dirigenti le cui attività imprenditoriali erano state temporaneamente sospese a causa della pandemia di COVID-19 o che avevano registrato perdite di reddito pari ad almeno il 40 % nei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. In tutti i casi la prestazione aveva un limite minimo di 50 EUR, aumentato al 50 % della diminuzione di reddito mensile registrata se tale diminuzione era compresa tra il 50 % e il 100 % dell’indice di sostegno sociale del Portogallo, oppure al 50 % dell’indice di sostegno sociale del Portogallo se la diminuzione di reddito era superiore a tale indice.

(21)

Il punto 2.5.1 dell’«allegato della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020 del 6 giugno», ulteriormente specificato negli articoli da 10 a 12 dell’«ordinanza governativa n. 180/2020 del 3 agosto» e prorogato dagli articoli da 5 a 7 dell’«allegato dell’ordinanza governativa n. 37-A/2021 del 15 febbraio», ha introdotto un regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico. La misura figura nell’articolo 3, lettera s), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La misura prevedeva una prestazione mensile pari all’indice di sostegno sociale del Portogallo («Indexante dos Apoios Sociais», IAS, 438,81 EUR nel 2021).

(22)

Il Portogallo ha ulteriormente prorogato o modificato una serie di misure di carattere sanitario volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19. Si tratta in particolare delle misure di cui ai considerando da 23 a 27.

(23)

La «circolare n. 012/2020 del 6 maggio», modificata il 14 maggio 2020, e la «circolare n. 013/2020 del 10 giugno», modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese, nonché il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» hanno consentito l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera. La misura figura nell’articolo 3, lettera n), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.

(24)

Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» ha introdotto una campagna per l’igiene scolastica volta a garantire il rientro al lavoro in sicurezza per docenti, altri membri del personale e studenti. La misura figura nell’articolo 3, lettera o), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.

(25)

La «circolare n. 012/2020 del 6 maggio», modificata il 14 maggio 2020 e la «circolare n. 013/2020 del 10 giugno», modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese, hanno consentito la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori degli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all’infanzia, avessero contratto la COVID-19. La misura figura nell’articolo 3, lettera p), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.

(26)

L’articolo 42-A della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», e l’articolo 291 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre» hanno introdotto una nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l’epidemia di COVID-19. La misura figura nell’articolo 3, lettera q), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La misura consisteva in un premio di rendimento, versato una tantum, corrispondente a un importo pari al 50 % della normale retribuzione lorda del dipendente.

(27)

L’articolo 6 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e gli articoli da 4 a 8 del «decreto-legge n. 10-A/2021 del 2 febbraio» hanno disposto l’assunzione di personale sanitario supplementare e la compensazione del lavoro straordinario nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare i problemi provocati dalla pandemia. La misura figura nell’articolo 3, lettera t), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354.

(28)

Il Portogallo soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Il Portogallo ha fornito alla Commissione prove adeguate del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 6 920 192 416 EUR dal 1o febbraio 2020 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch’esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Portogallo. Il Portogallo intende finanziare 386 417 324 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e 299 312 604 EUR mediante finanziamenti propri.

(29)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato il Portogallo e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 17 settembre 2022.

(30)

Come richiesto dal Portogallo il 17 settembre 2022, la spesa per misure di carattere sanitario di cui ai considerando da 23 a 27 ammonta a 1 382 230 075 EUR.

(31)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare il Portogallo a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(32)

Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità per l’assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1354, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 ha preso effetto.

(33)

Il Portogallo e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(34)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno che possano essere promossi, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(35)

È opportuno che il Portogallo informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(36)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese del Portogallo e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’Unione mette a disposizione del Portogallo un prestito dell’importo massimo di 6 234 462 488 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra il Portogallo e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il Portogallo può finanziare le seguenti misure:

a)

il sostegno al mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto dagli articoli da 298 a 308 della “legge n. 7/2009 del 12 febbraio”, come ulteriormente specificato dall’articolo 142 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”;

b)

il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto nel “decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo”, modificato da ultimo dall’articolo 2 del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno”, e come ulteriormente specificato dall’articolo 142 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”;

c)

i programmi speciali di formazione professionale per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsti nell’articolo 5, paragrafo 2, e negli articoli da 7 a 9 del “decreto-legge n. 10-G/72020 del 26 marzo”;

d)

il nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa delle attività, previsto dagli articoli 4 e 5 del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno” e dall’articolo 14-A del “decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio”, modificato da ultimo dall’articolo 2 del “decreto-legge n. 32/2021 del 12 maggio”, e come specificato nel “decreto governativo n. 102-A/2021 del 14 maggio”;

e)

il nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che hanno beneficiato delle misure di cui alle lettere a) o b) per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto dall’articolo 3 del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno”, modificato dall’articolo 2 del “decreto-legge n. 58-A/2020 del 14 agosto”;

f)

il nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante la riduzione temporanea dell’orario di lavoro normale, previsto dall’articolo 4 del “decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio”, modificato da ultimo dall’articolo 2 del “decreto legge n. 71-A/2021 del 13 agosto”;

g)

il nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, i lavoratori informali e i dirigenti, previsto nell’articolo 26 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”, modificato da ultimo dall’articolo 2 della “legge n. 31/2020 dell’11 agosto”, nonché nell’articolo 325-G della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, integrato dall’articolo 3 della “legge n. 24-A/2020 del 24 luglio”;

h)

il nuovo assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli o altre persone a carico di età inferiore ai 12 anni o, indipendentemente dall’età, con una disabilità o una malattia cronica, previsto nell’articolo 23 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”, modificato da ultimo dall’articolo 3 della “legge n. 16/2021 del 7 aprile”;

i)

il nuovo sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell’annullamento dei corsi di formazione professionale, previsto nel “decreto governativo n. 3485-C/2020 del 19 marzo”, nel “decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile” e nel “decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio”;

j)

le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma delle Azzorre, previste nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell’8 aprile”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio” e nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio”;

k)

le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma di Madera, previste nella “risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo” e nell’“ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l’inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile”;

l)

la nuova indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che sono stati temporaneamente impossibilitati a esercitare le loro attività professionali in quanto sottoposti a isolamento profilattico, prevista nell’articolo 19 del “decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo”, modificato dall’articolo 2 del “decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre”, e nell’articolo 325-F della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, modificato dall’articolo 3 della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”;

m)

la nuova indennità di malattia per aver contratto la COVID-19, prevista nel decreto del ministro del Lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale e del ministro della Salute n. 2875-A/2020 del 3 marzo”, nell’articolo 20 del “decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo”, modificato dall’articolo 2 del “decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre” e nell’articolo 325-F della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, modificato dall’articolo 3 della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”;

n)

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto nella “circolare n. 012/2020 del 6 maggio”, modificata il 14 maggio 2020, e nella “circolare n. 013/2020 del 10 giugno”, modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese, nonché dal “decreto-legge n. 10-A/2020-A del 13 marzo”;

o)

la campagna per l’igiene scolastica volta a garantire il rientro al lavoro in sicurezza per docenti, altri membri del personale e studenti, prevista dal “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”;

p)

la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori degli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all’infanzia abbiano contratto la COVID-19, prevista dalla “circolare n. 012/2020 del 6 maggio”, modificata il 14 maggio 2020, e dalla “circolare n. 013/2020 del 10 giugno”, modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese;

q)

la nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l’epidemia di COVID-19, prevista dall’articolo 42-A della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, modificato dall’articolo 3 della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”, e nell’articolo 291 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”;

r)

il nuovo regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non hanno accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito abbia particolarmente risentito della pandemia di COVID-19, previsto nell’articolo 156 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”, alle condizioni di cui al secondo comma, lettere da c) a f), dello stesso articolo, come ulteriormente specificato nell’“ordinanza governativa n. 19-A/2021 del 25 gennaio” e prorogato dall’articolo 12 del “decreto-legge n. 104/2021 del 27 novembre”;

s)

il nuovo regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico, previsto al punto 2.5.1 dell’“allegato della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020 del 6 giugno”, ulteriormente specificato negli articoli da 10 a 12 dell’“ordinanza governativa n. 180/2020 del 3 agosto” e prorogato dagli articoli da 5 a 7 dell’“allegato dell’ordinanza governativa n. 37-A/2021 del 15 febbraio”;

t)

l’assunzione di personale sanitario supplementare e la compensazione del lavoro straordinario nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare i problemi della pandemia, previsti dall’articolo 6 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo” e dagli articoli da 4 a 8 del “decreto-legge n. 10-A/2021 del 2 febbraio”.».

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 49).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/99 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 17 del 26.1.2022, pag. 47).