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28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/23 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2081 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2022
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Grecia il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 (2), ha concesso alla Grecia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 2 728 000 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Grecia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
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(2) |
Il prestito doveva essere utilizzato dalla Grecia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346. |
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(3) |
Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dalla Grecia il 9 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/679 (3) che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, ha concesso alla Grecia assistenza finanziaria supplementare del valore di 2 537 000 000 EUR innalzando a 5 265 000 000 EUR l’importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Grecia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e a far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
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(4) |
Il prestito supplementare doveva essere utilizzato dalla Grecia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/679. |
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(5) |
L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Grecia. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica greca connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346. |
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(6) |
L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Grecia nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Grecia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 10,2 % e al 206,3 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente al 7,4 % e al 193,3 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Grecia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,3 % e al 185,7 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL della Grecia aumenterà del 4,0 % nel 2022. |
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(7) |
Il 1o settembre 2022 la Grecia ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 900 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori. In particolare la Grecia ha ulteriormente prorogato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando 8 e 9. |
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(8) |
Più specificamente, la richiesta della Grecia riguarda l’«atto legislativo del 14 marzo 2020» (4) di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, il quale ha introdotto un’indennità speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi. Tale misura mira a tutelare l’occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all’ordinanza di un’autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall’epidemia di COVID-19, e riguarda la concessione di un’indennità speciale mensile di 534 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti, vale a dire gli stessi dipendenti, per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro. La misura è stata prorogata fino al 31 gennaio 2022. |
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(9) |
Le autorità hanno inoltre introdotto il finanziamento da parte dello Stato della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell’indennità speciale di cui al considerando 8, oggetto dell’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro. |
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(10) |
La Grecia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Grecia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 6 477 014 989 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch’esso collegato alla proroga di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Grecia. La Grecia intende finanziare 312 014 989 EUR mediante finanziamenti propri. |
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(11) |
La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Grecia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 1o settembre 2022. |
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(12) |
È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Grecia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’entità e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali. |
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(13) |
Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 ha preso effetto. |
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(14) |
La Grecia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. |
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(15) |
La presente decisione dovrebbe fare salvo l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato. |
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(16) |
È opportuno che la Grecia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese. |
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(17) |
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Grecia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è così modificata:
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1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La Grecia può finanziare le misure seguenti:
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Articolo 2
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 21).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/679 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 16).
(4) Atto legislativo del 14 marzo 2020 (GU A’ 64/2020) ratificato dall’articolo 3 della legge 4682/2020 (GU A’ 76/2020); Atto legislativo del 1o maggio 2020 (GU A’ 90/2020) ratificato dall’articolo 2 della legge 4690/2020 (GU A’ 104/2020); legge 4714/2020 (GU A’ 148/2020); legge 4722/2020 (GU A’ 177/2020); legge 4756/2020 (GU A’ 235/2020); legge 4778/2021 (GU A’ 26/2021); decisione ministeriale 12998/232/2020 (GU B 1078/2020), decisione ministeriale 16073/287/2020 (GU B 1547/2020), decisione ministeriale 17788/346/2020 (GU B 1779/2020), decisione ministeriale 23102/477/2020 (GU B 2268/2020), decisione ministeriale 49989/1266/2020 (GU B 5391/2020); decisione ministeriale 45742/1748/2020 (GU B’ 5515/2020); decisione ministeriale 3208/108 (GU B’ 234/2021); decisione ministeriale 4374/131 (GU B’ 345); decisione ministeriale 9500/322/2021 (GU B’ 821/2021); decisione ministeriale 22547/2021 (GU B’ 1683/2021); decisione ministeriale 28631 (GU B’ 2012/2021); decisione ministeriale 47100/2021 (GU B’ 2975/2021); decisione ministeriale 51320/2021 (GU B’ 3127/2021); decisione ministeriale 58921/2021 (GU B’ 3637/2021); decisione ministeriale 74831/2021 (GU B’ 4593/2021); decisione ministeriale 105596/2021 (GU B’ 6076/2021); decisione ministeriale 109412/2021 (GU B’ 6368/2021); decisione ministeriale 3512/2022 (GU B’ 103/2022).