27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/215


DECISIONE (UE) 2022/2071 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 ottobre 2022

in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Croazia (BCE/2022/36)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1 e il primo trattino dell’articolo 46.2,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (3) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (4),

visto il regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (5),

considerando quanto segue:

(1)

L'introduzione dell'euro in Croazia il 1o gennaio 2023 comporta che, a partire da tale data, le istituzioni situate in Croazia saranno soggette agli obblighi di riserve minime in conformità al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

(2)

L'integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dall'Eurosistema comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare la loro agevole integrazione, senza creare oneri sproporzionati in capo alle istituzioni degli Stati membri la cui moneta è l'euro, ivi compresa la Croazia.

(3)

L'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea implica che la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccolga le informazioni statistiche necessarie dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli agenti economici anche per assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell'adozione dell'euro da parte di uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Croazia

1.   In deroga a quanto previsto nell’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), per le istituzioni situate in Croazia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio dal 1o gennaio 2023 al 7 febbraio 2023.

2.   L'aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Croazia per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione al suo bilancio al 31 ottobre 2022. La Hrvatska narodna banka è tenuta a richiedere alle istituzioni situate in Croazia di segnalare a essa il proprio aggregato soggetto a riserva alla Hrvatska narodna banka in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). La Hrvatska narodna banka è tenuta a richiedere alle istituzioni situate in Croazia che beneficiano di tale deroga in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 o 2, oppure dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), di calcolare l'aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2022.

3.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l’istituzione situata in Croazia, o in alternativa la Hrvatska narodna banka, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo lo sottopone all'altra parte lasciando a quest'ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi il 20 dicembre 2022. Se la parte che riceve la notifica non conferma l'ammontare di riserve minime entro il 20 dicembre 2022, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l'ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio.

4.   Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, della presente decisione, si applicano, mutatis mutandis, alle istituzioni situate in Croazia così che esse possano, per i loro periodi di mantenimento iniziali, detrarre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute a istituzioni situate in Croazia, sebbene al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserve minime di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Articolo 3

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro

1.   Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), non risente dell'esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Croazia.

2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro possono decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 21 dicembre 2022 e il 7 febbraio 2023 e quello compreso tra l’8 febbraio e il 21 marzo 2023 qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all'obbligo di riserva di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro che decidono di dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia ai sensi del paragrafo 2 calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra il 21 dicembre 2022 e il 7 febbraio 2023 e quello compreso tra l’8 febbraio e il 21 marzo 2023, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre 2022 e al 31 dicembre 2022 rispettivamente e presentano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell'allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Croazia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tabella 1 contenuta nella parte 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Croazia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tabelle sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2022 e febbraio 2023, le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro che beneficiano della deroga in base all'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o all’articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e decidono di detrarre passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia ai sensi del paragrafo 2 calcolano le proprie riserve minime sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2022 e segnalano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell'allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Croazia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in marzo e maggio 2023, le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che beneficiano della deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 o 2, oppure all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e decidono di detrarre passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia ai sensi del paragrafo 2 calcolano le proprie riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e presentano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell’allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Croazia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tabella 1 nella parte 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Croazia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le informazioni statistiche sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Articolo 4

Disposizioni finali

1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

2.   Si applica a decorrere dal 1o novembre 2022.

3.   In assenza di disposizioni specifiche contenute nella presente decisione, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) e (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Articolo 5

Destinatari

La presente decisione è indirizzata alla Hrvatska narodna banka, alle istituzioni situate in Croazia e alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 ottobre 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(4)  GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1.

(5)  GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16.