26.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 276/139


DECISIONE (UE) 2022/2062 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2022

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, per quanto riguarda la terza quota per il 2022

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in conformità dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2022 una proposta che fissa l’importo della terza quota del contributo per il 2022.

(2)

A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo («FES»). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(4)

A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti nell’ambito dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5)

La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio (4) fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2022 a 2 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(6)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, a titolo di terza quota per il 2022, conformemente all’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)   GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)   GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

(3)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l’importo annuo per il 2022, l’importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61).


ALLEGATO

TERZA QUOTA 2022 (EUR) DA VERSARE ALLA COMMISSIONE E ALLA BEI

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 11o FES (%)

 

Commissione

 

BEI

 

Commissione +BEI

11o FES

11o FES

Importo totale della terza quota 2022

BELGIO

3,24927

 

19 495 620

 

3 249 270

 

22 744 890

BULGARIA

0,21853

 

1 311 180

 

218 530

 

1 529 710

CECHIA

0,79745

 

4 784 700

 

797 450

 

5 582 150

DANIMARCA

1,98045

 

11 882 700

 

1 980 450

 

13 863 150

GERMANIA

20,57980

 

123 478 800

 

20 579 800

 

144 058 600

ESTONIA

0,08635

 

518 100

 

86 350

 

604 450

IRLANDA

0,94006

 

5 640 360

 

940 060

 

6 580 420

GRECIA

1,50735

 

9 044 100

 

1 507 350

 

10 551 450

SPAGNA

7,93248

 

47 594 880

 

7 932 480

 

55 527 360

FRANCIA

17,81269

 

106 876 140

 

17 812 690

 

124 688 830

CROAZIA

0,22518

 

1 351 080

 

225 180

 

1 576 260

ITALIA

12,53009

 

75 180 540

 

12 530 090

 

87 710 630

CIPRO

0,11162

 

669 720

 

111 620

 

781 340

LETTONIA

0,11612

 

696 720

 

116 120

 

812 840

LITUANIA

0,18077

 

1 084 620

 

180 770

 

1 265 390

LUSSEMBURGO

0,25509

 

1 530 540

 

255 090

 

1 785 630

UNGHERIA

0,61456

 

3 687 360

 

614 560

 

4 301 920

MALTA

0,03801

 

228 060

 

38 010

 

266 070

PAESI BASSI

4,77678

 

28 660 680

 

4 776 780

 

33 437 460

AUSTRIA

2,39757

 

14 385 420

 

2 397 570

 

16 782 990

POLONIA

2,00734

 

12 044 040

 

2 007 340

 

14 051 380

PORTOGALLO

1,19679

 

7 180 740

 

1 196 790

 

8 377 530

ROMANIA

0,71815

 

4 308 900

 

718 150

 

5 027 050

SLOVENIA

0,22452

 

1 347 120

 

224 520

 

1 571 640

SLOVACCHIA

0,37616

 

2 256 960

 

376 160

 

2 633 120

FINLANDIA

1,50909

 

9 054 540

 

1 509 090

 

10 563 630

SVEZIA

2,93911

 

17 634 660

 

2 939 110

 

20 573 770

REGNO UNITO

14,67862

 

88 071 720

 

14 678 620

 

102 750 340

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

 

600 000 000

 

100 000 000

 

700 000 000