7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 261/1


DECISIONE (UE) 2022/1910 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2022

relativa alla conclusione delle modifiche dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è parte dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo»), concluso dall’Unione con decisione 92/580/CEE del Consiglio (1), nonché membro dell’Organizzazione internazionale dello zucchero («ISO»).

(2)

Sulla base dell’autorizzazione concessa con le decisioni (UE) 2017/2242 (2) e (UE) 2019/2136 (3) del Consiglio, la Commissione, a nome dell’Unione, ha avviato i negoziati con altri membri dell’ISO per modificare l’accordo, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

(3)

I negoziati sulle modifiche dell’accordo sono stati completati e la formulazione di tali modifiche è stata approvata dal Consiglio internazionale dello zucchero («ISC») nel corso della sua 57a sessione nel novembre 2020 e della sua 58a sessione nel giugno 2021.

(4)

Le modifiche dell’accordo convenute nel corso dei negoziati possono essere raccomandate ai membri dell’ISO dall’ISC, secondo la procedura di cui all’articolo 44 dell’accordo.

(5)

La decisione (UE) 2021/1851 del Consiglio (4) ha autorizzato la Commissione a votare a favore della raccomandazione inviata ai membri dell’ISO di modificare l’accordo durante la votazione speciale svoltasi in occasione della 59a sessione dell’ISC nel novembre 2021. L’ISC ha votato all’unanimità a favore delle modifiche dell’accordo.

(6)

A norma dell’articolo 44, paragrafo 1, dell’accordo, ciascun membro ISO notifica al depositario la propria accettazione delle modifiche dell’accordo.

(7)

È opportuno che le modifiche dell’accordo siano approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo») sono approvate a nome dell’Unione.

Il testo delle modifiche dell’accordo sono accluse alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 44, paragrafo 1, dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo modificato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione del Consiglio 92/580/CEE, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

(2)  Decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l’avvio di negoziati per modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 29).

(3)  Decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio del 5 dicembre 2019 che autorizza l’avvio di negoziati per modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 3).

(4)  Decisione (UE) 2021/1851 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero per quanto riguarda le modifiche dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 e il calendario per la loro attuazione (GU L 374 del 22.10.2021, pag. 49).


ALLEGATO

L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo») è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (in appresso “il presente accordo”), alla luce delle disposizioni della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, sono:

a)

intensificare la cooperazione internazionale in relazione alle questioni concernenti a livello mondiale lo zucchero e gli edulcoranti nonché le questioni connesse, tra cui la produzione di bioenergia e di etanolo combustibile a partire da colture da zucchero;

b)

fornire un quadro idoneo per le consultazioni intergovernative sui mercati dello zucchero e dei dolcificanti ma anche dei derivati dell’industria dello zucchero e dell’etanolo combustibile ottenuto a partire da colture da zucchero;

c)

agevolare il commercio raccogliendo e diffondendo informazioni sul mercato mondiale dello zucchero e di altri edulcoranti, nonché sulla bioenergia e sull’etanolo combustibile ottenuti a partire da colture da zucchero;

d)

incoraggiare l’aumento della domanda di zucchero e di colture da zucchero, in particolare per usi non alimentari.»;

2)

all’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il consiglio con voto speciale nomina il direttore esecutivo per un periodo di quattro anni. La nomina da parte del consiglio avviene almeno sei mesi prima dell’inizio del mandato del direttore esecutivo. Il consiglio può rinominare il direttore esecutivo con voto speciale per un secondo periodo di quattro anni. Il direttore esecutivo non può essere nominato per più di due mandati. Le condizioni specifiche della nomina del direttore esecutivo sono decise dal consiglio.»;

3)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Adozione del bilancio amministrativo e contributi dei membri

1.   Ai fini del presente articolo, ai membri sono attribuiti 2 000 voti.

2.

a)

Ciascun membro detiene un numero di voti determinato conformemente al paragrafo 3.

b)

Nessun membro può detenere meno di sei voti.

c)

Non sono ammesse le frazioni di voto. Le cifre possono essere arrotondate durante la procedura di calcolo affinché sia attribuito il totale dei voti.

3.   I voti sono determinati su base annua secondo la procedura seguente: ogni anno a partire dal 2023, al momento della pubblicazione dell’Annuario dello zucchero da parte dell’Organizzazione internazionale dello zucchero, il numero di voti per ciascun membro è calcolato sulla base dei seguenti indicatori e della loro ponderazione relativa:

per il 20 % dei voti, attribuzione sulla base della quota proporzionale del membro in questione sul totale delle esportazioni dei membri, più

per il 20 % dei voti, attribuzione sulla base della quota proporzionale del membro in questione sul totale delle importazioni dei membri, più

per il 20 % dei voti, attribuzione sulla base della quota proporzionale del membro in questione sul totale della produzione dei membri, più

per il 20 % dei voti, attribuzione sulla base della quota proporzionale del membro in questione sul totale del consumo dei membri, più

per il 20 % dei voti, attribuzione sulla base della quota proporzionale del membro in questione del fattore di capacità totale dei membri di pagare (Total Members Ability to Pay Factor — APF). L’APF equivale alle ultime valutazioni pubblicate per la ripartizione delle spese delle Nazioni Unite.

Il numero di voti di ciascun membro è calcolato, per ciascuno degli indicatori di cui sopra, sulla base della media degli indicatori per gli ultimi cinque anni pubblicata nell’edizione più recente dell’Annuario dell’Organizzazione dello zucchero. Il direttore esecutivo calcola, per gli indicatori summenzionati, la quota di ogni membro sul totale di tutti i membri. Tutti i dati di cui sopra sono comunicati ai membri al momento dei calcoli.

4.   In caso di adesione di uno o più membri dopo l’entrata in vigore del presente accordo, i loro voti sono determinati conformemente alla chiave di calcolo di cui ai paragrafi 2 e 3. I voti dei membri esistenti sono ricalcolati di conseguenza in modo che il totale dei voti rimanga pari a 2 000.

5.   In caso di ritiro di uno o più membri, i voti del membro o dei membri uscenti sono ridistribuiti ai restanti membri sulla base delle quote ricalcolate dei cinque indicatori dei membri, in modo che il totale dei voti di tutti i membri rimanga pari a 2 000.

6.   Disposizioni transitorie:

a)

Al fine di stabilire un punto di partenza per il calcolo degli adeguamenti, la situazione in termini di numero di membri e di ripartizione dei voti nel 2022 fungerà fa riferimento.

b)

Nel corso dei primi cinque anni del periodo di transizione, il numero di voti di ciascun membro non può essere superiore o inferiore di oltre il 15 % rispetto a quello concordato per l’anno precedente e, nei secondi cinque anni del periodo di transizione, il numero di voti di ciascun membro non può essere superiore o inferiore di oltre il 20 % rispetto a quello concordato per l’anno precedente. Le cifre possono essere arrotondate, tranne nei casi in cui il fatto di arrotondare il numero di voti attribuiti a un membro conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera c), comporti il superamento delle percentuali concordate.

c)

Ai fini della fissazione dell’importo del contributo per voto, i voti non attribuiti per via dell’applicazione del paragrafo 6, lettera b), non sono ripartiti tra gli altri membri. Il contributo per voto pertanto sarà stabilito in base al totale ricalcolato dei voti, a condizione che questo totale non superi i 2 000 voti.

d)

Le disposizioni transitorie restano in vigore al massimo per 10 anni.

7.   Le disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, relative alla sospensione dei diritti di voto in caso di inadempimento degli obblighi, non si applicano al presente articolo.

8.   Nel corso del secondo semestre di ogni anno, il consiglio adotta il bilancio amministrativo dell’Organizzazione per l’anno successivo e stabilisce il contributo per voto dei membri necessario per finanziare tale bilancio, dopo aver tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo.

9.   Il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo è calcolato moltiplicando il contributo per voto per il numero di voti che questi detiene a norma del presente articolo, come segue:

a)

per coloro che sono membri al momento dell’adozione definitiva del bilancio amministrativo, il numero di voti che detengono; e

b)

per coloro che diventano membri dopo l’adozione del bilancio amministrativo, il numero di voti ricevuti al momento dell’adesione, adattato proporzionalmente al periodo rimanente di applicazione del bilancio o dei bilanci; i contributi richiesti agli altri membri rimangono immutati.

10.   Con voto speciale, il consiglio può prendere i provvedimenti che ritiene idonei per attenuare gli effetti che un’eventuale limitata adesione al momento dell’adozione del bilancio di gestione per il 2024 o una qualsiasi diminuzione significativa dei membri successivamente potrebbero avere sui contributi dei membri.»;

4)

l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Informazione e studi

1.   L’Organizzazione funge da centro per la raccolta e la pubblicazione di dati statistici e di studi sulla produzione mondiale, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, il consumo e le scorte di prodotti del settore del zucchero, nonché le imposte che gravano sui prodotti del settore dello zucchero.

2.   I membri si impegnano a fornire, entro il termine stabilito dal regolamento interno, tutti i dati statistici e le informazioni disponibili che, ai sensi di tale regolamento, sono necessari per consentire all’Organizzazione di adempire i suoi compiti ai sensi del presente accordo. Se necessario, l’Organizzazione utilizza le informazioni pertinenti eventualmente ottenute da altre fonti. L’Organizzazione non pubblica informazioni che possano consentire di identificare le operazioni di persone o imprese che producono, lavorano o commercializzano prodotti del settore dello zucchero.»;

5)

L’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Situazione del mercato, consumo e statistiche

1.   Il consiglio istituisce un comitato della situazione del mercato, del consumo e delle statistiche dei prodotti del settore dello zucchero, composto da tutti i membri e presieduto dal direttore esecutivo.

2.   Il comitato esamina costantemente le questioni relative all’economia mondiale dei prodotti del settore dello zucchero e informa i membri dell’esito delle sue deliberazioni; a tal fine convoca di norma due riunioni l’anno. In tale esame, il comitato tiene conto di tutte le informazioni pertinenti raccolte dall’organizzazione a norma dell’articolo 32.

3.   Il comitato è investito dei compiti seguenti:

a)

elaborazione di statistiche sui prodotti dello zucchero e analisi statistiche della produzione, del consumo, delle scorte, del commercio internazionale e dei prezzi dei prodotti del settore dello zucchero;

b)

analisi dell’andamento del mercato e dei fattori che incidono su di esso, con particolare riferimento alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo al commercio mondiale;

c)

analisi della domanda di prodotti del settore dello zucchero, compresi gli effetti dell’utilizzo dei sostituti naturali e artificiali di qualsiasi tipo sul commercio mondiale e sul consumo dei prodotti del settore dello zucchero;

d)

esame di altre questioni approvate dal consiglio.

4.   Ogni anno il consiglio esamina un progetto di programma di lavoro previsionale, corredato di stime relative al fabbisogno di risorse, elaborato dal direttore esecutivo.»;

6)

l’articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Ricerca e sviluppo

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, il consiglio può prestare assistenza alla ricerca e allo sviluppo scientifico attinenti alle economie dei prodotti del settore dello zucchero e alla diffusione dei risultati ottenuti in questo settore. A tale scopo, il consiglio può cooperare con organizzazioni internazionali e istituti di ricerca, a condizione che il consiglio non si assuma obblighi finanziari supplementari.»;

7)

Il titolo dell’allegato dell’accordo è sostituito dal seguente:

«Attribuzione dei voti originariamente concordata nel 1992».