30.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 252/78


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1683 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2022

che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Colombia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell’Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell’Unione. Lo scopo di tale valutazione dell’equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell’Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. Pertanto dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell’Unione.

(3)

La valutazione dell’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza della Colombia a quelle dell’Unione dovrebbe basarsi non solo su un’analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Colombia, ma anche su una valutazione del risultato di tali requisiti. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l’idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali autorizzate in Colombia. Per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni, il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(4)

L’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 fissa tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Colombia sono stabiliti dalla legge n. 964 del 2005 che disciplina la compensazione e il regolamento degli strumenti finanziari (nel seguito le «regole primarie»), nonché dalle regole generali di cui al decreto 2555 del 2010, parte 2, libro 13, e dalle circolari emanate dalla Superintendencia Financiera (nel seguito, rispettivamente, le «regole secondarie» e la «SFC»). Tale insieme di regole stabilisce le norme e i requisiti che le controparti centrali autorizzate in Colombia devono rispettare su base continuativa.

(7)

Le regole primarie includono, tra l’altro, regole sui sistemi di governance, sugli azionisti e sui soci con partecipazioni qualificate, sul fondo di garanzia in caso di inadempimento e sul regolamento, e definiscono i requisiti minimi che le regole operative delle controparti centrali devono rispettare. Inoltre, ai sensi della Circular Básica Jurídica, circolare esterna n. 29 del 2014, le controparti centrali autorizzate devono applicare e attuare le norme internazionali in materia di sistemi di compensazione e regolamento, in particolare i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (nel seguito «PFMI») emanati dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento) e dal Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (comitato tecnico dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari) (2).

(8)

Per ottenere l’autorizzazione a operare in Colombia, le controparti centrali devono sottoporre alla SFC le proprie regole operative e uno studio sull’adeguatezza di ciascuno dei sistemi sotto la loro gestione. Le regole operative di una controparte centrale devono prevedere disposizioni prescrittive sulle modalità secondo cui dette controparti dovranno soddisfare le norme e i requisiti rigorosi stabiliti dalle regole primarie e dai PFMI. Dette regole operative devono comprendere disposizioni in materia di requisiti di partecipazione, sistemi di comunicazione, tipo di strumenti finanziari ammissibili alla compensazione, procedure di gestione del rischio, procedure di regolamento tempestivo, garanzie reali dovute dai partecipanti, misure da adottare nei confronti dei partecipanti che violano i propri obblighi, organizzazione e funzionamento dell’audit, comitati di rischio e continuità operativa. Una volta approvate le regole operative dalla SFC, quest’ultima verifica la capacità della controparte centrale di avviare l’attività in termini di strutture, risorse professionali e tecnologiche, procedure e controlli. Una volta che la controparte centrale ottiene l’autorizzazione, le sue regole operative diventano per essa giuridicamente vincolanti. Eventuali modifiche delle regole operative devono essere approvate dalla SFC.

(9)

Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Colombia presentano una struttura a due livelli. Il primo livello è costituito dalla legge n. 964 del 2005, nonché dalle regole generali e dalle circolari emanate dalla SFC, che insieme stabiliscono le norme e i requisiti rigorosi, compresi i PFMI, che le controparti centrali autorizzate devono rispettare, e dalle disposizioni prescrittive sulle modalità secondo cui dette controparti centrali dovranno soddisfare detti standard e requisiti rigorosi. Il secondo livello è costituito dalle regole operative delle controparti centrali.

(10)

Il mercato finanziario colombiano presenta dimensioni nettamente inferiori rispetto a quello in cui operano le controparti centrali stabilite nell’Unione. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati OTC compensate in Colombia ha rappresentato meno dell’1 % del valore totale delle operazioni in derivati OTC compensate nell’Unione. Pertanto la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Colombia espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione. Le regole primarie e secondarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Colombia, integrate dalle regole operative vincolanti, che insieme attuano i PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, e possono pertanto essere considerate in grado di conseguire un’attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(11)

La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Colombia assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(12)

L’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(13)

A norma dell’articolo 6 della legge n. 964 del 2005, la SFC ha il potere di vigilare sulle operazioni delle controparti centrali in Colombia e di svolgere su di esse un’attività di monitoraggio tesa ad assicurare il rispetto su base continuativa delle regole primarie nonché delle regole e procedure interne di dette controparti. La SFC dispone di ampi poteri per controllare e sanzionare una controparte centrale autorizzata, compresi, tra l’altro, quelli di richiedere informazioni e dati, di effettuare ispezioni in loco ed extra loco e di chiedere a una controparte centrale autorizzata di apportare rettifiche e di impartire ordini e istruzioni. Ai sensi dell’articolo 53 della legge n. 964 del 2005, la SFC può formulare avvertimenti, infliggere ammende, disporre sospensioni o interdizioni nei confronti dei dirigenti nominati di una controparte centrale autorizzata. Può inoltre sospendere le operazioni di una controparte centrale o revocarne l’autorizzazione in caso di violazione di un obbligo di legge. Peraltro le controparti centrali devono effettuare un’autovalutazione della propria conformità ai PFMI almeno su base triennale e presentare una relazione pubblicata e riesaminata periodicamente dalla SFC conformemente al suo piano di vigilanza.

(14)

La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Colombia in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza efficace e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(15)

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro normativo di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito «controparti centrali di paesi terzi»).

(16)

In Colombia, conformemente alla circolare esterna n. 019 del 2022, una «controparte centrale di paese terzo equivalente» è una controparte centrale operante in una giurisdizione in cui la SFC osserva il rispetto sostanziale dei PFMI, soggetta ad una vigilanza efficace e per la quale esiste un accordo di cooperazione tra l’autorità di vigilanza del paese terzo e la SFC. Le controparti centrali di paesi terzi riconosciute come equivalenti dalla SFC sono iscritte in un registro pubblico valutato onde verificare la conformità ai PFMI. Ai sensi della circolare esterna n. 019 del 2022, le esposizioni delle banche colombiane verso controparti centrali di paesi terzi equivalenti beneficiano di un trattamento patrimoniale preferenziale, mentre le esposizioni verso controparti centrali di paesi terzi non considerate equivalenti sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio punitivo. In pratica un fattore di ponderazione del rischio così elevato per le controparti centrali di paesi terzi non equivalenti è proibitivo e la probabilità che le banche colombiane utilizzino i servizi di compensazione di tali controparti è bassa, se non nulla. Inoltre, se le banche colombiane decidessero di compensare presso una controparte centrale di paese terzo non equivalente, l’elevato fattore di ponderazione del rischio attenuerebbe i rischi connessi alle sue esposizioni. Alla luce del trattamento patrimoniale applicabile alle esposizioni verso controparti centrali non equivalenti ai sensi della circolare esterna n. 019 del 2022, si può ritenere che il regime colombiano fornisca un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi.

(17)

La Commissione conclude che il quadro normativo della Colombia prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.

(18)

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Colombia applicabili alle controparti centrali soddisfino le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti da tale regolamento.

(19)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Colombia al momento della sua adozione. La Commissione, in particolare sulla base delle informazioni fornite dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l’«ESMA»), a norma dell’articolo 25, paragrafo 6 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012, continuerà a controllare periodicamente l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali in Colombia e il rispetto delle condizioni sulla cui base è adottata la presente decisione.

(20)

Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata.

(21)

Affinché l’ESMA possa avviare senza indugio la procedura di riconoscimento delle controparti centrali autorizzate in Colombia, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica di Colombia applicabili alle controparti centrali, contenute nella legge n. 964 del 2005, integrata dalle regole generali e dalle circolari emanate dalla Superintendencia Financiera, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Committee on Payments and Market Infrastructures, documento n. 101 del 16 aprile 2012.