3.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 255/1 |
DECISIONE (UE) 2022/1664 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2022
sulla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207 e l’articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della decisione (UE) 2017/1546 del Consiglio (2), l’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra («accordo»), è stato firmato il 7 agosto 2017, e alcune sue disposizioni sono state applicate in via provvisoria in conformità dell’articolo 61 dell’accordo, in attesa della sua entrata in vigore. |
(2) |
L’accordo intende rafforzare la cooperazione in un’ampia gamma di settori politici, compresi i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro il terrorismo, la cooperazione in materia economica e commerciale, la salute, l’ambiente, i cambiamenti climatici, l’energia, l’istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giudiziaria e la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione. |
(3) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra, è approvato a nome dell’Unione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo (4).
Articolo 3
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza copresiede il comitato misto di cui all’articolo 56 dell’accordo.
L’Unione o, se del caso, l’Unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto, in funzione della questione trattata.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Approvazione del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2017/1546 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 5).
(3) L’accordo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 237 del 15.9.2017, pag. 7) unitamente alla decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.