22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/52


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1633 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2022

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito a una richiesta presentata dalla Bulgaria il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 (2), ha concesso alla Bulgaria assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 511 000 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, e con un periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Bulgaria volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito doveva essere utilizzato dalla Bulgaria per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343.

(3)

L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Bulgaria. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica bulgara connessa alla misura di cui all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Bulgaria nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Bulgaria ha registrato un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,0 % e al 24,7 % del prodotto interno lordo (PIL), aumentati rispettivamente al 4,1 % e al 25,1 % alla fine del 2021. Secondo le previsioni di primavera 2022 della Commissione, il disavanzo pubblico e il debito pubblico della Bulgaria saranno pari rispettivamente al 3,7 % e al 25,3 % del PIL a fine 2022. Si prevede che l’aumento del PIL della Bulgaria nel 2022 sia pari al 2,1 %.

(5)

Il 23 giugno 2022 la Bulgaria ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione pari a 460 170 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, 2021 e 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche per i lavoratori. In particolare la Bulgaria ha ulteriormente esteso e modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure simili di cui al considerando 6.

(6)

L’integrazione salariale estesa è erogata alle imprese che, a causa dell’epidemia di COVID-19, hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 30 % in seguito a restrizioni delle loro attività fra il 13 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di partecipazione alla misura, e per un periodo successivo equivalente, l’occupazione dei dipendenti deve essere mantenuta. L’integrazione salariale per le imprese ammissibili è compresa fra il 50 % e il 60 % del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro) dei dipendenti, a seconda dell’entità del calo del fatturato. Il provvedimento rappresenta un’estensione della misura di cui all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 e istituita dal decreto n. 151, del 3 luglio 2020, del Consiglio dei ministri, modificato dai decreti n. 278 del 12 ottobre 2020, n. 416 del 30 dicembre 2020, n. 93 del 18 marzo 2021, n. 213 del 1o luglio 2021, n. 322 del 7 ottobre 2021, n. 482 del 30 dicembre 2021 e n. 40 del 31 marzo 2022 (3).

(7)

La Bulgaria soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Bulgaria ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 015 050 000 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 in conseguenza delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso alla proroga o alla modifica di misure nazionali vigenti direttamente connesse a un regime di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe a favore di una quota significativa delle imprese e della forza lavoro in Bulgaria. La Bulgaria intende finanziare 43 880 000 EUR dell’aumento della spesa mediante finanziamenti propri.

(8)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato la Bulgaria e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 23 giugno 2022.

(9)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Bulgaria a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(10)

Poiché il periodo di disponibilità stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 è scaduto, è necessario un nuovo periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 dovrebbe essere prorogato di 21 mesi, portandone la durata complessiva a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 ha preso effetto.

(11)

La Bulgaria e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(13)

È opportuno che la Bulgaria informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Bulgaria e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’Unione mette a disposizione della Bulgaria un prestito dell’importo massimo di 971 170 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la stessa ha acquistato efficacia.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso fra la Bulgaria e la Commissione in sostituzione dell’accordo di prestito originario.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Bulgaria può finanziare le misure seguenti:

a)

integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020;

b)

integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal decreto n. 151, del 3 luglio 2020, del Consiglio dei ministri, modificato dai decreti n. 278 del 12 ottobre 2020, n. 416 del 30 dicembre 2020, n. 93 del 18 marzo 2021, n. 213 del 1o luglio 2021, n. 322 del 7 ottobre 2021, n. 482 del 30 dicembre 2021 e n. 40 del 31 marzo 2022.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   La Bulgaria informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la presente decisione, la Bulgaria informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 10).

(3)  Gazzetta dello Stato n. 60 del 7 luglio 2020, modificata e ampliata da GS n. 89 del 16 ottobre 2020, ampliata da GS n. 110 del 29 dicembre 2020, modificata da GS n. 2 dell’8 gennaio 2021, modificata e ampliata da GS n. 24 del 23 marzo 2021, modificata e ampliata da GS n. 56 del 6 luglio 2021, modificata e ampliata da GS n. 85 del 12 ottobre 2021, ampliata da GS n. 97 del 19 novembre 2021, modificata da GS n. 1 del 4 gennaio 2022, modificata da GS n. 27 del 5 aprile 2022.