12.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 235/48


DECISIONE (UE) 2022/1511 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2022

relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2022

[notificata con il numero C(2022) 6284]

(I testi in lingua francese, lettone, neerlandese, portoghese, slovena e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), in particolare l’articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l’articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2021/2313 della Commissione (3) ha concesso l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel periodo dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

(2)

Il 15 giugno 2022 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla necessità di prorogare la validità delle misure previste da tale decisione. Il Belgio, la Lettonia, l’Austria, il Portogallo e la Slovenia («gli Stati membri richiedenti») hanno presentato richieste in tal senso il 21 giugno 2022.

(3)

Le importazioni effettuate dagli Stati membri richiedenti nell’ambito della decisione (UE) 2021/2313 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o ad altre organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti nazionali l’accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per i quali vi era una carenza. Le statistiche del commercio relative a tali merci indicano che le corrispondenti importazioni evidenziano una tendenza al ribasso, ma che esse possono fluttuare in funzione delle nuove domande di merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19. Nonostante la vaccinazione in corso nell’Unione e l’adozione di una serie di misure per prevenire la diffusione del virus, il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri richiedenti comporta ancora rischi per la salute pubblica. Poiché tali Stati membri richiedenti riferiscono ancora di carenze di merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19, è opportuno concedere un’esenzione dai dazi doganali all’importazione applicabili alle merci importate ai fini specificati all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un’esenzione dall’IVA applicabile alle merci importate ai fini specificati all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.

(4)

È necessario che gli Stati membri richiedenti informino la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dal contrasto agli effetti dell’epidemia.

(5)

Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri richiedenti prevedono di affrontare, si dovrebbe concedere la franchigia dai dazi doganali all’importazione e l’esenzione dall’IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2022. La franchigia dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2022.

(6)

Il 22 luglio 2022 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all’articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e all’articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le merci sono destinate a uno qualsiasi dei seguenti usi:

i)

distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19;

ii)

messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);

b)

le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

c)

le merci sono importate in Belgio, Lettonia, Austria, Portogallo o Slovenia («gli Stati membri richiedenti») per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti di tali Stati membri.

2.   Le merci sono inoltre ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA sull’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri richiedenti comunicano alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1, con cadenza bimestrale, il quindicesimo giorno del mese seguente al periodo di comunicazione.

2.   Entro il 31 marzo 2023 ciascuno Stato membro richiedente comunica alla Commissione le informazioni in appresso:

a)

un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti del pertinente Stato membro richiedente, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

b)

le seguenti informazioni consolidate concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1;

i)

numero di dichiarazione doganale;

ii)

data di accettazione;

iii)

codice della nomenclatura combinata;

iv)

codice della Tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC);

v)

massa netta;

vi)

unità supplementare, se del caso;

vii)

valore delle merci;

viii)

aliquota del dazio;

ix)

aliquota IVA;

x)

importo dei dazi e dell’IVA non riscossi;

xi)

origine delle merci;

xii)

i nominativi degli enti e delle organizzazioni proprietari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda le merci messe gratuitamente a disposizione di persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19;

c)

i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

d)

se del caso, le misure di gestione del rischio e di controllo adottate dallo Stato membro richiedente, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in relazione alle merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate negli Stati membri richiedenti dal 1o luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)   GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

(2)   GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(3)  Decisione (UE) 2021/2313 della Commissione, del 22 dicembre 2021, relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2022 (GU L 464 del 28.12.2021, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).