|
12.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 235/32 |
DECISIONE (PESC) 2022/1507 DEL CONSIGLIO
del 9 settembre 2022
che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1). |
|
(2) |
In esito a un riesame effettuato dal Consiglio, risulta opportuno sopprimere dall’allegato della decisione 2014/119/PESC le voci relative a quattro persone nei confronti delle quali l’applicazione di misure restrittive è scaduta il 6 settembre 2022, nonché le informazioni relative ai loro diritti della difesa e al loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/119/PESC è così modificata:
|
1) |
all’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2023.»; |
|
2) |
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2014/119/PESC è così modificato:
|
1) |
nella sezione A («Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:
|
|
2) |
nella sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»), le informazioni relative alle persone seguenti sono soppresse:
|