12.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 235/32


DECISIONE (PESC) 2022/1507 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).

(2)

In esito a un riesame effettuato dal Consiglio, risulta opportuno sopprimere dall’allegato della decisione 2014/119/PESC le voci relative a quattro persone nei confronti delle quali l’applicazione di misure restrittive è scaduta il 6 settembre 2022, nonché le informazioni relative ai loro diritti della difesa e al loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2023.»;

2)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2014/119/PESC è così modificato:

1)

nella sezione A («Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka;

2)

nella sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»), le informazioni relative alle persone seguenti sono soppresse:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka.