9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 234/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1497 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2022

che stabilisce se un prodotto contenente«estratto di oleoresina di Capsicum pressato»sia un biocida a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’8 settembre 2021 il Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere se un prodotto contenente, come indicato dal fabbricante, «estratto di oleoresina di Capsicum pressato» e commercializzato in Belgio dal fabbricante come repellente contro cani e gatti (il «prodotto») sia un biocida quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Secondo le informazioni fornite dal Belgio, il prodotto è uno spray destinato a essere utilizzato su superfici esterne (come terrazze, vialetti, pareti, recinzioni ecc.) per dissuadere cani e gatti dall’avvicinarsi a tali superfici. L’uso previsto del prodotto è diverso da quello degli spray contenenti ingredienti identici o simili e destinati ad essere utilizzati contro animali aggressivi a fini di autodifesa.

(3)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la definizione di «sostanza» ai fini di tale regolamento è quella di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che definisce una sostanza come un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione.

(4)

Secondo gli orientamenti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (3), interi organismi viventi o morti non lavorati o loro parti (per esempio rami, frutti o fiori ecc.) non sono considerati sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(5)

L’«estratto di oleoresina di Capsicum pressato» è una resina oleosa organica ottenuta mediante estrazione per pressione dai frutti di piante del genere Capsicum. Di conseguenza l’«estratto di oleoresina di Capsicum pressato» è costituito da composti di elementi chimici allo stato naturale, ma non si tratta di un intero organismo vivente o morto non lavorato o di sue parti.

(6)

L’«estratto di oleoresina di Capsicum pressato» dovrebbe pertanto essere considerato una sostanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e, di conseguenza, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, dovrebbe essere considerato anche una sostanza ai sensi di tale regolamento.

(7)

In determinate circostanze, cani e gatti possono avere un effetto indesiderato o dannoso per l’uomo, per le sue attività o per i prodotti che impiega o produce e pertanto potrebbero rientrare nella definizione di organismo nocivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012. Dato che l’«estratto di oleoresina di Capsicum pressato» contenuto nel prodotto è destinato ad agire contro tali organismi nocivi, si tratta di un principio attivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

(8)

Poiché il prodotto contiene un principio attivo ed è destinato a dissuadere l’organismo nocivo mediante una modalità d’azione che non è meramente fisica o meccanica, il prodotto dovrebbe essere considerato un biocida quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Il tipo di prodotto 19, quale definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, comprende i prodotti usati per controllare organismi nocivi, respingendoli o attirandoli. Dato che il prodotto è utilizzato allo scopo di respingere cani e gatti, tale uso rientra nella descrizione del tipo di prodotto 19.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un prodotto contenente «estratto di oleoresina di Capsicum pressato» utilizzato su superfici esterne al fine di respingere cani e gatti da tali superfici è considerato un biocida ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientra nel tipo di prodotto 19 quale definito nell’allegato V di tale regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Orientamenti per l’allegato V — Esenzioni dall’obbligo di registrazione (cfr. pag. 19), disponibili all’indirizzo https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/annex_v_en.pdf/8db56598-f7b7-41ba-91df-c55f9f626545.