8.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 233/87


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1488 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2022

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il K-HDO è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato fino al 30 giugno 2020 ai sensi del medesimo regolamento fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 14 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»).

(3)

Il 6 maggio 2019 l'autorità di valutazione competente dell'Austria ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1950 della Commissione (3) ha posticipato la data di scadenza dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 dicembre 2022 al fine di concedere tempo sufficiente per l'esame della domanda.

(7)

L'11 aprile 2022 l'autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarà ritardata in quanto sono necessari degli studi per esaminare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino del K-HDO. L'autorità di valutazione competente prevede di trasmettere all'Agenzia la relazione di valutazione per il rinnovo nel primo trimestre del 2025.

(8)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2026.

(9)

Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il K-HDO rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1950 è posticipata al 31 dicembre 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1950 della Commissione, del 25 novembre 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 304 del 26.11.2019, pag. 19).