5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/278


DECISIONE (UE) 2022/1368 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2022

che istituisce i gruppi di dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2013/767/UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione debba definire ed attuare una politica agricola comune (PAC).

(2)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

(3)

La decisione 2013/767/UE della Commissione (1) stabilisce un quadro per la consultazione dei portatori di interessi non governativi su questioni relative all'agricoltura e allo sviluppo rurale. Questo permette alla Commissione di fare ricorso alle competenze tecniche di specialisti in sede di organi consultivi, segnatamente i gruppi di dialogo civile il cui mandato attuale scade il 31 dicembre 2022.

(4)

Al fine di adeguarsi al nuovo quadro legislativo (2) della politica agricola comune e alle norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione («norme orizzontali») stabilite dalla decisione C(2016)3301 della Commissione (3), nonché per garantire la continuità del dialogo civile sulle questioni relative all'agricoltura e allo sviluppo rurale a decorrere dal 2023, è necessario istituire sette gruppi di esperti tematici e definirne i compiti e la struttura.

(5)

Tali gruppi dovrebbero assistere la Commissione e promuovere un dialogo continuativo su tutte le questioni relative alla politica agricola comune ed alla sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le misure che la Commissione riterrà di dover adottare in questo ambito, ivi compresi gli aspetti internazionali dell'agricoltura. Essi dovrebbero realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche, offrire consulenza in materia di strategie, fornire il proprio parere su tematiche specifiche su richiesta della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale («DG AGRI») oppure su propria iniziativa, nonché monitorare gli sviluppi della politica. È inoltre previsto che i membri dei gruppi diffondano nei rispettivi ambienti di riferimento le informazioni acquisite nel contesto delle riunioni dei gruppi.

(6)

Al fine di aumentare la trasparenza del sistema di dialogo civile, anche alla luce delle raccomandazioni del Mediatore europeo al riguardo, e di garantire una rappresentanza equilibrata dei diversi interessi della società civile in senso lato, è opportuno istituire un nuovo quadro per i gruppi di dialogo civile. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione a garantire un'ampia rappresentanza dei portatori di interessi con competenze tecniche pertinenti, al fine di confrontare prospettive e punti di vista diversi.

(7)

Per assicurare a tutti i portatori di interessi le stesse possibilità e la stessa rappresentanza, e in linea con le summenzionate norme orizzontali e la pratica corrente, a ciascuna organizzazione di portatori di interessi dovrebbe essere assegnato un solo posto di membro senza differenziazione tra le organizzazioni riguardo al numero di membri. Ciononostante il numero complessivo di partecipanti a ciascuna delle riunioni potrà essere modificato caso per caso, alla luce dell'ordine del giorno della Commissione e della necessità di usufruire di competenze tecniche specifiche.

(8)

Per garantire un processo di consultazione partecipativo e inclusivo, continuando il dialogo con i cittadini e i portatori di interessi, è opportuno tenere debitamente conto dell'obiettivo climatico di riduzione delle emissioni complessive, al quale la Commissione deve contribuire. Ne consegue che dovrebbe essere organizzato un numero inferiore di riunioni di esperti in presenza. La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che gli obiettivi comuni della Commissione e dei portatori di interessi possono essere raggiunti anche attraverso riunioni virtuali. Pertanto, pur riconoscendo l'importanza di sporadiche riunioni in presenza, dovrebbe essere privilegiata l'organizzazione di riunioni online.

(9)

È opportuno stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

(10)

È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(11)

La decisione 2013/767/UE dovrebbe essere abrogata in coincidenza con il termine dell'attuale mandato dei gruppi di dialogo civile.

(12)

Al fine di garantire il rinnovo periodico del quadro per il dialogo civile, è opportuno stabilire la data di scadenza dell'applicazione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

Sono istituiti i seguenti gruppi di esperti, denominati «gruppi di dialogo civile» («i gruppi»):

1)

gruppo di dialogo civile sui piani strategici della PAC e sulle questioni orizzontali;

2)

gruppo di dialogo civile sui mercati agricoli;

3)

gruppo di dialogo civile sulla produzione animale;

4)

gruppo di dialogo civile sugli aspetti internazionali dell'agricoltura;

5)

gruppo di dialogo civile sulla produzione biologica;

6)

gruppo di dialogo civile sulla qualità e la promozione;

7)

gruppo di dialogo civile sull'ambiente e i cambiamenti climatici.

Articolo 2

Mansioni

Con riferimento alle rispettive aree tematiche di competenza elencate all'articolo 1, i gruppi assolvono i seguenti compiti:

a)

mantenere un dialogo continuativo su tutte le questioni relative alla politica agricola comune ed alla sua attuazione, ivi compresi gli aspetti internazionali dell'agricoltura, in particolare per quanto riguarda le misure che la Commissione riterrà di dover adottare in questo ambito;

b)

quando sono richieste competenze tecniche specifiche, offrire consulenza alla Commissione in relazione alle aree tematiche di competenza elencate all'articolo 1 ed assistere la Commissione nella preparazione di iniziative politiche nei settori di cui alla lettera a);

c)

realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche, compresa la diffusione delle informazioni, nei settori di cui alla lettera a);

d)

fornire il proprio parere su tematiche specifiche su richiesta della DG AGRI ed entro i limiti temporali stabiliti nella richiesta oppure su propria iniziativa;

e)

monitorare gli sviluppi della politica nei settori di cui alla lettera a).

Articolo 3

Composizione

1.   I gruppi sono composti da organizzazioni di portatori di interessi, diverse dagli enti pubblici, che operano a livello dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1.

2.   Le organizzazioni partecipanti designano il rispettivo rappresentante da inviare alle riunioni dei gruppi in base ai punti dell'ordine del giorno. Su indicazione della presidenza, le organizzazioni possono essere rappresentate da più di un rappresentante. Ogni organizzazione ha un diritto di voto, a prescindere dal numero di rappresentanti.

3.   Le organizzazioni partecipanti sono responsabili di garantire che i rispettivi rappresentanti apportino un elevato livello di competenza tecnica.

4.   Le organizzazioni partecipanti che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo di esperti, che a parere della DG AGRI non soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che si dimettono non sono più invitate a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituite per il periodo residuo del mandato.

Articolo 4

Procedura di selezione

1.   La selezione delle organizzazioni partecipanti è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro dei gruppi di esperti»). L'invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui siti web dedicati. L'invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze tecniche richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione all'attività da svolgere. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.

2.   Ai fini della nomina è necessario che le organizzazioni di portatori di interessi siano iscritte nel registro per la trasparenza.

3.   Le organizzazioni di portatori di interessi sono nominate dal direttore generale della DG AGRI, tra quelle in possesso delle qualifiche e di un elevato livello di competenza tecnica negli ambiti di cui all'articolo 1, nonché della capacità di fornire consulenza conformemente all'articolo 2, che hanno risposto all'invito pubblico a presentare candidature.

4.   Le organizzazioni di portatori di interessi sono nominate per un mandato quinquennale. Il mandato può essere rinnovato.

Articolo 5

Presidenza

I gruppi sono presieduti da un rappresentante della Commissione.

Articolo 6

Funzionamento

1.   I gruppi agiscono su richiesta della DG AGRI in conformità delle norme orizzontali.

2.   Le riunioni dei gruppi si tengono, in linea di massima, in modalità virtuale o nei locali della Commissione, secondo le circostanze.

3.   La DG AGRI assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni dei gruppi e dei rispettivi sottogruppi.

4.   D'intesa con la DG AGRI, ciascun gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubblico il dibattito.

5.   Il verbale del dibattito relativo a ciascun punto all'ordine del giorno e ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni emanate da ciascun gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità della presidenza.

6.   Per quanto possibile i gruppi adottano i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso. In caso di votazione, i gruppi si pronunciano a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizza i motivi della loro posizione.

Articolo 7

Sottogruppi

1.   La DG AGRI ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa definito. I sottogruppi operano in conformità alle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.

2.   I membri dei sottogruppi che non sono membri del gruppo sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell'articolo 4 e delle norme orizzontali.

Articolo 8

Esperti invitati

Su base ad hoc, la DG AGRI può invitare esperti con competenze tecniche specifiche su una materia all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

Articolo 9

Osservatori

1.   Alle persone fisiche, alle organizzazioni, comprese le organizzazioni di portatori di interessi, e agli enti pubblici diversi dalle autorità competenti degli Stati membri può essere conferito lo status di osservatore, in conformità delle norme orizzontali, su invito diretto.

2.   Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati osservatori designano i propri rappresentanti.

3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare ai dibattiti del gruppo e dei suoi sottogruppi, nonché ad apportare le proprie competenze tecniche. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri dei gruppi o dei rispettivi sottogruppi.

Articolo 10

Regolamento interno

Su proposta dalla DG AGRI, e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti (5), in conformità delle norme orizzontali. I sottogruppi operano in conformità del regolamento interno del gruppo.

Articolo 11

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, gli esperti invitati, così come gli osservatori e i loro rappresentanti, sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (6) e 2015/444 (7) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Articolo 12

Trasparenza

1.   I gruppi e i rispettivi sottogruppi sono iscritti nel «registro dei gruppi di esperti».

2.   Per quanto riguarda la composizione dei gruppi e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:

a)

il nome delle organizzazioni di portatori di interessi; gli interessi rappresentati;

b)

il nome degli osservatori.

3.   Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono resi pubblici nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro a un sito web dedicato in cui sono reperibili tali informazioni. L'accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

Articolo 13

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività dei gruppi e dei sottogruppi non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare alle attività dei gruppi e dei sottogruppi, tranne in caso di partecipazione in modalità virtuale. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti presso la Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 14

Abrogazione

La decisione 2013/767/UE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2023.

Articolo 15

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2027.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2022

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  Decisione 2013/767/UE della Commissione, del 16 dicembre 2013, che istituisce un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2004/391/CE (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 115).

(2)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1);

regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187);

regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

(3)  Decisione C(2016)3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Allegato III della decisione C(2016)3301.

(6)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(7)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(8)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 4). Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l'integrità dell'individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.