21.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 193/196 |
DECISIONE (PESC) 2022/1271 DEL CONSIGLIO
del 21 luglio 2022
che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
(2) |
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
(3) |
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. |
(4) |
Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche. |
(5) |
Nelle conclusioni del 24 marzo 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione rimane pronta a colmare le lacune e a perseguire l'elusione effettiva e possibile delle misure restrittive già adottate, nonché a procedere rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire l'aggressione. |
(6) |
Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che proseguiranno i lavori sulle sanzioni, anche per rafforzarne l'attuazione ed evitarne l'elusione. |
(7) |
In considerazione della gravità della situazione, e in risposta all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive. |
(8) |
In particolare. è opportuno vietare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di oro, il quale rappresenta l'esportazione più rilevante della Russia dopo l'energia. Il divieto si applica all’oro di origine russa, esportato dalla Russia dopo l’entrata in vigore della decisione. |
(9) |
Al fine di garantire l'attuazione integrale della misura ed evitarne l'elusione, è inoltre opportuno estendere il divieto di accesso ai porti includendovi il divieto di accesso alle chiuse. |
(10) |
È inoltre opportuno ampliare il divieto di accettare depositi ricomprendendovi quelli di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui proprietari di maggioranza sono cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia. È anche opportuno subordinare alla previa autorizzazione dell'autorità nazionale competente l'accettazione di depositi per scambi transfrontalieri non vietati. |
(11) |
È opportuno anche aggiungere alcune voci agli elenchi delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato IV della decisione n. 2014/512/PESC. |
(12) |
È inoltre opportuno precisare l'ambito contemplato dal divieto concernente gli appalti pubblici. |
(13) |
A salvaguardia del procedimento di normazione tecnica industriale svolto dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), è opportuno autorizzare la condivisione con la Russia di assistenza tecnica riguardo ai beni e alle tecnologie del settore aeronautico in tale specifico contesto. |
(14) |
Ai fini dell'accesso alla giustizia è opportuno anche introdurre un’esenzione dal divieto di effettuare operazioni con entità russe di proprietà pubblica ove necessario a garantire l'accesso ai procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali. |
(15) |
Data la determinazione dell'Unione di combattere in tutto il mondo l'insicurezza alimentare ed energetica e di scongiurarne le potenziali conseguenze negative, à opportuno estendere alle operazioni sui prodotti agricoli e alla fornitura di petrolio e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio verso paesi terzi l'esenzione dal divieto di effettuare operazioni con determinate entità statali. |
(16) |
In termini più generali, l'Unione è impegnata a astenersi dall'applicare qualsiasi misura da cui possa scaturire insicurezza alimentare in tutto il mondo. Pertanto nessuna delle misure della presente decisione né di quelle precedentemente adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina riguarda in alcun modo gli scambi di prodotti agricoli e alimentari, frumento e fertilizzanti compresi, tra paesi terzi e Russia. |
(17) |
Analogamente le misure dell'Unione non ostano a che i paesi terzi e i relativi cittadini che operano al di fuori dell'Unione acquistino dalla Russia prodotti farmaceutici o medici. |
(18) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(19) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 11 bis bis è così modificato:
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2) |
l'articolo 1 ter è così modificato:
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3) |
all'articolo 1 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera."; |
4) |
all'articolo 1 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. È vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia, ovvero nei riguardi di uno di tali soggetti."; |
5) |
all'articolo 1 nonies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE (*2), 2014/24/UE (*3), 2014/25/UE (*4), 2009/81/CE (*5) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell'articolo 7, lettere da a) a d), dell'articolo 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE e del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (*6) del Parlamento europeo e del Consiglio, a o con:
(*2) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1)." (*3) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65)." (*4) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243)." (*5) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76)." (*6) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).";" |
6) |
all'articolo 1 undecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera."; |
7) |
l'articolo 1 duodecies è così modificato:
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8) |
l'articolo 3 è così modificato:
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9) |
l'articolo 3 bis è così modificato:
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10) |
all'articolo 4 quater è aggiunto il paragrafo seguente: "4 bis. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio."; |
11) |
all'articolo 4 quinquies, è aggiunto il paragrafo seguente: "8 bis. Il divieto di cui al paragrafo 4, lettera a), non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell'aviazione civile internazionale con riguardo ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1. "; |
12) |
all'articolo 4 nonies è aggiunto il paragrafo 4 seguente: "4 bis. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio."; |
13) |
l'articolo 4 nonies bis è così modificato:
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14) |
all'articolo 4 undecies è aggiunto il paragrafo seguente: “3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni di lusso per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.”; |
15) |
l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:
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16) |
è inserito l'articolo seguente: "Articolo 4 octodecies 1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro originario della Russia e dalla Russia esportato nell'Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022. 2. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano il prodotto vietato a norma del paragrafo 1. 3. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gioielli in oro se originari della Russia e dalla Russia esportati nell'Unione dopo il 22 luglio 2022. 4. È vietato:
5. Il divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applica all'oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale. 6. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica ai gioielli in oro per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano verso l’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita. 7. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia. 8. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo."; |
17) |
l'allegato IV è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
ALLEGATO
All'allegato IV della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le seguenti voci:
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"Centro federale per la tecnologia a duplice uso "Soyuz" (Federal Center for Dual-Use Technology Soyuz, FTsDT) |
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Ufficio di progettazione e costruzione motori "Soyuz" di Turayev (Machine Building Design Bureau Soyuz) |
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Istituto centrale di idrodinamica Zhukovskiy (Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute, TsAGI) |
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Rosatomflot". |