20.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/72


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1262 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, che concede alla Romania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Romania il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 (2), ha concesso alla Romania assistenza finanziaria sotto forma di prestito dell’importo massimo di 4 099 244 587 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Romania volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito doveva essere utilizzato dalla Romania per finanziare un regime di riduzione dell’orario lavorativo, misure analoghe e misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1355.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Romania. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica rumena connessa alle nuove misure, segnatamente quelle ai considerando 11 e 12 e da 16 a 34 della presente decisione, nonché alle misure di cui all’articolo 3, lettere a), c), d), e), f), g), h) e i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1355.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Romania nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla, nonché le relative le ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un grave impatto considerevole sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Romania registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 9,3 % e al 47,2 % del prodotto interno lordo (PIL), passati poi rispettivamente al 7,1 % e al 48,8 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettano per la Romania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,5 % e al 50,9 % del PIL entro la fine del 2022. Il PIL della Romania dovrebbe aumentare del 2,6 % nel 2022.

(5)

Il 26 maggio 2022 la Romania ha richiesto all’Unione di ampliare l’elenco delle misure per le quali la decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 aveva già concesso assistenza finanziaria, al fine diintegrare ulteriormente gli sforzi nazionali intrapresi nel 2020 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi («richiesta»). In particolare, la Romania ha introdotto e ulteriormente prorogato una serie di regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe di cui ai considerando da 6 a 12.

(6)

L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020» (3), di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, prevede una prestazione per i dipendenti dei datori di lavoro che riducono o interrompono temporaneamente l’attività a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19. La prestazione è limitata al 75 % dello stipendio base di detti dipendenti (ma non può superare il 75 % dello stipendio lordo medio a livello nazionale) per la durata dello stato di emergenza. La misura è stata prorogata attraverso l’«ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021» (4) fino a dicembre 2021 e attraverso l’«ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022» (5) fino a marzo 2022.

(7)

L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020» (6), di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, ha introdotto un regime di riduzione dell’orario lavorativo in base al quale, in caso di riduzione temporanea dell’attività a causa dello stato di emergenza o di allerta, il datore di lavoro è in grado di ridurre l’orario lavorativo dei dipendenti al massimo del 50 %. Durante il periodo di riduzione dell’orario lavorativo i dipendenti interessati beneficiano di un’indennità pari al 75 % della differenza tra lo stipendio lordo per l’orario lavorativo normale e il loro stipendio effettivo. La misura è stata modificata con la «legge n. 58/2021», che l’ha prorogata fino a giugno 2022, tre mesi dopo la cessazione dello stato di allerta.

(8)

L’articolo XV dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020» (7) e l’articolo 3 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020» (8), di cui all’articolo 3, lettere d) ed e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, hanno introdotto due misure per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Per le persone la cui attività si è completamente fermata a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19, lo Stato mette a disposizione una prestazione pari al 75 % del loro reddito da lavoro lordo medio in Romania per la durata dello stato di emergenza. Per le persone che hanno ridotto l’orario lavorativo, la prestazione erogata è pari al 41,5 % del loro reddito da lavoro lordo medio fino a giugno 2022, tre mesi dopo la cessazione dello stato di allerta. La prima misura, di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, è stata prorogata dall’«ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021» (9) e dall’«ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022». La seconda misura, di cui all’articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, è stata prorogata dalla «legge n. 58/2021» (10).

(9)

L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020» (11), approvata mediante la «legge n. 282/2020» (12), e le successive modifiche di cui all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 182/2020» (13), all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 211/2020» (14), approvata mediante la «legge n. 58/2021» (15), all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 220/2020» (16), all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 226/2020» (17), all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 44/2021» (18), all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021» (19) e all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022» (20), di cui all’articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, ha introdotto una misura che riconosce un’indennità di sostegno pari al 35 % della remunerazione spettante per ogni giorno lavorativo, per un periodo massimo di tre mesi, ai lavoratori giornalieri la cui attività si è arrestata in seguito alla sospensione delle attività economiche a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19. La misura è stata prorogata fino a giugno 2022, tre mesi dopo la cessazione dello stato di allerta.

(10)

L’articolo 3 della «legge n. 19/2020» (21), esteso dall’articolo 4, paragrafo 3, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 147/2020» (22), e l’articolo 7 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 110/2021» (23) hanno previsto un bonus per l’accudimento dei figli di dipendenti del sistema di difesa nazionale, dei penitenziari e delle unità sanitarie pubbliche nonché per altre categorie del settore pubblico definite tramite decreto ministeriale. Perché sussista il diritto alla prestazione, l’altro genitore non deve beneficiare di diritti alternativi che riconoscano ai genitori giorni di congedo per la supervisione dei figli in caso di chiusura temporanea delle strutture scolastiche. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per l’accudimento dei figli durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio. La misura è stata progressivamente prorogata fino a comprendere gli anni scolastici 2021 e 2022 ed è stata altresì estesa in modo tale da includere i dipendenti del settore privato.

(11)

La «legge n. 136/2020» (24) e successive modifiche, nonché l’articolo 13 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 70/2020» (25), cui si fa riferimento nella richiesta, hanno concesso una prestazione di malattia alle persone in quarantena e alle persone cui è stata diagnosticata un’infezione da COVID-19.

(12)

L’articolo 6 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020» (26), citata nella richiesta, ha previsto una misura di sostegno finanziario una tantum pari a 2 500 RON destinata ai datori di lavoro per ciascun dipendente che lavora a distanza ai fini dell’acquisto di pacchetti di beni e servizi tecnologici necessari per le attività di telelavoro. La misura si applica ai datori di lavoro i cui dipendenti hanno fatto ricorso al telelavoro durante lo stato di emergenza e lo stato di allerta per almeno 15 giorni lavorativi nel 2020. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, in considerazione della finalità perseguita e dell’effetto economico. Agevolando il telelavoro nel contesto della pandemia di COVID-19, contribuisce a preservare il rapporto di lavoro. Fornisce inoltre ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito, sotto forma di complemento retributivo, che concorre a coprire le spese per il lavoro a domicilio atte a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa durante il confinamento e le conseguenti restrizioni.

(13)

La Romania ha altresì introdotto e ulteriormente esteso una serie di misure di carattere sanitario per far fronte all’epidemia di COVID-19. Si tratta in particolare delle misure di cui ai considerando da 14 a 34.

(14)

L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020» (27) prorogata dall’articolo 2 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020» (28) e dall’articolo 6 della «legge n. 136/2020» (29), di cui all’articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, prevede un bonus per il lavoro supplementare richiesto al personale delle strutture specializzate dell’Istituto nazionale di sanità e delle direzioni sanitarie distrettuali e della direzione sanitaria di Bucarest incaricate di coordinare e attuare le misure di prevenzione e di limitazione degli eventi relativi all’emergenza sanitaria globale della COVID-19. Per le ore lavorate oltre il normale orario lavorativo, la misura prevede una prestazione pari al 75 % dello stipendio base, mentre per le ore lavorate durante i fine settimana, nei giorni festivi e in altri giorni non contati come lavorativi la prestazione corrisponde al 100 % dello stipendio base. Tale misura può essere considerata una misura di carattere sanitario ai sensi del regolamento (UE) 2020/672. La misura è stata prorogata nel 2020, 2021 e 2022 e rimarrà in vigore finché l’OMS considererà che la COVID-19 costituisce una pandemia globale.

(15)

L’articolo 7 della «legge n. 56/2020» (30), e successiva modifica mediante l’«ordinanza d’urgenza del governo n. 116/2021» (31), di cui all’articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, prevede come misura temporanea un bonus per condizioni di lavoro particolarmente pericolose pari a un massimo del 30 % concesso a titolo di riconoscimento dei meriti del personale medico che ha partecipato alle azioni sanitarie in risposta alla COVID-19. La misura è stata in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e agosto 2020. La misura è stata ampliata in modo tale da comprendere il personale responsabile dell’attuazione delle misure sanitarie previste dal ministero degli Affari interni.

(16)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020» (32), citata nella richiesta, prevede la concessione di un bonus compreso tra il 30 % e il 40 % dello stipendio base al personale delle direzioni sanitarie distrettuali e della direzione sanitaria di Bucarest. Il direttore esecutivo e i vicedirettori esecutivi beneficiano di un bonus pari al 40 % dello stipendio base, mentre i funzionari pubblici che operano per il servizio di controllo della sanità pubblica beneficiano di un bonus pari al 30 % dello stipendio base.

(17)

L’articolo 19, paragrafo 3, della «legge n. 136/2020» (33), citata nella richiesta, prevede un’indennità di distacco pari al 50 % e un bonus giornaliero pari al 2 % dello stipendio base per i medici specialisti nonché per il personale paramedico e ausiliario nel sistema pubblico. L’indennità è rivolta al personale distaccato, in situazioni di rischio biologico o epidemiologico per un periodo di 30 giorni, presso le unità sanitarie con carenze di personale e responsabili del contenimento e della prevenzione della diffusione della COVID-19.

(18)

L’articolo unico della «decisione governativa n. 254/2020» (34), l’articolo unico della «decisione governativa n. 840/2020» (35), l’articolo unico della «decisione governativa n. 383/2021» (36), la «decisione governativa n. 1072/2021» (37) e la «decisione governativa n. 496/2022» (38), citate nella richiesta, hanno previsto il finanziamento temporaneo dei costi salariali relativi alla creazione di 2 000 nuove posizioni volte a rafforzare le direzioni sanitarie e i servizi pubblici di ambulanza (1 000 ciascuno) per contrastare la diffusione della COVID-19.

(19)

L’articolo unico, punto 3, della «decisione governativa n. 1035/2020» (39), citata nella richiesta, prevede un bonus compreso tra il 75 % e l’85 % dello stipendio base per il personale medico specialista e il personale medico ausiliario delle unità sanitarie pubbliche o delle relative strutture, a seconda dei casi, nonché per il personale specialista delle strutture mediche paracliniche direttamente coinvolto nel trasporto, nella preparazione, nella valutazione, nella diagnosi e nel trattamento di pazienti affetti da COVID-19.

(20)

La «decisione governativa n. 1031/2020» (40) e l’«ordinanza d’urgenza del governo n. 3/2021» (41), citate nella richiesta, hanno previsto un pagamento al personale medico-sanitario e al personale preposto alla registrazione che svolgono la loro attività all’interno dei centri di vaccinazione COVID-19 allestiti in luoghi diversi da quelli all’interno delle unità sanitarie. La misura ha inoltre finanziato le spese correnti e in conto capitale per rendere operativi i centri di vaccinazione (allestiti in luoghi diversi dalle strutture sanitarie).

(21)

L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 3/2021» (42) e la «decisione governativa n. 1031/2020» (43), citate nella richiesta, hanno previsto un pagamento del personale medico-sanitario e del personale preposto alla registrazione che svolgono la loro attività all’interno dei centri di vaccinazione COVID-19 allestiti nelle unità sanitarie, come pure il pagamento dei medici di famiglia per le attività prestate per tali scopi.

(22)

La «decisione governativa n. 1031/2020» (44), citata nella richiesta, ha stabilito le norme per l’acquisto delle dosi di vaccino anti COVID-19. Gli accordi quadro sono stati conclusi dalla Commissione per gli Stati membri e per conto di questi ultimi.

(23)

La «decisione governativa n. 201/2020» (45), la «decisione governativa n. 1103/2020» (46) e l’«ordinanza del ministro della Salute n. 725/2020» (47), citate nella richiesta, hanno stabilito le norme relative alle spese per la quarantena delle persone con una diagnosi confermata di COVID-19 in aree designate, delle persone nell’elenco stilato secondo la metodologia per la sorveglianza della COVID-19 e del personale medico cui è stata diagnosticata la COVID-19 che non necessita di ospedalizzazione o dei membri del personale che hanno interagito con i pazienti e scelgono di soggiornare fuori casa. La misura riguarda indennità di carattere generale (per articoli quali prodotti alimentari, alloggio, trasporto e farmaci).

(24)

La «decisione governativa n. 1092/2020» (48), la «decisione governativa n. 380/2021» (49), la «decisione governativa n. 1017/2021» (50) e la «decisione governativa n. 1190/2021» (51) hanno previsto l’acquisto del farmaco Remdesivir e di medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento della COVID-19 che contengono Casirivimab e Imdevimab. Le procedure di appalto per entrambi i medicinali sono state gestite dalla Commissione per conto degli Stati membri in virtù dei contratti quadro (52), citati nella richiesta.

(25)

L’«ordinanza del ministro della Salute n. 487/2020» (53), citata nella richiesta, ha previsto l’acquisto di medicinali per il trattamento dei pazienti affetti dalla COVID-19. Il ministero della Salute ha concluso un contratto quadro per l’acquisto di Tocilizumabum.

(26)

L’«ordinanza del governo n. 19/2021» (54) e la «legge n. 55/2020» (55), citate nella richiesta, hanno previsto la fornitura di incentivi, sotto forma di buoni pasto per un importo pari a 100 RON, per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

(27)

L’articolo 5 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020» (56), citata nella richiesta, ha previsto un aumento temporaneo pari al 30 % dello stipendio base per il personale delle istituzioni prefettizie coinvolto nella prevenzione e nel contrasto degli effetti della COVID-19 per il periodo compreso tra agosto 2020 e febbraio 2021.

(28)

L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 186/2020» (57), citata nella richiesta, ha coperto le spese relative a 200 medici specializzandi aggiuntivi necessari a seguito della pandemia.

(29)

L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020» (58), citata nella richiesta, ha previsto l’acquisto di prodotti medici e di dispositivi di protezione individuale per la lotta contro la pandemia (ad esempio calzature protettive, guanti, mascherine, ventilatori e barelle) ai fini della creazione e del consolidamento delle scorte mediche di emergenza.

(30)

La «legge n. 319/2006» (59), la «legge n. 55/2020» (60) e l’«ordinanza congiunta del ministro del Lavoro e del ministro della Salute n. 3577/831/2020» (61), citate nella richiesta, hanno stabilito le norme per l’acquisto di materiale di protezione sanitaria per i dipendenti del ministero degli Affari interni.

(31)

L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 197/2020» (62), citata nella richiesta, ha previsto pagamenti agli studenti di medicina volontari che hanno lavorato per ospedali o istituti sanitari al fine di fornire sostegno di emergenza.

(32)

L’«ordinanza del ministro della Salute n. 487/2020» (63), citata nella richiesta, ha previsto l’acquisto di due prodotti farmaceutici (Molnupiravir e Anakinra) che sono utilizzati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.

(33)

L’articolo 51 della «legge n. 95/2006» (64), la «decisione governativa n. 155/2017» (65) e l’«ordinanza del ministro della Salute n. 377/2017» (66), citate nella richiesta, hanno stabilito le norme relative al finanziamento dell’esecuzione di test per la COVID-19 a livello delle unità specializzate. I servizi riguardanti i test di laboratorio basati sulla reazione a catena della polimerasi retro-trascrizionale (RT-PCR) finanziati a titolo del programma nazionale per la sorveglianza e il controllo delle malattie trasmissibili prioritarie interessano categorie di persone individuate secondo la nuova metodologia di sorveglianza della sindrome respiratoria acuta COVID-19 o per decreto del ministro della Salute.

(34)

L’«ordinanza del ministro della Salute n. 58/4/2022» (67), citata nella richiesta, ha stabilito le norme relative al finanziamento dell’esecuzione di test per la COVID-19 da parte dei medici di famiglia. Le attività diagnostiche condotte dai medici di famiglia sono finanziate con trasferimenti dal bilancio dello Stato, attraverso il bilancio del ministero della Salute, al bilancio del fondo unico di assicurazione sanitaria nazionale.

(35)

La Romania soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Romania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 3 321 482 911 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure sia all’estensione o proroga di misure esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Romania. La Romania intende finanziare 353 704 624 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

(36)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Romania e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta.

(37)

La spesa per le misure di carattere sanitario della Romania, ivi comprese le misure di carattere sanitario aggiuntive o estese di cui ai considerando da 14 a 34, ammonta a 2 141 579 582 EUR. Data la necessità di garantire la natura accessoria di tale categoria di misure, l’importo dell’assistenza finanziaria a sostegno delle misure di carattere sanitario deve essere ridotto, in quanto dovrebbe rappresentare meno della metà dell’assistenza finanziaria totale destinata a essere spesa per tutte le misure ammissibili.

(38)

L’assistenza finanziaria già concessa mediante la decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 dovrebbe pertanto riguardare anche le nuove misure di cui ai considerando 11 e 12 e ai considerando da 16 a 34.

(39)

L’assistenza finanziaria concessa mediante la decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 dovrebbe essere ridotta da 4 099 244 587 EUR a 3 000 000 000 EUR. La Romania resta determinata ad assorbire pienamente l’assistenza finanziaria concessa e dovrebbe individuare ulteriori misure ammissibili qualora le misure esistenti si dimostrassero insufficienti.

(40)

La Romania e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(41)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(42)

È opportuno che la Romania informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 è così modificata:

1)

all’articolo 2 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione mette a disposizione della Romania un prestito dell’importo massimo di 3 000 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Romania può finanziare le seguenti misure:

a)

la prestazione per disoccupazione tecnica ai dipendenti dei datori di lavoro che riducono o interrompono temporaneamente l’attività, prevista nell’articolo XI dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020”, prorogata dall’“ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021”, a sua volta prorogata dall’“ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022”;

b)

la prestazione per le persone il cui contratto di lavoro è stato sospeso, prevista nell’articolo I dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 92/2020”;

c)

il regime di riduzione dell’orario lavorativo, previsto nell’articolo 1 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020”, modificato e prorogato dalla “legge n. 58/2021”;

d)

la prestazione analoga a quella di cui alla lettera a) per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, prevista nell’articolo XV dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020”, prorogata dall’“ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021”, a sua volta prorogata dall’“ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022”;

e)

la prestazione disposta per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, prevista nell’articolo 3 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020”, modificata e prorogata dalla “legge n. 58/2021”;

f)

l’indennità di sostegno ai lavoratori giornalieri prevista nell’articolo 4 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020” (approvata mediante la “legge n. 282/2020”), e successive modifiche di cui all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 182/2020”, all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 211/2020” (approvata mediante la “legge n. 58/2021”), all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 220/2020”, all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 226/2020”, all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 44/2021”, all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021” e all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022”;

g)

il bonus per il lavoro supplementare richiesto al personale delle strutture specializzate dell’Istituto nazionale di sanità e delle direzioni sanitarie distrettuali e della direzione sanitaria di Bucarest, previsto nell’articolo 8, paragrafo 6, dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020”, esteso dall’articolo 2 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020” e dall’articolo 6 della “legge n. 136/2020”;

h)

il bonus per l’accudimento dei figli di dipendenti del settore privato e di dipendenti del sistema di difesa nazionale, dei penitenziari e delle unità sanitarie pubbliche e per altre categorie definite tramite decreto ministeriale, previsto nell’articolo I, paragrafo 6, dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020”, esteso dall’articolo 4, paragrafo 3, dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 147/2020” nonché dall’articolo 7 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 110/2021”;

i)

il bonus per condizioni particolarmente pericolose concesso a titolo di riconoscimento dei meriti del personale medico, previsto nell’articolo 7 della “legge n. 56/2020”, esteso dall’“ordinanza d’urgenza del governo n. 116/2021”;

j)

la prestazione di malattia concessa alle persone in quarantena e alle persone cui è stata diagnosticata un’infezione da COVID-19, prevista nella “legge n. 136/2020” e modificata dall’articolo 13 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 70/2020”;

k)

il sostegno finanziario una tantum concesso ai datori di lavoro ai fini dello svolgimento di attività di telelavoro da parte dei dipendenti, previsto nell’articolo 6 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020”;

l)

il bonus pari al 30 % e al 40 % dello stipendio base concesso al personale delle direzioni sanitarie distrettuali e della direzione sanitaria di Bucarest, previsto nell’articolo 1, paragrafo 1, dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020»;

m)

la concessione di un’indennità di distacco pari al 50 % e di un bonus giornaliero pari al 2 % dello stipendio base per i medici specialisti nonché per il personale paramedico e ausiliario nel sistema pubblico, prevista nell’articolo 19, paragrafo 3, dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 136/2020”;

n)

il finanziamento temporaneo dei costi salariali relativi alla creazione di 2 000 nuove posizioni volte a rafforzare le direzioni sanitarie e i servizi pubblici di ambulanza (1 000 ciascuno) per contrastare la diffusione della COVID-19, previsto nell’articolo unico della “decisione del governo n. 254/2020”, nell’articolo unico della “decisione del governo n. 840/2020”, nell’articolo unico della “decisione del governo n. 383/2021”, nella “decisione governativa n. 1072/2021” e nella “decisione governativa n. 496/2022”;

o)

la concessione di un bonus compreso tra il 75 % e l’85 % dello stipendio base per il personale medico specialista e il personale medico ausiliario delle unità sanitarie pubbliche o delle relative strutture nonché per il personale specialista delle strutture mediche paracliniche direttamente coinvolto nel trasporto, nella preparazione, nella valutazione, nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, prevista nell’articolo unico, punto 3, della “decisione del governo n. 1035/2020”;

p)

il pagamento del personale medico-sanitario e del personale preposto alla registrazione che svolgono la loro attività all’interno dei centri di vaccinazione contro la COVID-19 allestiti in luoghi diversi da quelli all’interno delle unità sanitarie, previsto nella “decisione governativa n. 1031/2020” e nell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 3/2021”;

q)

il pagamento del personale medico-sanitario e del personale preposto alla registrazione che svolgono la loro attività all’interno dei centri di vaccinazione contro la COVID-19 allestiti nelle unità sanitarie, come pure il pagamento dei medici di famiglia per le attività prestate per tali scopi, previsti nell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 3/2021” e nella “decisione governativa n. 1031/2020”;

r)

l’acquisto di dosi di vaccino anti COVID-19, previsto nella “decisione governativa n. 1031/2020”;

s)

le spese per la quarantena delle persone con una diagnosi confermata di COVID-19, delle persone nell’elenco stilato secondo la metodologia per la sorveglianza della COVID-19 e del personale medico cui è stata diagnosticata la COVID-19 che non necessita di ospedalizzazione o dei membri del personale che hanno interagito con i pazienti e scelgono di soggiornare fuori casa, previste nella “decisione governativa n. 201/2020”, nella “decisione governativa n. 1103/2020” e nell’“ordinanza ministeriale n. 725/2020”;

t)

l’acquisto di medicinali (Remdesivir), previsto nella “decisione governativa n. 1092/2020”, nella “decisione governativa n. 380/2021”, nella “decisione governativa n. 1017/2021” e nella “decisione governativa n. 1190/2021”;

u)

l’acquisto di medicinali (Tocilizumabum), previsto nell’“ordinanza del ministro della Salute n. 487/2020”;

v)

l’acquisto di medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento della COVID-19 che contengono Casirivimab e Imdevimab, previsto nella “decisione governativa n. 1092/2020”, nella “decisione governativa n. 380/2021”, nella “decisione governativa n. 1017/2021” e nella “decisione governativa n. 1190/2021”.

w)

i buoni pasto per un importo pari a 100 RON per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, previsti nell’“ordinanza del governo n. 19/2021” recante modifica della “legge n. 55/2020”;

x)

l’aumento dello stipendio base del 30 % per il personale delle istituzioni prefettizie coinvolto nella prevenzione e nel contrasto degli effetti della COVID-19, previsto nell’articolo 5 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020”;

y)

le spese per la copertura dei costi per 200 medici specializzandi aggiuntivi necessari a causa della pandemia, previste nell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 186/2020”;

z)

l’acquisto di prodotti medici e di dispositivi di protezione individuale per la lotta contro la pandemia (ad esempio calzature protettive, guanti, mascherine, ventilatori, barelle), previsto nell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020”;

aa)

l’acquisto di materiale di protezione sanitaria per il personale, previsto nella “legge n. 319/2006”, nella “legge n. 55/2020” e nell’“ordinanza congiunta del ministro del Lavoro e del ministro della Salute n. 3577/831/2020”;

bb)

i pagamenti agli studenti di medicina volontari che hanno lavorato per gli ospedali o gli istituti sanitari al fine di fornire sostegno di emergenza, previsti nell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 197/2020”;

cc)

l’acquisto di medicinali per il trattamento delle infezioni da COVID-19 (ANAKINRA), previsto nell’“ordinanza del ministero della Salute n. 487/2020”;

dd)

l’acquisto di medicinali per il trattamento delle infezioni da COVID-19 (MOLNUPIRAVIR), previsto nell’“ordinanza del ministero della Salute n. 487/2020”;

ee)

il finanziamento dell’esecuzione di test per la COVID-19 a livello delle unità specializzate, previsto nell’articolo 51 della “legge n. 95/2006”, nella “decisione governativa n. 155/2017” e nell’“ordinanza del ministro della Salute n. 377/2017”;

ff)

il finanziamento dell’esecuzione di test per la COVID-19 da parte dei medici di famiglia, previsto nell’“ordinanza del ministro della Salute n. 58/4/2022”.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   La Romania informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, la Romania informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di taledecisione di esecuzione modificativa e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Romania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 55).

(3)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 231 del 21 marzo 2020.

(4)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 945 del 4 ottobre 2021.

(5)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 61 del 20 gennaio 2022.

(6)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 720 del 10 agosto 2020.

(7)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 231 del 21 marzo 2020.

(8)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 720 del 10 agosto 2020.

(9)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 945 del 4 ottobre 2021.

(10)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 345 del 5 aprile 2021.

(11)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 720 del 10 agosto 2020.

(12)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1201 del 9 dicembre 2020.

(13)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 993 del 27 ottobre 2020.

(14)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1189 del 7 dicembre 2020.

(15)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 345 del 5 aprile 2021.

(16)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1326 del 31 dicembre 2020.

(17)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1332 del 31 dicembre 2020.

(18)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 575 del 7 giugno 2021.

(19)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 945 del 4 ottobre 2021.

(20)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 61 del 20 gennaio 2022.

(21)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 209 del 14 marzo 2020.

(22)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 790 del 28 agosto 2020.

(23)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 945 del 4 ottobre 2021.

(24)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 634 del 18 luglio 2020; pubblicata nuovamente nella Gazzetta ufficiale rumena n. 884 del 28 settembre 2020.

(25)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 394 del 14 maggio 2020.

(26)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 720 del 10 agosto 2020.

(27)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 102 dell’11 febbraio 2020.

(28)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 720 del 10 agosto 2020.

(29)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 634 del 18 luglio 2020; pubblicata nuovamente nella Gazzetta ufficiale rumena n. 884 del 28 settembre 2020.

(30)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 402 del 15 maggio 2020.

(31)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 951 del 5 ottobre 2021.

(32)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 720 del 10 agosto 2020.

(33)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 634 del 18 luglio 2020; pubblicata nuovamente nella Gazzetta ufficiale rumena n. 884 del 28 settembre 2020.

(34)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 272 del 1o aprile 2020.

(35)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 924 del 9 ottobre 2020.

(36)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 335 del 1o aprile 2021.

(37)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 951 del 5 ottobre 2021.

(38)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 357 dell’11 aprile 2022.

(39)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1179 del 4 dicembre 2020.

(40)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1171 del 3 dicembre 2020.

(41)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 50 del 15 gennaio 2021.

(42)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 50 del 15 gennaio 2021.

(43)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1171 del 3 dicembre 2020.

(44)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1171 del 3 dicembre 2020.

(45)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 224 del 19 marzo 2020.

(46)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1259 del 18 dicembre 2020.

(47)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 350 del 30 aprile 2020.

(48)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1251 del 17 dicembre 2020.

(49)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 328 del 31 marzo 2021.

(50)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 935 del 30 settembre 2021.

(51)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1081 dell’11 novembre 2021.

(52)  Contratto quadro SANTE/2020/C3/048 per il «Remdesivir» e contratto quadro SANTE/2020/C3/091 per i medicinali a base di anticorpi monoclonali.

(53)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 242 del 24 marzo 2020.

(54)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 834 del 31 agosto 2021.

(55)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 396 del 15 maggio 2020.

(56)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 720 del 10 agosto 2020.

(57)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1005 del 29 ottobre 2020.

(58)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 102 dell’11 febbraio 2020.

(59)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 646 del 26 luglio 2006.

(60)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 396 del 15 maggio 2020.

(61)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 403 del 16 maggio 2020.

(62)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 1108 del 19 novembre 2020.

(63)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 242 del 24 marzo 2020.

(64)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 372 del 28 aprile 2006; pubblicata nuovamente nella Gazzetta ufficiale rumena n. 652 del 28 agosto 2015.

(65)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 222 del 31 marzo 2017.

(66)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 223 del 31 marzo 2017.

(67)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 33 dell’11 gennaio 2022.