15.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/147


DECISIONE (UE) 2022/1223 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2022

relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o e dell’11o Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (1) («accordo interno relativo al 10o FES»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 5,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (2) («accordo interno relativo all’11o FES»), in particolare l’articolo 1, paragrafi 4 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia, la situazione della sicurezza alimentare nel mondo sta rapidamente peggiorando e molti dei paesi colpiti sono paesi meno sviluppati o a basso reddito con deficit alimentare.

(2)

3 miliardi di EUR sono già programmati nell’ambito del pilastro geografico dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Di tale importo, 2,3 miliardi di EUR sono stati programmati nei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per finanziare azioni nei settori dell’agricoltura, della nutrizione, dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari tra il 2021 e il 2024. Data l’entità delle esigenze e le conseguenze previste, è opportuno mobilitare mezzi supplementari per sostenere i paesi partner più colpiti.

(3)

L’Unione è prossima alla piena attuazione del bilancio iniziale destinato agli aiuti umanitari a favore della sicurezza alimentare e delle relative esigenze nei paesi ACP individuate prima dell’inizio della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia. Data la situazione eccezionalmente drammatica della sicurezza alimentare nei paesi ACP, tali fondi devono essere integrati da risorse adeguate per rispondere all’ulteriore aggravarsi delle esigenze umanitarie e garantire la continuità della cooperazione tra la situazione di crisi e il ripristino di condizioni stabili per lo sviluppo.

(4)

Nelle conclusioni del 24-25 marzo 2022 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a dare priorità ai lavori sulla sicurezza e sull’accessibilità economica dei prodotti alimentari a livello globale, in particolare sostenendo la sicurezza alimentare e l’agricoltura in Ucraina e nei paesi terzi più vulnerabili ed esposti.

(5)

Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 30-31 maggio 2022, ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di mobilitare le riserve del Fondo europeo di sviluppo (FES) per sostenere i paesi partner più colpiti.

(6)

Nelle conclusioni del 20 giugno 2022 il Consiglio ha sostenuto la risposta di Team Europa all’insicurezza alimentare mondiale e ha invitato la Commissione, il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a dare priorità al loro sostegno finanziario per affrontare la sicurezza alimentare globale, compresi i bisogni umanitari immediati, inclusa, se necessario, l’assistenza finanziaria e tecnica ai paesi importatori di prodotti alimentari, nonché i sistemi alimentari sostenibili a medio e lungo termine e l’aumento della produzione locale per una migliore resilienza, ed esplorare tutte le fonti di finanziamento disponibili, anche mobilitando le riserve del FES.

(7)

Il Consiglio ha inoltre sottolineato l’importanza che l’Unione dimostri una forte solidarietà attraverso una risposta rapida e a livello mondiale, fondata su un multilateralismo efficace, che si baserà sulla comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo «Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari», nonché sui tre pilastri — commercio, solidarietà e produzione — della missione per la resilienza alimentare e agricola (Food and Agriculture Resilience Mission — FARM), accolta con favore dal Consiglio europeo e pienamente in linea con il gruppo delle Nazioni Unite di risposta alla crisi mondiale e con altre pertinenti iniziative internazionali, in particolare l’alleanza globale per la sicurezza alimentare avviata dal G7.

(8)

Dato l’impatto significativo in vari paesi ACP, l’eccezionale mobilitazione dei fondi disimpegnati da progetti a titolo del 10o e dell’11o FES dovrebbe consentire all’Unione e ai suoi Stati membri di intensificare la risposta alla crisi, prestando particolare attenzione ai paesi ACP più vulnerabili ed esposti.

(9)

Tali fondi dovrebbero finanziare azioni volte a fornire sostegno alla produzione alimentare e alla resilienza dei sistemi alimentari, all’assistenza umanitaria e al sostegno macroeconomico per garantire la stabilità macroeconomica, aiutare a recuperare margine di bilancio e aumentare le riserve internazionali, in particolare mediante organismi multilaterali. I fondi dovrebbero includere le spese di supporto di cui all’articolo 6 dell’accordo interno relativo all’11o FES.

(10)

Ai sensi dell’articolo 153 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4), la quota di tali fondi spettante al Regno Unito non sarà riutilizzata.

(11)

Dato che l’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo interno relativo all’11o FES prevede che l’accordo resti in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le operazioni finanziate nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-UE, tale disposizione è interpretata nel senso che include l’attuale mobilitazione eccezionale dei fondi disimpegnati da progetti a titolo del 10o e dell’11o FES al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi ACP a seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia.

(12)

I fondi dovrebbero essere utilizzati conformemente alle norme e alle procedure applicabili all’11o FES, come previsto dai regolamenti (UE) 2015/322 (5) e (UE) 2018/1877 (6) del Consiglio.

(13)

I fondi riutilizzati del 10o FES, non precedentemente impegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo interno relativo all’11o FES o disimpegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale accordo, devono rimanere una risorsa del 10o FES ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo interno relativo al 10o FES.

(14)

I fondi riutilizzati dell’11o FES, non precedentemente impegnati o disimpegnati a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877, devono rimanere una risorsa dell’11o FES ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo interno relativo all’11o FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Un importo massimo di 600 000 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o e dell’11o FES è destinato in via eccezionale a finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi ACP a seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia.

2.   I fondi di cui al paragrafo 1 dovrebbero finanziare azioni volte a fornire sostegno nel modo seguente:

fino a 350 000 000 EUR per la produzione alimentare e la resilienza dei sistemi alimentari;

fino a 150 000 000 EUR per l’assistenza umanitaria; e

fino a 100 000 000 EUR per il sostegno macroeconomico.

3.   Dell’importo di cui al paragrafo 1, fino a 488 000 000 EUR sono stanziati a titolo del 10o FES e fino a 112 000 000 EUR sono stanziati a titolo dell’11o FES. Di questi fondi, un massimo di 18 000 000 EUR serve a coprire le spese di supporto sostenute dalla Commissione.

4.   I fondi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per gli impegni finanziari conformemente alle norme e alle procedure applicabili all’11o FES, come previsto dai regolamenti (UE) 2015/322 e (UE) 2018/1877.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022,

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(2)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(4)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(5)  Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all’esecuzione dell’11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).