13.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 186/1


DECISIONE (UE) 2022/1201 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2022

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina (2) («accordo di associazione»), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito. Poiché il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha riconosciuto la prospettiva europea dell'Ucraina e ha deciso di concederle lo status di paese candidato, l'Ucraina dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(2)

Nella primavera del 2014 l'Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare l'economia e migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. Tra le priorità del programma figurano la lotta contro la corruzione e le riforme costituzionali, elettorali e giudiziarie. L'attuazione di tali riforme è stata sostenuta da sei programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell'ambito dei quali l'Ucraina ha ricevuto assistenza sotto forma di prestiti per un totale di 6,2 miliardi di EUR. L'ultima assistenza macrofinanziaria di emergenza, messa a disposizione nel contesto delle crescenti tensioni lungo la frontiera con la Russia ai sensi della decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha comportato l'erogazione di 1,2 miliardi di EUR in prestiti all'Ucraina in due rate di 600 milioni di EUR a marzo e a maggio 2022.

(3)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha causato all’Ucraina, dal 24 febbraio 2022, la perdita di accesso al mercato e un drastico calo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica per far fronte alla situazione umanitaria e mantenere la continuità dei servizi statali è notevolmente aumentata. In questa situazione molto incerta e volatile, le stime più affidabili del fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina, realizzate dal Fondo monetario internazionale (FMI), indicano un fabbisogno straordinario di finanziamenti di circa 39 miliardi di USD nel 2022, di cui circa la metà potrebbe essere soddisfatta qualora venisse integralmente erogato il sostegno internazionale fin qui promesso. L'erogazione rapida dell’assistenza macrofinanziaria all'Ucraina da parte dell'Unione ai sensi della presente decisione, quale prima fase dell'attuazione dell'intera assistenza macrofinanziaria eccezionale per un importo massimo di 9 miliardi di EUR, è considerata, nelle attuali circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata al fabbisogno di finanziamento immediato e più urgente dell'Ucraina e ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria del paese. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione ha l'obiettivo di favorire la stabilizzazione macrofinanziaria dell'Ucraina e rafforzare la resilienza immediata del paese, contribuendo in tal modo alla sostenibilità del debito pubblico dell'Ucraina e in ultima analisi alla capacità del paese di rimborsare i suoi obblighi finanziari.

(4)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione di cui alla presente decisione, che tiene conto anche dell'intera assistenza macrofinanziaria eccezionale prevista, si basa su una valutazione quantitativa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell'Ucraina, condotta in cooperazione con l'FMI e altre istituzioni finanziarie internazionali, e tiene conto della capacità dell'Ucraina di autofinanziarsi con le proprie risorse. Tale determinazione tiene conto anche dei contributi finanziari previsti da parte di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione. È opportuno riconoscere l'impegno delle autorità ucraine a collaborare strettamente con l'FMI per quanto riguarda la definizione e l'attuazione di misure di emergenza a breve termine e l'intenzione delle medesime autorità di collaborare con l'FMI a un programma economico adeguato quando le condizioni lo consentiranno. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a mantenere la stabilità macrofinanziaria e la resilienza in una situazione di guerra. La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi delle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.

(5)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti dell'Ucraina. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(6)

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al prerequisito del rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. La guerra in corso, e in particolare l’attuale vigenza della legge marziale, non dovrebbero intaccare tali principi, nonostante la concentrazione di potere nelle mani dell'esecutivo.

(7)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria eccezionale da questa fornita, l'Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. Inoltre è opportuno stabilire, nell'accordo di prestito, disposizioni in materia di controlli da parte della Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti e di esercizio delle competenze da parte della Procura europea, a norma degli articoli 129 e 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («regolamento finanziario»).

(8)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione ai sensi della presente decisione, quale prima fase dell'attuazione della prevista intera assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, dovrebbe essere collegata a rigorosi obblighi di rendicontazione, da definire in un protocollo d'intesa. Tali rigorosi obblighi di rendicontazione dovrebbero mirare, nelle attuali circostanze belliche, a garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficiente, trasparente e rendicontabile. Le condizioni connesse alle politiche, che dovrebbe mirare a rafforzare la resilienza immediata dell’Ucraina e la sostenibilità del suo debito a più lungo termine, riducendo in tal modo i rischi connessi al rimborso dei suoi obblighi finanziari in essere e futuri, sarà associata alle future operazioni di assistenza macrofinanziaria.

(9)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(10)

L'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 miliardo di EUR di cui alla presente decisione costituisce una passività finanziaria per l'Unione nell'ambito del volume complessivo della garanzia per le azioni esterne ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

A norma dell'articolo 210, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria a carico del bilancio devono essere ritenute sostenibili se la loro evoluzione pluriennale prevista è compatibile con i limiti fissati dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (7) e il massimale relativo agli stanziamenti annuali di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (8). Al fine di consentire all'Unione di concedere all'Ucraina un sostegno significativo attraverso un'assistenza macrofinanziaria in modo sicuro sotto il profilo finanziario, preservando nel contempo l'elevata affidabilità creditizia dell'Unione e di conseguenza la sua capacità di erogare finanziamenti in modo efficace nel contesto delle sue politiche interne ed esterne, è indispensabile proteggere adeguatamente il bilancio dell'Unione dall'insorgere di tali passività potenziali e garantirne la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 210, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

(12)

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, prima di procedere alla concessione di ulteriori prestiti nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, è necessario rafforzare la resilienza del fondo comune di copertura con mezzi commisurati ai rischi derivanti dalle passività potenziali connesse all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione destinata all'Ucraina ai sensi della presente decisione. In assenza di un tale rafforzamento, il bilancio dell'Unione non sarebbe in grado di garantire, in condizioni di sicurezza finanziaria, l'assistenza di cui l'Ucraina ha bisogno per far fronte alla guerra. Al fine di proteggere il bilancio dell'Unione, sulla base della valutazione attuale, la copertura prevista per tutti i prestiti dell'Unione a titolo dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale per un importo massimo di 8,8 miliardi di EUR a favore dell'Ucraina, compresa questa rata di 1 miliardo di EUR, dovrebbe essere pari al 70 % del valore dei prestiti.

(13)

Su tale base, il tasso di copertura per il prestito di 1 miliardo di EUR dovrebbe essere fissato al 70 %, anziché quello previsto dall'applicazione della regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947. L'importo corrispondente di 700 milioni di EUR dovrebbe essere finanziato dalla dotazione finanziaria per i programmi geografici di cui al regolamento (UE) 2021/947. Tale importo dovrebbe essere impegnato e versato in un comparto ad hoc del fondo comune di copertura nel periodo fino al 2027.

(14)

Dato l'aumento del tasso di copertura per questa rata dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, è opportuno gestire la responsabilità finanziaria derivante dall'assistenza macrofinanziaria a norma della presente decisione separandola dalle altre passività finanziarie a titolo della garanzia per le azioni esterne. Si propone altresì di utilizzare la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per l'assistenza macrofinanziaria ai sensi della presente decisione unicamente per le passività finanziarie ai sensi della presente decisione, anziché in conformità alla regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947. A questo dovrebbe far seguito l'esclusione della dotazione accantonata per l’assistenza macrofinanziaria ai sensi della presente decisione dall'applicazione del tasso di copertura effettivo attuato in conformità all'articolo 213 del regolamento finanziario.

(15)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la concessione di assistenza macrofinanziaria dell'Unione all'Ucraina al fine di sostenerne, in particolare, la resilienza e la stabilità economica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata da parte della Russia, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(17)

Data la difficile situazione dell'Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia, e al fine di sostenere il paese nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno derogare all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e consentire all'Unione di coprire i costi legati al tasso d'interesse in relazione al prestito ai sensi della presente decisione e di rinunciare alla riscossione delle spese amministrative altrimenti a carico dell'Ucraina. Il contributo in conto interessi dovrebbe, in via eccezionale, essere concesso come strumento ritenuto appropriato per garantire l'efficacia del sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario ed essere a carico del bilancio dell'Unione. Nel corso del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 il contributo in conto interessi dovrebbe essere a carico della dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947. L’Ucraina dovrebbe poter richiedere il contributo in conto interessi e la cancellazione delle spese amministrative ogni anno entro la fine di marzo. Per consentire una certa flessibilità nel rimborso del capitale, in deroga all'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dovrebbe essere altresì possibile rinnovare i prestiti associati assunti per conto dell'Unione.

(18)

Alla luce della situazione in Ucraina, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 miliardo di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione»), al fine di sostenere la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata all'Ucraina sotto forma di prestito.

2.   Al fine di finanziare l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell'Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e di concederli a sua volta in prestito all'Ucraina. La scadenza media massima del prestito è di 25 anni.

3.   La dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947 è utilizzata, sotto forma di contributo in conto interessi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, per coprire i costi dei pagamenti di interessi relativi all'assistenza macrofinanziaria nel corso del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

4.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese raggiunti tra la Commissione e l'Ucraina nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti.

6.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

7.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2

1.   La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al prerequisito del rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

2.   La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, in particolare prima dell'erogazione, tenendo conto altresì delle circostanze in Ucraina e delle conseguenze dell'applicazione della legge marziale.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (9).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con l'Ucraina obblighi di rendicontazione chiaramente definiti, ai quali deve essere collegata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Gli obblighi di rendicontazione, da definire in un protocollo d'intesa, sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2.   Gli obblighi di rendicontazione garantiscono, in particolare, che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia usata in modo efficiente, trasparente e rendicontabile. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione di tali obblighi di rendicontazione.

3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e l'Ucraina.

4.   La Commissione verifica, con cadenza regolare, l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e, in particolare, degli obblighi di rendicontazione stabiliti nel protocollo d'intesa. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.

Articolo 4

1.   Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in un'unica rata in forma di prestito. Il calendario per l'erogazione della rata è stabilito dalla Commissione. La rata può essere erogata in una o più tranche.

2.   La Commissione decide di versare la rata a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:

a)

il rispetto del prerequisito di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b)

l'entrata in vigore del protocollo d'intesa, che prevede l'istituzione di un sistema di rendicontazione applicabile durante l'intero periodo del prestito.

3.   Qualora i requisiti di cui al paragrafo 2 non siano soddisfatti, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione o adotta le opportune misure previste dall'accordo di prestito. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i motivi della sospensione o dell'annullamento.

4.   In linea di principio l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina. Alle condizioni da concordare nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere erogati al ministero delle Finanze dell'Ucraina come beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono eseguite conformemente all'articolo 220 del regolamento finanziario.

2.   Per il prestito di cui alla presente decisione, in deroga all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, l'Unione può farsi carico degli interessi, concedendo un contributo in conto interessi, e delle spese amministrative connesse all'assunzione e all'erogazione di prestiti, a eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito.

3.   L'Ucraina può chiedere il contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative da parte dell'Unione entro la fine di marzo di ogni anno.

4.   Se necessario, in deroga all'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione può rinnovare i relativi prestiti contratti per conto dell'Unione.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

Durante l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione riesamina, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.   All'assistenza macrofinanziaria dell'Unione erogata sotto forma di prestito a norma della presente decisione si applica il tasso di copertura del 70 % anziché quello previsto dalla regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947.

2.   Anziché applicare la regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947, le passività finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita sotto forma di prestito a norma della presente decisione sono oggetto di copertura separata rispetto alle altre passività finanziarie a titolo della garanzia per le azioni esterne e la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione erogata sotto forma di prestito a norma della presente decisione è utilizzata esclusivamente per le passività finanziarie che ne derivano.

3.   In deroga all'articolo 213 del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo non si applica alla dotazione accantonata nel fondo comune di copertura in relazione all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione erogata in forma di prestito a norma della presente decisione.

Articolo 8

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 9

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito della sua relazione annuale, una valutazione dell'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva di una valutazione dell'attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

b)

valuta la situazione e le prospettive economiche dell'Ucraina, nonché l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra gli obblighi e le condizioni definiti nel protocollo d'intesa, l'attuale situazione dell'Ucraina sotto il profilo macrofinanziario e la decisione della Commissione di versare la rata dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.   Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione erogata e valuta in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 luglio 2022.

(2)  Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 4).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(8)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

(9)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).