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7.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 181/20 |
DECISIONE (UE) 2022/1169 DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2022
che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica del Senegal
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
In circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prevede che l’Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
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(2) |
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale con la Repubblica del Senegal riguardante le azioni svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica del Senegal. |
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(3) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell’Unione, un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica del Senegal.
Articolo 2
I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(2) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).