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29.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 452/1 |
DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 17 ottobre 2022
recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
(2022/C 452/01)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati al Parlamento europeo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4,
visto l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo,
visto l’articolo 28, paragrafo 2, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 20, paragrafo 3, dello statuto dei deputati prevede il rimborso in modo forfettario di talune spese sostenute dai deputati nell’esercizio del loro mandato. Il considerando 17 dello statuto dei deputati precisa che tale rimborso deve rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza «Lord Bruce of Donington» (2). |
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(2) |
Il Parlamento può dunque procedere a tale rimborso in modo forfettario qualora ciò riduca i costi e gli oneri amministrativi intrinsechi di un sistema che diversamente richiederebbe la verifica di ogni singola voce di spesa, nell’interesse di una buona amministrazione. |
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(3) |
Conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento, l’Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati. |
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(4) |
L’articolo 25 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (3) (le «misure di attuazione») precisa che i deputati hanno diritto a un’indennità per spese generali, sotto forma di importo forfettario. L’articolo 28, paragrafo 2, delle misure di attuazione prevede che l’Ufficio di presidenza stabilisca un elenco non esaustivo delle spese imputabili a tale indennità. |
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(5) |
La versione più recente dell’elenco delle spese imputabili all’indennità per spese generali è stata adottata dall’Ufficio di presidenza nella sua decisione del 2 luglio 2018. L’Ufficio di presidenza, sulla base delle esperienze acquisite nel corso della nona legislatura, valuterà tale decisione e la aggiornerà entro la fine del 2022. |
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(6) |
A seguito della comunicazione della Presidente in data 4 aprile 2022, è stato istituito il gruppo di lavoro ad hoc dell’Ufficio di presidenza sull’indennità per spese generali (il «gruppo di lavoro ad hoc dell’Ufficio di presidenza»), incaricato di procedere alla valutazione della decisione dell’Ufficio di presidenza del 2 luglio 2018 e di trasmettere i risultati all’Ufficio di presidenza entro novembre del 2022, unitamente a raccomandazioni e proposte, se del caso. |
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(7) |
Il 6 ottobre 2022 il gruppo di lavoro ad hoc dell’Ufficio di presidenza ha trasmesso una raccomandazione all’Ufficio di presidenza volta a introdurre un capitolo specifico al titolo 1 delle misure di attuazione, segnatamente il capitolo 7, dedicato all’indennità per spese generali, nonché una serie di misure di accompagnamento volte a rafforzare la trasparenza in relazione a tale indennità. |
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(8) |
Il gruppo di lavoro ad hoc dell’Ufficio di presidenza ha inoltre proposto che l’Ufficio di presidenza valuti e, se necessario, riveda le norme relative all’indennità per spese generali a norma del capitolo 7 delle misure di attuazione, dopo aver preso atto della panoramica degli importi non utilizzati volontariamente restituiti, elaborata dopo la fine di ogni legislatura dalla Direzione generale delle Finanze del Parlamento. Tale valutazione ed eventuali revisioni dovrebbero essere effettuate al più tardi entro la fine dell’anno successivo alle elezioni del Parlamento europeo, in vista dell’entrata in vigore di eventuali nuove norme durante la legislatura successiva. |
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(9) |
Inoltre, alla luce dell’aggiunta del capitolo 7 e al fine di mantenere la struttura logica delle misure di attuazione, è opportuno riordinare e, dunque, rinumerare alcuni articoli esistenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di attuazione sono cosí modificate:
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1) |
al titolo I, capitolo 4, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente: «Sezione 3: Disposizioni generali»; |
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2) |
l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Assistenza ai deputati nel corso di viaggi ufficiali 1. Qualora nel corso di un viaggio ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafi 1, lettera a), 2 e 2 bis, contragga una grave malattia o sia vittima di un incidente ovvero di imprevisti che impediscono il buon andamento del viaggio, il deputato ha diritto all'assistenza del Parlamento. Tale assistenza comprende l'organizzazione del rimpatrio e l'assunzione delle relative spese. Il deputato o, se del caso, il suo rappresentante, può chiedere il rimpatrio in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o nel luogo di residenza. 2. In caso di decesso del deputato nel corso di un viaggio ufficiale, possono essere rimborsate dal Parlamento anche le spese necessarie per il trasporto della salma al luogo di residenza del defunto. 3. Il Parlamento si fa carico dei propri obblighi di assistenza attraverso un'assicurazione. I deputati si avvalgono dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 alle condizioni previste nella polizza di assicurazione. 4. La polizza di assicurazione copre, inter alia, i costi di:
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3) |
l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Assistenza ai deputati disabili Su proposta del Segretario generale e previo parere del medico del Parlamento, i Questori possono autorizzare l'assunzione in carico da parte del Parlamento di talune spese necessarie per fornire assistenza a un deputato portatore di grave disabilità, affinché possa esercitare il suo mandato. La percentuale di invalidità e la motivazione dell'assistenza proposta per consentire al deputato di esercitare le sue funzioni sono sottoposte periodicamente ad accertamento da parte del medico del Parlamento. L'autorizzazione dei Questori precisa le modalità di assistenza nonché la durata dell'autorizzazione stessa.»; |
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4) |
l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Assenze L'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 è ridotta del 50 % per ogni giorno in cui il deputato è risultato assente per più della metà di tutte le votazioni per appello nominale che si svolgono i martedì, mercoledì e giovedì di tornata a Strasburgo e il secondo giorno della tornata a Bruxelles.»; |
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5) |
l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Sanzioni pecuniarie 1. Il deputato che, in applicazione dell'articolo 152 del regolamento del Parlamento, è soggetto a una misura di espulsione dalla seduta perde il suo diritto all'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 per la durata dell'espulsione. 2. Il deputato perde il suo diritto all'indennità di soggiorno nei casi di cui all'articolo 153 del regolamento del Parlamento.»; |
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6) |
dopo l’articolo 28, il titolo «Sezione 4: Disposizioni generali» è sostituito dal seguente: «Capitolo 5 Assistenza di collaboratori personali »; |
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7) |
l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Rimborso delle spese di assistenza parlamentare 1. I deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali, da loro scelti liberamente. Il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute e risultanti interamente ed esclusivamente dall'assunzione di uno o più assistenti o dal ricorso a prestatori di servizi in conformità delle presenti misure di attuazione e alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza. 2. Possono essere rimborsate unicamente le spese corrispondenti all'assistenza necessaria e direttamente legata all'esercizio del mandato parlamentare del deputato. Non possono in alcun caso essere coperte spese attinenti alla sfera privata del deputato. 3. Le spese sono rimborsabili per la durata del mandato del deputato. Possono essere rimborsate solo le spese sostenute al massimo trenta giorni prima della presentazione, ai sensi del presente capitolo, della domanda di rimborso. 4. L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all'articolo 30 è fissato a 26 734 EUR con effetto dal 1o gennaio 2022. 5. Qualora il mandato del deputato non inizi il primo giorno del mese o non termini l'ultimo giorno del mese, i diritti al rimborso delle spese di assistenza parlamentare per detto mese sono calcolati in pro rata. 6. Il saldo dell'importo mensile di cui al paragrafo 4 non utilizzato e accantonato al termine dell'esercizio di bilancio è riportato all'esercizio successivo nei limiti dell'importo mensile indicato nel paragrafo citato.»; |
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8) |
l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Principi generali 1. Il deputato si avvale della collaborazione di:
2. Più deputati possono, con convenzione scritta, raggrupparsi allo scopo di assumere o impiegare congiuntamente i servizi di uno o più assistenti di cui al paragrafo 1, o di tirocinanti. In tal caso, i deputati interessati designano tra di loro il deputato o i deputati abilitati a firmare i contratti o a presentare una domanda di assunzione per conto del raggruppamento. I deputati trasmettono al servizio competente una dichiarazione scritta che fissa la ripartizione delle rispettive quote da detrarre dall'importo di cui all'articolo 29, paragrafo 4. 3. Gli articoli da 31 a 38 non si applicano agli assistenti parlamentari accreditati. 4. Le spese sostenute a titolo di convenzioni di tirocinio, alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza, possono anch'esse essere rimborsate. 5. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), i deputati possono ricorrere a prestatori di servizi al fine di fruire di servizi occasionali e ben individuati connessi direttamente all'esercizio del loro mandato parlamentare, alle condizioni previste nel presente capitolo. 6. Le prestazioni di servizi non possono comprendere in alcun modo la messa a disposizione di personale, fatta eccezione per servizi temporanei da parte di prestatori che forniscono siffatti servizi su base professionale e regolare e che sono autorizzati a erogarli ai sensi della normativa nazionale. 7. L'Ufficio di presidenza stabilisce un elenco delle spese che possono essere rimborsate nel quadro dell'assistenza parlamentare (*1). 8. I nominativi degli assistenti e dei tirocinanti nonché i nominativi o la ragione sociale dei prestatori di servizi e dei terzi erogatori sono pubblicati, per la durata del loro contratto, sul sito internet del Parlamento europeo unitamente al nome del deputato o dei deputati cui prestano assistenza. Detti assistenti, tirocinanti, prestatori di servizi e terzi erogatori possono, per motivi di tutela della propria sicurezza debitamente giustificati, chiedere per iscritto che il loro nominativo o la loro ragione sociale non siano pubblicati nel sito internet del Parlamento europeo. Il Segretario generale decide se accogliere tale richiesta. 9. Il numero di contratti in vigore tra un deputato e gli assistenti accreditati in qualsivoglia momento non può essere superiore a tre, a prescindere dalla durata del lavoro prestato nel quadro di tali contratti. Tale numero può essere portato a quattro su deroga espressa del Presidente del Parlamento e previa verifica da parte del servizio competente che il deputato disponga di spazi d'ufficio sufficienti in conformità delle norme di utilizzazione degli edifici del Parlamento, tenuto conto anche del numero degli eventuali tirocinanti presenti. 10. Almeno il 25 % dell'importo di cui all'articolo 29, paragrafo 4, è riservato al pagamento delle spese derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Pertanto, tutti i costi a titolo di spese di assistenza parlamentare diversi da quelli derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea non possono superare globalmente il 75 % dell'importo previsto dall'articolo 29, paragrafo 4. Inoltre, l'importo massimo del rimborso in relazione alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 30 non può superare il 25 % dell'importo previsto dall'articolo 29, paragrafo 4. Tali limiti sono calcolati su base cumulativa, per esercizio finanziario, dei diritti mensili previsti all'articolo 29, paragrafo 4, aumentati dell'eventuale riporto all'esercizio finanziario successivo a titolo dell'articolo 29, paragrafo 6, su base pro rata. 11. Il Parlamento rimborsa le spese degli assistenti locali per la retribuzione lorda o gli onorari al netto d'IVA fino a concorrenza di massimali mensili che sono stabiliti dall'Ufficio di presidenza in conformità con il paragrafo 12. I massimali possono essere adattati annualmente dall'Ufficio di presidenza. I massimali applicabili sono pubblicati sul sito internet del Parlamento. 12. I massimali corrispondono a tre volte l'importo di riferimento. Per importo di riferimento si intende il dodicesimo dell'importo pubblicato da Eurostat come costitutivo della retribuzione annuale media lorda di chi lavora a tempo pieno nello Stato membro di elezione del deputato. Tuttavia, i massimali calcolati in questo modo non possono essere inferiori alla retribuzione di base di un assistente parlamentare accreditato di grado 6 o superiori a quello di un assistente parlamentare accreditato di grado 19. Eventuali gratifiche sono rimborsate solo a concorrenza dei massimali soprammenzionati calcolati su base annuale. I massimali sono ridotti pro rata qualora l'assistente locale lavori a tempo parziale o l'assistente locale non lavori un mese intero. (*1) Cfr. l'elenco delle spese ammissibili al rimborso nel quadro dell'assistenza parlamentare, approvato dall'Ufficio di presidenza in data 5 luglio 2010 e 26 ottobre 2015.»;" |
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9) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 30 bis Conseguenze finanziarie dei casi accertati di molestie nei confronti di un assistente parlamentare accreditato Qualora il Presidente abbia accertato, a seguito di una procedura interna in contraddittorio in materia di molestie, l'effettività delle molestie psicologiche o sessuali da parte di un deputato nei confronti di un assistente parlamentare accreditato, in deroga all'articolo 29 delle presenti misure di attuazione tutti gli obblighi pecuniari del deputato derivanti dal contratto di tale assistente accreditato, in particolare la retribuzione dell'assistente, sono adempiuti dal Parlamento mediante deduzione dal rimborso delle spese di assistenza parlamentare di tale deputato e il deputato non ha diritto ad alcuna ulteriore prestazione di servizi da parte dell'assistente.»; |
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10) |
l’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Terzo erogatore 1. Tutti i contratti di lavoro e di prestazione di servizi, nonché tutte le convenzioni di tirocinio concluse relativamente a tirocinanti stabiliti nello Stato membro di elezione, stipulati da un deputato o un raggruppamento di deputati sono gestiti da un terzo erogatore stabilito in uno Stato membro. 2. I servizi del terzo erogatore sono effettuati da una persona fisica o giuridica abilitata in uno Stato membro all'esercizio di un'attività professionale nel campo del trattamento degli aspetti fiscali e previdenziali dei contratti di lavoro o dei contratti di prestazione di servizi in applicazione della legislazione nazionale. 3. Il deputato stipula un contratto individuale con un terzo erogatore di sua scelta che soddisfi il requisito di cui al paragrafo 2. Le spese occasionate dal ricorso ai servizi di un terzo erogatore in conformità del paragrafo 1 sono coperte dall'importo previsto all'articolo 29, paragrafo 4, e non sono soggette al limite di cui all'articolo 30, paragrafo 10, per quanto riguarda i servizi. Gli onorari dei terzi erogatori, al netto d'IVA, non possono superare il 10 % dei costi di retribuzione, degli onorari e delle indennità degli assistenti locali, dei prestatori di servizi e dei tirocinanti, il cui pagamento è di loro competenza, né il 4 % dell'importo previsto dall'articolo 29, paragrafo 4. I massimali degli onorari dei terzi erogatori sono rivisti su base cumulativa per anno civile in proporzione alla durata del loro contratto. 4. Il contratto tra il deputato e il terzo erogatore è stipulato sulla base di un contratto tipo approvato dall'Ufficio di presidenza. Il contratto tipo definisce le modalità di pagamento per i contratti di cui al paragrafo 1, conformemente al presente capitolo, nonché la remunerazione e la responsabilità del terzo erogatore.»; |
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11) |
l’articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Modalità di gestione dei contratti di collaborazione 1. Il terzo erogatore provvede alla corretta applicazione della legislazione nazionale e comunitaria, segnatamente in materia di obblighi previdenziali e fiscali, per i contratti di cui cura la gestione. 2. Gli onorari del terzo erogatore sono pagati dietro presentazione delle relative fatture o parcelle. 3. I deputati forniscono al terzo erogatore tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno per garantire la legalità e la regolare gestione dei contratti di cui gli è stata affidata la gestione, in particolare i documenti e le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38. 4. Previa presentazione dei documenti giustificativi necessari, il Parlamento versa al terzo erogatore i pagamenti dovuti in esecuzione dei contratti comprese le convenzioni di tirocinio di cui gli è stata affidata la gestione. 5. Eccezionalmente, su richiesta del deputato e per conto di quest'ultimo, il Parlamento versa direttamente lo stipendio netto agli assistenti con i quali il deputato ha stipulato un contratto di lavoro. Il terzo erogatore comunica senza indugio al servizio competente l'importo degli oneri previdenziali e fiscali e redige il bollettino di stipendio. 6. Allorché le circostanze lo richiedono, nell'ambito di un contratto di lavoro e su richiesta di un deputato, il Parlamento può versare acconti a titolo dei pagamenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Gli acconti possono altresì essere utilizzati a copertura delle spese sostenute dagli assistenti locali in occasione di brevi spostamenti. In tal caso, essi sono versati a titolo forfettario fino a un massimo di 100 EUR al mese per assistente. Ove le spese sostenute superino detto massimale, il terzo erogatore trasmette ogni tre mesi i documenti giustificativi delle spese effettuate. In casi eccezionali tali documenti giustificativi possono essere sostituiti da una dichiarazione. La regolarizzazione degli acconti resta di esclusiva responsabilità del terzo erogatore e avviene in conformità delle presenti misure di attuazione e della legislazione nazionale applicabile.»; |
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12) |
dopo l’articolo 32, il titolo «Capitolo 5 – Assistenza di collaboratori personali» è soppresso; |
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13) |
l’articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 Domande di rimborso delle spese di assistenza parlamentare 1. La domanda di rimborso delle spese di assistenza parlamentare in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 2, 4 e 5, in cui sono precisati i beneficiari e gli importi dei versamenti da effettuare, è presentata al servizio competente dal deputato o dal suo terzo erogatore e debitamente controfirmata da tutti i deputati interessati e, salvo nel caso di cui all'articolo 32, paragrafo 5bis, lettera b), dal terzo erogatore. Essa è corredata dei documenti giustificativi di cui all'articolo 34 per i contratti di lavoro, e di quelli di cui all'articolo 37 per i contratti di prestazione di servizi. 2. I deputati avvisano senza indugio il terzo erogatore e il servizio competente di qualsiasi cambiamento intervenuto nel rapporto contrattuale e nelle istruzioni relative ai pagamenti comunicando loro le modifiche apportate al contratto. Il terzo erogatore trasmette senza indugio al servizio competente tali informazioni e la relativa documentazione giustificativa.»; |
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14) |
l’articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 Documenti da presentare nell'ambito del contratto di lavoro La domanda di rimborso delle spese per un contratto di lavoro deve contenere:
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15) |
l’articolo 34 bis è soppresso; |
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16) |
l’articolo 35 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 Regolarizzazione contabile 1. Per ognuno degli assistenti locali impiegati, il terzo erogatore trasmette al servizio competente, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario del Parlamento in questione, le dichiarazioni relative alle spese sostenute a titolo di retribuzione, alle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché a ogni altra spesa rimborsabile, in particolare ai fini della regolarizzazione degli acconti versati. Egli fornisce inoltre la prova che gli assistenti locali in questione sono affiliati ad un regime di sicurezza sociale, che indichi che il deputato quale datore di lavoro, e una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, qualora la normativa nazionale applicabile richieda tale copertura. Egli certifica inoltre che sono stati onorati tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale applicabile. In caso di cessazione del contratto tra il terzo erogatore e il deputato e al termine del mandato del deputato, tali obblighi sono onorati al più tardi entro tre mesi. Le dichiarazioni di cui al primo comma sono stabilite conformemente alle specificazioni definite dal Parlamento. 2. Verificate le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il servizio competente trasmette al terzo erogatore una comunicazione, con copia al deputato, che constata la regolarità o l'irregolarità dei pagamenti effettuati e precisa, se del caso, i documenti mancanti da fornire. Qualora tale comunicazione constati l'irregolarità dei pagamenti, i documenti necessari per la loro regolarizzazione sono presentati al servizio competente entro un mese dalla data della comunicazione. In caso contrario, il Parlamento applica gli articoli 67 e 68.»; |
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17) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 35 bis Obblighi nell'ambito del contratto di lavoro 1. Per il periodo stabilito dalla legislazione nazionale applicabile e per almeno un anno dalla fine della legislatura in questione, il terzo erogatore conserva un fascicolo dei bollettini di stipendio con un riepilogo delle somme versate a titolo di retribuzione, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Se il contratto con il terzo erogatore cessa prima della fine del mandato del deputato, una copia certificata conforme del fascicolo dei bollettini di stipendio è trasmessa senza indugio al nuovo terzo erogatore scelto dal deputato conformemente all'articolo 31, paragrafo 3. 2. Gli assistenti si astengono da ogni comportamento in conflitto con gli interessi del deputato che assistono e del Parlamento. Essi informano senza indugio il deputato dell'intenzione di esercitare un'attività esterna, remunerata o meno, o di presentarsi come candidati alle elezioni. Gli assistenti sono tenuti a risiedere ad una distanza dal luogo di lavoro che sia compatibile con l'idoneo esercizio delle loro mansioni. 3. Il deputato informa immediatamente il servizio competente in merito a ogni modifica intervenuta nelle sue relazioni di lavoro che incida sulle spese di assistenza parlamentare nonché dell'intenzione dei suoi assistenti di esercitare attività esterne o di presentarsi come candidati alle elezioni. Il deputato deve garantire che le attività esterne e le candidature alle elezioni non interferiscono con l'esercizio delle funzioni degli assistenti o siano contrari agli interessi finanziari dell'Unione. Il servizio competente può chiedere prova delle disposizioni assunte a tal fine con gli assistenti interessati. 4. Gli assistenti locali che intendano candidarsi devono conformarsi alla legislazione nazionale in materia di campagne elettorali. Almeno per la durata della campagna ufficiale, gli assistenti devono essere in congedo annuale o in congedo non retribuito. Qualora vengano eletti, il rimborso delle loro spese cessa, a meno che forniscano prova che il loro mandato è compatibile con l'esercizio delle loro funzioni di assistenti parlamentari. 5. Il contratto stipulato tra il deputato e l'assistente deve indicare gli elementi prescritti ai paragrafi 2 e 4.»; |
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18) |
l’articolo 36 è sostituito dal seguente: «Articolo 36 Spese relative alla cessazione del contratto di lavoro 1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 3, possono essere rimborsate le spese supplementari sostenute in occasione della cessazione dei contratti di lavoro stipulati dal deputato con i suoi assistenti locali a causa della scadenza del suo mandato, qualora dette spese siano imposte dalla legislazione nazionale del lavoro applicabile, compresi i contratti collettivi. 2. Il paragrafo 1 non si applica se:
3. Il terzo erogatore presenta al servizio competente, entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato del deputato interessato, una domanda di rimborso delle spese di cui al paragrafo 1 controfirmata dal deputato in cui si precisa la base giuridica. 4. Ove, in virtù della legislazione nazionale del lavoro applicabile, il deputato sia giuridicamente tenuto a pagare, per le spese rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1, un importo superiore al triplo dell'importo di cui all'articolo 29, paragrafo 4, tali spese possono essere rimborsate in via eccezionale, su presentazione di documenti debitamente redatti, che devono essere obbligatoriamente certificati dalle competenti autorità nazionali. La domanda di rimborso è presentata secondo la procedura di cui al paragrafo 3. 5. Al fine di coprire le spese relative alla cessazione del contratto di lavoro che non possono essere rimborsate a norma dei paragrafi da 1 a 4, il deputato può incaricare il suo terzo erogatore di accantonare fondi dall'importo di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e di riportare tali fondi agli esercizi finanziari successivi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
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19) |
l’articolo 37 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 Documenti da presentare nell'ambito del contratto di prestazione di servizi 1. Ad eccezione dei servizi occasionali di costo non superiore a 500 EUR, IVA compresa, la domanda di rimborso deve essere presentata prima della conclusione di un contratto di prestazione di servizi e deve contenere:
2. Le prestazioni di servizi sono rimborsate su presentazione da parte del deputato al servizio competente di una fattura o parcella dettagliata relativa alla prestazione effettivamente realizzata, nonché della copia del contratto stipulato con il prestatore di servizi. La fattura o la parcella sono accompagnate dalla conferma da parte del deputato che il servizio è stato effettivamente prestato. Su richiesta del servizio competente, il deputato presenta altresì i principali documenti giustificativi. Quando le prestazioni sono esenti parzialmente o totalmente da IVA, il servizio competente può chiedere al terzo erogatore di confermare la base giuridica di tale esenzione.»; |
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20) |
l’articolo 38 è sostituito dal seguente: «Articolo 38 Spese straordinarie In caso di assenza superiore a tre mesi, per maternità o malattia grave, di un assistente locale con contratto di lavoro, la quota delle spese derivanti dalla sua sostituzione, a decorrere dal terzo mese di assenza, non coperta dalle prestazioni erogate a favore della persona impiegata in virtù del regime nazionale di previdenza sociale applicabile, può essere rimborsata oltre l'importo di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Il terzo erogatore presenta al servizio competente una domanda di rimborso di tali spese controfirmata dal deputato.»; |
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21) |
l’articolo 39 è sostituito dal seguente: «Articolo 39 Spese non rimborsabili Gli importi versati in applicazione del presente capitolo non possono essere destinati direttamente o indirettamente a:
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22) |
l’articolo 39 bis è soppresso; |
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23) |
dopo l’articolo 39 è inserito il titolo seguente: «Capitolo 6 Dotazione di beni materiali »; |
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24) |
l’articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Accesso ai servizi interni e alla dotazione di beni materiali 1. L'Ufficio di presidenza adotta le regole relative all'accesso dei deputati ai servizi interni del Parlamento e alla dotazione di beni materiali destinati ai deputati, segnatamente per quanto riguarda:
2. L'Ufficio di presidenza può adottare anche disposizioni intese a concedere agevolazioni a favore degli ex Presidenti del Parlamento durante il loro mandato parlamentare, nonché a favore degli ex deputati per quanto riguarda il loro accesso alle infrastrutture del Parlamento. »; |
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25) |
gli articoli 41, 42 e 43 sono soppressi; |
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26) |
il titolo «Capitolo 6 Dotazione di beni materiali» e l’articolo 44 sono soppressi; |
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27) |
è inserito il capitolo seguente: «CAPITOLO 7 Indennità per spese generali Articolo 41 Diritto all'indennità 1. Il deputato ha diritto a un'indennità per spese generali, destinata a coprire le spese risultanti dalle sue attività parlamentari. 2. Conformemente al considerando 17 e all'articolo 20, paragrafo 3, dello statuto dei deputati, l'indennità per spese generali è versata sotto forma di importo forfettario. 3. Il deputato ha diritto all'indennità a decorrere dal mese in cui perviene la sua domanda di pagamento. 4. Il deputato può scegliere di ricevere l'importo dell'indennità integralmente o in parte. Articolo 42 Periodo coperto 1. L'indennità per spese generali può essere erogata per la durata del mandato del deputato. 2. L'importo mensile dell'indennità per spese generali è fissato a 4 778 EUR. 3. Il deputato il cui mandato inizia dopo il quindicesimo giorno del mese percepisce solo la metà dell'indennità per spese generali prevista per detto mese. 4. La metà dell'indennità per spese generali può essere pagata per un periodo di tre mesi successivo al mese nel corso del quale termina il mandato del deputato, purché quest'ultimo abbia esercitato la sua attività per almeno sei mesi e non sia rieletto. Articolo 43 Pagamenti e assenze 1. Tutti gli importi relativi all'indennità per spese generali sono versati direttamente al deputato. 2. Il deputato la cui assenza nel corso di un anno parlamentare (dal 1° settembre al 31 agosto) sia stata registrata in almeno la metà dei giorni delle tornate rimborsa al Parlamento il 50 % dell'indennità per spese generali relativa all'anno in questione. 3. Ogni periodo di assenza di cui al paragrafo 2 può essere giustificato dal Presidente ove sia motivato da ragioni di salute, da circostanze familiari gravi o da una missione effettuata dal deputato a nome del Parlamento. I documenti giustificativi sono trasmessi ai Questori entro un termine massimo di due mesi a decorrere dall'inizio dell'assenza. 4. Nel corso della gravidanza la deputata è dispensata dalla partecipazione alle riunioni ufficiali del Parlamento per un periodo di tre mesi prima della nascita del figlio. La deputata presenta un certificato medico in cui figura la data presunta del parto. Dopo il parto la deputata è dispensata dalla partecipazione alle riunioni ufficiali per un periodo di sei mesi. La deputata presenta copia del certificato di nascita del figlio. Articolo 44 Spese coperte 1. L'indennità per spese generali è destinata a coprire spese quali, tra l'altro, le spese di funzionamento e di manutenzione dell’ ufficio, le forniture d’ufficio e la documentazione, i costi delle le attrezzature d’ufficio, le attività di rappresentanza o i costi amministrativi. 2. Laddove il deputato constati che gli importi previsti a titolo di altre indennità a norma delle presenti misure di attuazione o di altre regolamentazioni del Parlamento sono esauriti, può anche utilizzare l'indennità per spese generali per pagare direttamente le attività coperte da tali indennità. Articolo 44 bis Principi applicabili all'utilizzo dell'indennità per spese generali 1. Per facilitare la gestione e il controllo delle spese da parte del deputato, il Parlamento versa l'importo previsto per l’indennità per spese generali su un conto dedicato a tale indennità, sul quale non trasferisce quindi nessun altro importo. Tale conto gode delle garanzie ordinarie inerenti al mandato. 2. Il deputato è il solo responsabile dell'utilizzo delle somme versate a norma del presente capitolo. 3. Il deputato è libero, da solo o con il sostegno di un revisore esterno, di documentare l'utilizzo di tali somme, in modo dettagliato o secondo i tipi di spesa elencati al paragrafo 4, e di far pubblicare tali informazioni integralmente o in parte sulla propria pagina online sul sito web del Parlamento, conformemente all'articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento. 4. I tipi di spesa di cui al paragrafo 3 sono i seguenti:
5. L'Ufficio di presidenza adotta tutte le misure supplementari ritenute necessarie per facilitare l'attuazione delle decisioni del deputato in relazione al paragrafo 3.»; |
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28) |
all’articolo 64, paragrafo 3, primo comma, i termini «articolo 36, paragrafo 5» sono sostituiti dai termini «articolo 32, paragrafo 5»; |
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29) |
all’articolo 65, paragrafo 2, primo comma, i termini «articolo 36, paragrafi 4 e 5» sono sostituiti dai termini «articolo 32, paragrafi 4 e 5»; |
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30) |
all’articolo 67, paragrafo 1, i termini «articolo 35» sono sostituiti dai termini «articolo 31»; |
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31) |
all’articolo 69, paragrafo 1, i termini «e 26, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «e 42, paragrafo 2»; |
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32) |
all’articolo 69, paragrafo 2, i termini «articolo 33, paragrafo 4» sono sostituiti dai termini «articolo 29, paragrafo 4»; |
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33) |
all’articolo 78, paragrafo 1, i termini «agli articoli 34 e 35» sono sostituiti dai termini «agli articoli 30 e 31». |
Articolo 2
L’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo valuta e, se necessario, rivede le norme relative all’indennità per spese generali a norma del capitolo 7 delle misure di attuazione, dopo aver preso atto della panoramica degli importi non utilizzati volontariamente restituiti, elaborata dopo la fine di ogni legislatura dalla Direzione generale delle Finanze del Parlamento. Tale valutazione ed eventuali revisioni sono effettuate al più tardi entro la fine dell’anno successivo alle elezioni del Parlamento europeo, in vista dell’entrata in vigore di eventuali nuove norme durante la legislatura successiva.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(1) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 1981, Lord Bruce of Donington/Aspden, C-208/80, ECLI:EU:C:1981:194.
(3) Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).