|
29.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/13 |
DECISIONE (UE) 2022/1026 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2022
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82, allegati all’accordo SEE (InvestEU)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173 e l’articolo 175, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE istituito dall’accordo SEE («Comitato misto SEE») può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31») e il protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82 («protocollo 31») allegati all’accordo SEE. |
|
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 e il protocollo 32 . |
|
(5) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82 allegati all’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. […]
del […]
che modifica il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 32 (sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE in modo da includere il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (1). |
|
(2) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/523, sono consentiti contributi alla garanzia dell’UE da parte degli Stati EFTA ai fini della partecipazione in determinati prodotti finanziari nell’ambito del comparto dell’Unione del Fondo InvestEU. I contributi degli Stati EFTA alla dotazione della garanzia dell’UE possono essere accompagnati da una garanzia back-to-back a copertura della rispettiva passività potenziale in relazione alla garanzia dell’Unione. In alternativa, è anche possibile fornire il contributo integrale al Fondo InvestEU in contanti. |
|
(3) |
Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese e organizzazioni e dei loro cittadini ai programmi dell’Unione europea sono stabilite nell’accordo SEE, in particolare nell’articolo 81. |
|
(4) |
Il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), assegna ulteriori entrate con destinazione specifica esterne al programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523. È opportuno chiarire nel protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82 dell’accordo SEE che, ai fini del calcolo dei contributi finanziari degli Stati EFTA al programma InvestEU, la base di calcolo dovrebbe essere maggiorata degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio in relazione alla partecipazione di detti Stati a tale programma. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i protocolli 31 e 32 dell’accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2022, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo l’articolo 19 (Riduzione delle disparità economiche e sociali) del protocollo 31 dell’accordo SEE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 20
Migliorare la competitività, la convergenza socioeconomica e la coesione nell’ambito del programma InvestEU
1. A decorrere dal 1o gennaio 2022, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell’Unione:
|
— |
32021 R 0523: Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30). |
2. Gli Stati EFTA non partecipano al polo di consulenza InvestEU.
3. Gli Stati EFTA possono scegliere di partecipare a uno o più prodotti finanziari nell’ambito del comparto dell’UE del Fondo InvestEU. Il contributo degli Stati EFTA si basa sul profilo di rischio dei prodotti finanziari ai quali scelgono di partecipare. Il contributo degli Stati EFTA aumenta la garanzia dell’Unione.
4. Ai fini del calcolo del contributo finanziario degli Stati EFTA al Fondo InvestEU, non si applica il fattore di proporzionalità di cui all’articolo 82, paragrafo 1, dell’accordo SEE per le linee di bilancio. Conformemente all’articolo 8 del protocollo 32, gli Stati EFTA concludono accordi di contributo con l’UE rappresentata dalla Commissione. È opportuno stabilire negli accordi di contributo gli importi del contributo finanziario degli Stati EFTA alla garanzia dell’Unione, i termini e le condizioni per l’utilizzo di tale contributo, la frequenza e gli importi del pagamento del contributo e le norme per il rimborso dei fondi e delle entrate inutilizzati agli Stati EFTA.
5. Quando il contributo in contanti degli Stati EFTA alla dotazione della garanzia dell’UE non è integrale, ossia la dotazione è fissata a meno del 100 %, gli Stati EFTA si impegnano a coprire la rispettiva passività potenziale mediante una garanzia back-to-back irrevocabile, incondizionata e su richiesta. La garanzia back-to-back è fornita contestualmente alla firma di un accordo di contributo.
6. Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.».
Articolo 2
Il testo dell’articolo 1, paragrafo 10, del protocollo 32 dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:
«10. Ai fini del calcolo del contributo operativo a norma dell’articolo 82, lettera a) e lettera b), dell’accordo, gli stanziamenti di impegno e di pagamento iscritti nel bilancio dell’Unione definitivamente adottato per gli anni applicabili per il finanziamento del programma Orizzonte Europa (istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio), del programma InvestEU (istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio) e del meccanismo di protezione civile dell’Unione (disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono maggiorati degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne destinate a tali attività a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (3).».
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, ….
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
(1) GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.
(2) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.
(3) GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.
(*) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]