3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 153/128


DECISIONE (PESC) 2022/884 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(4)

Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.

(5)

Nelle conclusioni del 24 marzo 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione rimane pronta a colmare le lacune e a perseguire l'elusione effettiva e possibile delle misure restrittive già adottate, nonché a procedere rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire l'aggressione.

(6)

In considerazione della gravità della situazione, e in risposta alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.

(7)

È opportuno vietare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento negli Stati membri di petrolio greggio e determinati prodotti petroliferi dalla Russia. È inoltre opportuno vietare l’assicurazione e la riassicurazione del trasporto marittimo di tali merci verso paesi terzi. È opportuno prevedere adeguati periodi di transizione.

(8)

Tenuto conto della situazione geografica di vari Stati membri, che genera una dipendenza specifica dal petrolio greggio importato mediante oleodotto dalla Russia, senza valide forniture alternative nel breve periodo, è opportuno che temporaneamente, finché il Consiglio non decida altrimenti, i divieti all'importazione di petrolio greggio dalla Russia non si applichino alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in tali Stati membri. Tali Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative il più rapidamente possibile. È opportuno che la Commissione monitori e faciliti i progressi compiuti dagli Stati membri interessati nell’ottenere forniture alternative. Ove uno Stato membro abbia compiuto progressi sufficienti, l'alto rappresentante, con il sostegno della Commissione, dovrebbe proporre al Consiglio di porre fine a tale deroga temporanea per quanto riguarda detto Stato membro.

(9)

Nella riunione del 30 e 31 maggio 2022 il Consiglio europeo ha convenuto che tornerà quanto prima sulla questione dell'eccezione temporanea per il petrolio greggio fornito mediante oleodotto.

(10)

È necessario vietare il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi di petrolio greggio proveniente dalla Russia fornito a uno Stato membro mediante oleodotto ad altri Stati membri o a paesi terzi, nonché vietare, dopo un periodo transitorio di otto mesi, il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi ad altri Stati membri di prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio. Data la specifica dipendenza della Cechia da tali prodotti petroliferi, dovrebbe esserle concesso un ulteriore periodo di dieci mesi affinché possa ottenere forniture alternative.

(11)

Data la specifica esposizione geografica della Bulgaria, dovrebbe essere prevista per un periodo limitato una deroga speciale al divieto di importazioni di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi. Data la specifica situazione della Croazia legata alla necessità di garantire una fornitura regolare di gasolio sottovuoto per il funzionamento della sua raffineria, l’autorità nazionale competente dovrebbe avere la possibilità di acquistare, importare o trasferire gasolio sottovuoto russo per un periodo specifico a determinate condizioni.

(12)

Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, dovrebbe essere consentita l'importazione di petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale, fino alla ripresa della fornitura mediante oleodotto o fino a quando il Consiglio non decida che il divieto di importazione di petrolio greggio fornito mediante oleodotto si applica nei confronti di tale Stato membro.

(13)

Conformemente al principio della libertà di transito, i divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di taluni prodotti petroliferi dalla Russia non dovrebbero pregiudicare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di merci siffatte che sono originarie di un paese terzo e che transitano semplicemente attraverso la Russia. In particolare, tali divieti non dovrebbero applicarsi nella situazione in cui la Russia è indicata quale Stato di esportazione nelle dichiarazioni in dogana, se in queste ultime il paese di origine del petrolio greggio e di altri prodotti petroliferi è indicato quale Stato terzo.

(14)

È opportuno vietare la fornitura alla Russia di servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, e di consulenza in materia fiscale o di servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni. È inoltre opportuno modificare i divieti riguardanti, rispettivamente, i depositi, le imprese di trasporto su strada stabilite in Russia e i servizi fiduciari. Infine, è opportuno aggiungere alcune voci agli elenchi delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli allegati della decisione 2014/512/PESC.

(15)

Al fine di garantire la corretta attuazione dell'articolo 1 undecies della decisione 2014/512/PESC, è opportuno prorogare il termine per la cessazione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo dal 10 maggio 2022 fino al 5 luglio 2022.

(16)

È opportuno precisare che la presente decisione non impedisce il ricevimento di pagamenti da parte di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro provenienti dalla rispettiva controparte russa in virtù di contratti relativi ai beni e alle tecnologie elencati all'articolo 4 quater della decisione 2014/512/PESC conclusi prima del 26 febbraio 2022 ed eseguiti prima del 27 maggio 2022.

(17)

Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.

(18)

Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

(19)

Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.

(20)

Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.

(21)

Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.

(22)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(23)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 1 bis bis è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi ivi menzionati in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.»;

b)

al paragrafo 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;»;

c)

al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un’impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;

e)

operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, servizi di centro dati e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato X.»;

2)

all'articolo 1 ter, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:

a)

necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o

e)

necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma delle lettere a), b), c) o e) del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.»;

3)

all'articolo 1 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;

4)

l'articolo 1 sexies è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 sexies

1.   È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato VIII o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VIII.

2.   Per ogni persona giuridica, entità o organismo elencati all'allegato VIII, il divieto di cui paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VIII.»;

5)

all'articolo 1 nonies, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»;

6)

l'articolo 1 undecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 undecies

1.   È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:

a)

cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;

b)

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;

c)

persone giuridiche, entità o organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b);

d)

persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c);

e)

una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d).

2.   A decorrere dal 5 luglio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al paragrafo 1.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

5.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022:

a)

per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o

b)

per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.

6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a)

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

b)

le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;

c)

il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.

7.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 o 6 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.»;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 duodecies

1.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, e di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:

a)

governo russo; o

b)

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

4.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a)

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e la fornitura di generi alimentari o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

b)

le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.»;

8)

all'articolo 4, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»;

9)

all'articolo 4 bis, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietata a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»;

10)

all'articolo 4 octies è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1.»;

11)

all'articolo 4 nonies bis, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi;»;

12)

l'articolo 4 quindecies, paragrafo 4, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o»;

13)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 sexdecies

1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a)

fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

b)

fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

c)

all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

d)

al petrolio greggio consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta dell'alto rappresentante con il sostegno della Commissione, non decida che si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia di può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale ai paragrafi 1 e 2, fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, lettera d), se questa data è precedente.

5.   A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia.

6.   A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfate le condizioni seguenti:

a)

non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e

b)

la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo.

7.   Le merci importate a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente conformemente al paragrafo 5 o 6 non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.

8.   Sono vietati il trasferimento o il trasporto di petrolio greggio consegnato mediante oleodotto negli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi.

Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura «REBCO: esportazione vietata».

A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato fornito mediante oleodotto a uno Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.

A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta una decisione che pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.

9.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.

10.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti soggetti al presente articolo.

Articolo 4 septdecies

1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a)

all'esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; o

b)

al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.»;

14)

gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Il presente punto si applica nei confronti di una o più delle entità di cui al punto 4) della presente decisione a decorrere dal 25 giugno 2022 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso all’unanimità.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

C. COLONNA


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


ALLEGATO

1)

All'allegato IV della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le voci seguenti:

«46o Istituto centrale di ricerca scientifica TSNII (46th TSNII Central Scientific Research Institute)

Alagir Resistor Factory

Istituto di ricerca panrusso per le misurazioni ottiche e fisiche (All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements)

Istituto di ricerca scientifica panrusso Etalon JSC (All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC)

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Sistema automatizzato per gli appalti pubblici per ordini di difesa dello Stato LLC (Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Centro di ricerca scientifica per l'elettronica, l'informatica e la tecnologia JSC (Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC)

Electrosignal, JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Istituto di fisica delle alte energie (Institute of High Energy Physics)

Istituto di fisica teorica e sperimentale (Institute of Theoretical and Experimental Physics)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Istituto di ricerca scientifica Kulon JSC (Kulon Scientific-Research Institute JSC)

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Istituto di ricerca sulle comunicazioni di Mosca JSC (Moscow Communications Research Institute JSC)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Istituto di ricerca scientifica per l'ingegneria strumentale di Omsk JSC (Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC)

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Impianto di apparecchiature per la comunicazione a distanza di Pskov (Pskov Distance Communications Equipment Plant)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Centro per la produzione scientifica di Vigstar JSC (Scientific Production Center Vigstar JSC)

Impresa di produzione scientifica "Radiosviaz" (Scientific Production Enterprise 'Radiosviaz')

Istituto di ricerca scientifica Ferrite-Domen (Scientific Research Institute Ferrite-Domen)

Istituto di ricerca scientifica sui sistemi di gestione delle comunicazioni (Scientific Research Institute of Communication Management Systems)

Associazione di produzione scientifica e istituto di ricerca scientifica dei componenti radiologici (Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components)

Impresa di produzione scientifica "Kant" (Scientific-Production Enterprise 'Kant')

Impresa di produzione scientifica "Svyaz" (Scientific-Production Enterprise 'Svyaz')

Impresa di produzione scientifica di Almaz JSC (Scientific-Production Enterprise Almaz, JSC)

Impresa di produzione scientifica di Salyut JSC (Scientific-Production Enterprise Salyut, JSC)

Impresa di produzione scientifica di Volna (Scientific-Production Enterprise Volna)

Impresa di produzione scientifica di Vostok JSC (Scientific-Production Enterprise Vostok, JSC)

Istituto di ricerca scientifica "Argon" (Scientific-Research Institute 'Argon')

Istituto di ricerca scientifica e stabilimento Platan (Scientific-Research Institute and Factory Platan)

Istituto di ricerca scientifica dei sistemi automatizzati e dei complessi di comunicazione Neptune JSC (Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Società di missili tattici "Salute" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Salute')

Società di missili tattici JSC "State Machine Building Design Bureau "Vympel" By Name I.I.Toropov" (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov')

Società di missili tattici "URALELEMENT" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'URALELEMENT')

Società di missili tattici "Plant Dagdiesel" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Plant Dagdiesel')

Società di missili tattici "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering" (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering')

Società di missili tattici PA Streal JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela)

Società di missili tattici JSC, Stabilimento di Kulakov (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov)

Società di missili tattici di Ravenstvo JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo)

Società di missili tattici JSC Ravenstvo-service (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service)

Società di missili tattici JSC, Saratov Radio Instrument Plant (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant)

Società di missili tattici JSC Severny Press (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press)

Società di missili tattici JSC "Centro di ricerca per la progettazione automatizzata" (Tactical Missile Company, Joint-Stock Company 'Research Center for Automated Design')

Società di missili tattici KB Mashinostroeniya (Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya)

Società di missili tattici NPO Electromeccanics (Tactical Missile Company, NPO Electromeccanics)

Società di missili tattici, NPO Lightning (Tactical Missile Company, NPO Lightning)

Società di missili tattici, Impianto elettromeccanico di Petrovsky "Molot" (Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant 'Molot')

Società di missili tattici PJSC "MBDB "ISKRA" (Tactical Missile Company, PJSC 'MBDB 'ISKRA')

Società di missili tattici PJSC ANPP Temp Avia (Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia)

Società di missili tattici, Ufficio di progettazione di Raduga (Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau)

Società di missili tattici "Ufficio di progettazione centrale di automazione" (Tactical Missile Corporation, 'Central Design Bureau of Automation')

Società di missili tattici, Stabilimento di riparazione di aeromobili 711 (Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant)

Società di missili tattici AO GNPP "Region" (Tactical Missile Corporation, AO GNPP 'Region')

Società di missili tattici AO TMKB "Soyuz" (Tactical Missile Corporation, AO TMKB 'Soyuz')

Società di missili tattici, Stabilimento ottico e meccanico di Azov (Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant)

Società di missili tattici, Stabilimento "MPO – Gidropribor" (Tactical Missile Corporation, Concern 'MPO – Gidropribor')

Società di missili tattici JSC "KRASNY GIDROPRESS" (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company 'KRASNY GIDROPRESS')

Società di missili tattici JSC Avangard (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard)

Società di missili tattici, Stabilimento Granit-Electron JSC (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron)

Società di missili tattici JSC Elektrotyaga (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga)

Società di missili tattici JSC GosNIIMash (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash)

Società di missili tattici RKB Globus (Tactical Missile Corporation, RKB Globus)

Società di missili tattici, Stabilimento aeronautico di Smolensk (Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant)

Società di missili tattici TRV Engineering (Tactical Missile Corporation, TRV Engineering)

Società di missili tattici, Ufficio di progettazione Ural "Detal" (Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau 'Detal')

Società di missili tattici Zvezda-Strela Limited Liability Company (Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company)

Tambov Plant (TZ) 'October'

Corporazione cantieristica unita "Production Association Northern Machine Building Enterprise" (United Shipbuilding Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise")

“Quinto Cantiere” della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation '5th Shipyard')»;

2)

all'allegato VII della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le voci seguenti:

«Regno Unito

Corea del Sud»;

3)

l'allegato VIII della decisione 2014/512/PESC è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SEXIES

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo

Data di applicazione

Bank Otkritie

12 marzo 2022

Novikombank

12 marzo 2022

Promsvyazbank

12 marzo 2022

Bank Rossiya

12 marzo 2022

Sovcombank

12 marzo 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 marzo 2022

VTB BANK

12 marzo 2022

Sberbank

14 giugno 2022

Credit Bank of Moscow

14 giugno 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 giugno 2022;

»

4)

all'allegato IX della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le voci seguenti:

«Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International».