18.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 139/182


DECISIONE (UE) 2022/776 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2022

relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

[notificata con il numero C(2022) 2300]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), primo comma,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2)

Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(3)

L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(4)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(5)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(6)

La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo del traffico rimane particolarmente elevato, a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che si prevede una ripresa del traffico disomogenea tra gli Stati membri.

(7)

Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il 1o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 17 novembre 2021 i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle prestazioni. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si basa sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna.

(8)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.

(9)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza delle prestazioni locali proposte dalla Spagna sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni concernente gli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Spagna in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(11)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla Spagna in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

Spagna

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Fornitori di servizi di navigazione aerea interessati

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

ENAIRE, FERRONATS

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(12)

Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Spagna per i fornitori di servizi di navigazione aerea (ENAIRE e FERRONATS), la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione nel 2024 per quanto riguarda l’obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza», mentre per gli altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi prestazionali locali raggiungono il livello dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(13)

La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna stabilisce misure per gli ANSP finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali il rafforzamento della cultura giusta e l’attuazione del piano strategico «Digital Sky» volto a modernizzare i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza per ENAIRE, nonché la promozione della cultura della sicurezza e il miglioramento delle procedure di audit e di indagine per i sistemi di gestione della sicurezza per FERRONATS.

(14)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 12 e 13, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente

(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Spagna per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(16)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(17)

I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Spagna e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

 

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Spagna, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

3,08  %

3,08  %

3,08  %

3,08  %

Valori di riferimento per la Spagna

3,08  %

3,08  %

3,08  %

3,08  %

(18)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Spagna equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(19)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Spagna ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono vari miglioramenti della rete di rotte, cambiamenti riguardanti i settori all’interno del centro di controllo d’area delle Canarie (ACC), una riorganizzazione delle aree di manovra terminali di Madrid e Palma, nonché misure volte a incrementare la collaborazione transfrontaliera.

(20)

La Commissione osserva inoltre che la Spagna ha già realizzato uno spazio aereo con rotte libere (FRA) all’interno dei settori della regione di informazione di volo di Madrid di Santiago e delle Asturie (progetto FRASAI) e ha avviato diversi progetti di attuazione di FRA (ad esempio HISPAFRA).

(21)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 18 a 20, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità

(22)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Spagna per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(23)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024.

(24)

I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Spagna per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

 

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Spagna, in minuti di ritardo ATFM per volo

0,12

0,20

0,19

0,19

Valori di riferimento per la Spagna

0,12

0,20

0,19

0,19

(25)

La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Spagna equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024.

(26)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Spagna ha presentato una serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono una modernizzazione completa del sistema di gestione del traffico aereo, un aumento delle capacità settoriali, l’ottimizzazione degli arrivi, l’assunzione di controllori del traffico aereo (ATCO) per sostituire i lavoratori pensionandi, nonché miglioramenti dell’efficienza del processo di turnazione degli ATCO.

(27)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 25 e 26, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.

Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(28)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Spagna.

Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica

(29)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Spagna per quanto attiene ai costi unitari determinati («DUC») per i servizi di navigazione aerea di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del DUC nel corso del secondo periodo di riferimento («RP2») e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(30)

La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali. Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(31)

I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Spagna per le zone tariffarie Spagna continentale e Spagna Canarie per l’RP3 sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta della Spagna

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta di Spagna continentale, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

69,88 EUR

52,06 EUR

107,71 EUR

53,64 EUR

51,69 EUR

48,19 EUR

Progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta di Spagna Canarie, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

70,11 EUR

52,39 EUR

104,97 EUR

66,92 EUR

58,97 EUR

53,93 EUR

(32)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta della Spagna nell’RP3 a livello delle zone tariffarie Spagna continentale (– 1,9 %) e Spagna Canarie (+ 0,7 %) è in entrambi i casi migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a + 1,0 % nello stesso periodo.

(33)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Spagna nell’RP2 e nell’RP3 a livello delle zone tariffarie Spagna continentale (– 4,0 %) e Spagna Canarie (– 2,9 %) è in entrambi i casi migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a – 1,3 % nello stesso periodo.

(34)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento medio della Spagna per il DUC delle zone tariffarie Spagna continentale e Spagna Canarie, pari a 52,11 EUR in termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è inferiore del 17,2 % al valore di riferimento medio, pari a 62,97 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione rileva che il costo unitario determinato di rotta della Spagna rimane al di sotto della media del gruppo di riferimento durante tutto l’RP3, con una differenza di – 16,8 % osservata per il 2024.

(35)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 32 a 34, i progetti di obiettivi inseriti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.

Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(36)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Spagna.

Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità

(37)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione ai progetti di obiettivi di capacità la Commissione ha integrato la sua valutazione con una revisione dei progetti di sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo, la Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. I progetti di sistemi di incentivi contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna sono risultati fonte di preoccupazione.

(38)

La Commissione osserva che il sistema di incentivi per la capacità di rotta e il sistema di incentivi per la capacità presso i terminali, proposti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna, prevedono entrambi uno svantaggio finanziario massimo pari allo 0,50 % dei costi determinati e un vantaggio finanziario massimo pari allo 0,00 % dei costi determinati.

(39)

In relazione a tali sistemi di incentivi, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che gli svantaggi finanziari massimi proposti, pari rispettivamente allo 0,50 % dei costi determinati, avrebbero un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(40)

Pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Spagna dovrebbe rivedere i suoi sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari massimi derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario massimo pari o superiore all’1 % dei costi determinati.

CONCLUSIONI

(41)

Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 10 a 40, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(42)

La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni.

(43)

In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione nell’RP3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna, a norma del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per la Commissione

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).


ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

Efficienza della gestione della sicurezza

Spagna

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Fornitori di servizi di navigazione aerea interessati

Obiettivo di gestione della sicurezza

2021

2022

2023

2024

ENAIRE, FERRONATS

Politica e obiettivi di sicurezza

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Gestione dei rischi per la sicurezza

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Garanzia della sicurezza

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Promozione della sicurezza

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Cultura della sicurezza

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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE

Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

 

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Spagna, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

3,08  %

3,08  %

3,08  %

3,08  %

Valori di riferimento per la Spagna

3,08  %

3,08  %

3,08  %

3,08  %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo

 

2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Spagna, in minuti di ritardo ATFM per volo

0,12

0,20

0,19

0,19

Valori di riferimento per la Spagna

0,12

0,20

0,19

0,19

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA

Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Spagna

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta di Spagna continentale, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

69,88 EUR

52,06 EUR

107,71 EUR

53,64 EUR

51,69 EUR

48,19 EUR

Progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta di Spagna Canarie, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

70,11 EUR

52,39 EUR

104,97 EUR

66,92 EUR

58,97 EUR

53,93 EUR