4.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/1


DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 6 giugno 2022

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

(2022/C 256/01)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

visto l’articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) (in appresso: le «misure di attuazione»), l’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per i collaboratori che prestano assistenza parlamentare di cui all’articolo 33, paragrafo 4, delle misure di attuazione deve, se del caso, essere indicizzato ogni anno dall’Ufficio di presidenza sulla base dell’indice comune definito da Eurostat per misurare la variazione del costo della vita dei funzionari dell’UE («indice comune») conformemente all’articolo 65 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3) («statuto dei funzionari») e a norma del relativo allegato XI. Tale indicizzazione è generalmente decisa dall’Ufficio di presidenza a dicembre, con effetto retroattivo a decorrere dal mese di luglio dell’anno corrispondente all’indice.

(2)

Conformemente alle suddette disposizioni dello statuto dei funzionari, un’attualizzazione intermedia delle retribuzioni nominali e delle pensioni dei funzionari e dei pensionati dell’UE è attivata da un tasso d’inflazione pari o superiore a ± 3,0 % nel semestre compreso tra giugno e dicembre del precedente anno civile. Per il periodo compreso tra il 1o luglio 2021 e il 1o gennaio 2022, l’indice comune è stato fissato a 103,5, il che indica un tasso d’inflazione pari a + 3,5 %. Poiché tale modifica supera la soglia del 3 %, è necessaria un’attualizzazione con effetto dal 1o gennaio 2022.

(3)

Tale attualizzazione riguarda anche le retribuzioni degli assistenti parlamentari accreditati (APA) dei deputati che rientrano nello statuto dei funzionari. Poiché le retribuzioni degli APA sono pagate dall’importo mensile massimo rimborsabile per i collaboratori che prestano assistenza parlamentare a disposizione di ciascun deputato, è pertanto necessario aggiornare di conseguenza tale importo mensile massimo.

(4)

A tale riguardo, la Commissione ha fissato il tasso di adeguamento per il periodo gennaio-giugno 2022 al 2,4 %. Pertanto, l’importo mensile massimo rimborsabile per i collaboratori che prestano assistenza parlamentare dovrebbe essere portato a 26 734 EUR con effetto dal 1o gennaio 2022.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

all’articolo 33 delle misure di attuazione, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 34 è fissato a 26 734 EUR con effetto dal 1o gennaio 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.