21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 120/14 |
DECISIONE (PESC) 2022/661 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2022
che modifica la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1). |
(2) |
Nelle conclusioni del 17 luglio 2017 il Consiglio ha affermato che l’Unione prenderà in considerazione altre risposte adeguate alle azioni della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») che compromettono il regime globale di non proliferazione e disarmo, segnatamente tramite misure restrittive autonome supplementari. |
(3) |
Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2397 (2017), con la quale ha ribadito che la RPDC non deve effettuare ulteriori lanci che utilizzano la tecnologia di missili balistici o test nucleari e deve astenersi da qualsiasi altra provocazione; deve sospendere immediatamente tutte le attività connesse al suo programma di missili balistici e, in tale contesto, ripristinare i propri impegni assunti in precedenza riguardo a una moratoria su tutti i lanci di missili; deve abbandonare immediatamente tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile e cessare immediatamente tutte le attività connesse; e deve abbandonare qualsiasi altro programma esistente legato alle armi di distruzione di massa e ai missili balistici in modo completo, verificabile e irreversibile. |
(4) |
Il 24 marzo 2022 la RPDC ha lanciato un missile balistico intercontinentale. La RPDC ha lanciato missili in almeno dodici occasioni tra il 5 gennaio e il 24 marzo 2022. |
(5) |
Il 25 marzo 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui condanna il lancio, il 24 marzo 2022, di un missile balistico intercontinentale da parte della RPDC — il che costituisce una violazione di numerose UNSCR e una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e regionali. Tale dichiarazione ha anche invitato la RPDC ad astenersi da qualsiasi ulteriore azione che possa aumentare le tensioni internazionali o regionali e a conformarsi alle UNSCR pertinenti abbandonando, in modo completo, verificabile e irreversibile, tutte le sue armi nucleari, le altre armi di distruzione di massa, i programmi relativi ai missili balistici e i programmi nucleari esistenti e cessando immediatamente tutte le attività connesse. L’alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l’Unione è pronta a porre in atto e integrare, se necessario, qualsiasi azione eventualmente intrapresa dall’UNSC in risposta al lancio, il 24 marzo 2022, di un missile balistico intercontinentale. |
(6) |
In considerazione del proseguimento delle attività connesse ai missili balistici da parte della RPDC in violazione e palese inosservanza delle pertinenti UNSCR, otto persone e quattro entità dovrebbero essere inserite negli elenchi delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).
ALLEGATO
Gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come segue:
1) |
nell’allegato II, rubrica «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottorubrica «A. Persone», sono aggiunte le voci seguenti:
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2) |
nell’allegato III, rubrica «Elenco delle persone di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottorubrica «A. Persone», sono aggiunte le seguenti voci:
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3) |
nell’allegato III, rubrica «Elenco delle persone di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottorubrica «B. Entità», sono aggiunte le voci seguenti:
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