13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 116/8


DECISIONE (PESC) 2022/628 DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/266 (1).

(2)

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina.

(3)

Con le sue azioni militari illegali, la Russia viola palesemente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come anche il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite.

(4)

In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il Consiglio ritiene opportuno che, in linea con il diritto internazionale umanitario, l'azione umanitaria basata su principi svolta da attori umanitari imparziali in risposta alle esigenze umanitarie della popolazione civile ucraina sia portata avanti in Ucraina, anche nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.

(5)

Il Consiglio ritiene pertanto che determinate categorie chiaramente definite di organismi, persone, entità, organizzazioni e agenzie debbano essere esentate dalle restrizioni allo scambio di beni e tecnologie da utilizzare in taluni settori, alla fornitura di specifici servizi e assistenza relativamente a detti beni e tecnologie e alla fornitura di servizi relativi a infrastrutture in taluni settori, ove necessario per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.

(6)

Inoltre, e allo stesso scopo, il Consiglio ritiene anche opportuna l'introduzione di un meccanismo di deroga per le attività umanitarie non rientranti nella suddetta esenzione.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/266,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/266 è così modificata:

1)

all'articolo 6, sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a:

a)

organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk;

b)

organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk;

c)

organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk; o

d)

agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.

ter.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 2 bis e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché la fornitura di servizi e assistenza di cui al paragrafo 2, dopo aver accertato che tali beni, le tecnologie, i servizi e assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.»;

2)

all'articolo 7, sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a:

a)

organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk;

b)

organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk;

c)

organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk; o

d)

agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.

ter.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 bis e in deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza e servizi di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).