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8.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 111/81 |
DECISIONE (PESC) 2022/579 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2022
che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1), relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. |
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(2) |
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese, anche a partire dal territorio della Bielorussia, che rappresenta una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. |
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(3) |
Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/356 (2), che ha modificato il titolo della decisione 2012/642/PESC e introdotto ulteriori misure restrittive in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina. |
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(4) |
Nelle conclusioni del 24 marzo 2022, il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione rimane pronta a procedere rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire l'aggressione. |
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(5) |
Alla luce della gravità della situazione, è opportuno vietare la vendita di valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro e vietare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro. |
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(6) |
È altresì opportuno vietare alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia di trasportare merci su strada nel territorio dell'Unione, anche in transito. |
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(7) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tale misura. |
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(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
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1) |
all'articolo 2 quatervicies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia.»; |
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2) |
l'articolo 2 quinvicies è sostituito dal seguente: «Articolo 2 quinvicies 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, purché tali vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per:
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3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 septvicies 1. Alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia è fatto divieto di trasportare merci su strada nel territorio dell'Unione, anche in transito. 2. Il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano posta nell'ambito del servizio universale. 3. Fino al 16 aprile 2022 il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, se il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Bielorussia se hanno accertato che tale trasporto è necessario per:
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal loro rilascio.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
(2) Decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103).