8.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109/67 |
DECISIONE (PESC) 2022/574 DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 2022
che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/809 (1), che prevede, per i progetti di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui al suo articolo 3, paragrafo 3. |
(2) |
Il 16 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/795 (2), che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prorogandone il periodo di attuazione fino al 10 agosto 2021. |
(3) |
Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1025 (3), che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prorogandone il periodo di attuazione fino al 25 aprile 2022. |
(4) |
Il 15 febbraio 2022 l’ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809, ha chiesto di prorogare di ulteriori dieci mesi il periodo di attuazione di tale decisione. La proroga richiesta dovrebbe consentire all’UNODA di continuare a fornire assistenza agli Stati membri delle Nazioni Unite che attuano la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR 1540»), di contribuire ulteriormente a un esame globale in corso, di continuare a fornire assistenza al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dall’UNSCR 1540 fino allo scadere del suo attuale mandato, che è stato prorogato fino al 30 novembre 2022, e di attenuare le perdite derivanti dalla mancata realizzazione dei restanti progetti dovuta alla pandemia di COVID-19. |
(5) |
Il proseguimento dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809 non ha implicazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie fino al 25 febbraio 2023. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/809, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/809 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 25 febbraio 2023.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. DENORMANDIE
(1) Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 39).
(2) Decisione (PESC) 2020/795 del Consiglio, del 16 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 193 del 17.6.2020, pag. 14).
(3) Decisione (PESC) 2021/1025 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/809, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 22).