8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/67


DECISIONE (PESC) 2022/574 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2022

che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/809 (1), che prevede, per i progetti di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui al suo articolo 3, paragrafo 3.

(2)

Il 16 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/795 (2), che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prorogandone il periodo di attuazione fino al 10 agosto 2021.

(3)

Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1025 (3), che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prorogandone il periodo di attuazione fino al 25 aprile 2022.

(4)

Il 15 febbraio 2022 l’ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809, ha chiesto di prorogare di ulteriori dieci mesi il periodo di attuazione di tale decisione. La proroga richiesta dovrebbe consentire all’UNODA di continuare a fornire assistenza agli Stati membri delle Nazioni Unite che attuano la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR 1540»), di contribuire ulteriormente a un esame globale in corso, di continuare a fornire assistenza al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dall’UNSCR 1540 fino allo scadere del suo attuale mandato, che è stato prorogato fino al 30 novembre 2022, e di attenuare le perdite derivanti dalla mancata realizzazione dei restanti progetti dovuta alla pandemia di COVID-19.

(5)

Il proseguimento dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809 non ha implicazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie fino al 25 febbraio 2023.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/809,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/809 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 25 febbraio 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. DENORMANDIE


(1)  Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 39).

(2)  Decisione (PESC) 2020/795 del Consiglio, del 16 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 193 del 17.6.2020, pag. 14).

(3)  Decisione (PESC) 2021/1025 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/809, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 22).