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8.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109/64 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/572 DEL CONSIGLIO
del 4 aprile 2022
relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. |
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(2) |
L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un’esperienza pilota. |
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(3) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
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(4) |
La Grecia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV). |
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(5) |
La Grecia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi. |
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(6) |
Una visita di valutazione ha avuto luogo in Grecia e il gruppo di valutazione neerlandese e cipriota ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio. |
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(7) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota in materia di scambio di DIV. |
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(8) |
Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Grecia aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. |
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(9) |
Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, la Grecia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI. |
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(10) |
L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. |
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(11) |
Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI. |
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(12) |
La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Grecia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
R. BACHELOT-NARQUIN
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).