6.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 107/80


DECISIONE (UE) 2022/550 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione, nel secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio, riguardo all’adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.

(2)

Ai sensi della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione («COP») alla prima riunione, le parti dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.

(3)

Nel corso della terza riunione del 25-29 novembre 2019, la COP ha adottato la decisione MC-3/5 che stabilisce soglie per i rifiuti costituiti da mercurio o da composti di mercurio o contenenti mercurio o composti di mercurio, di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, e che impone al gruppo di esperti tecnici, istituito dalla COP nella seconda riunione del 19-23 novembre 2018, di stabilire soglie per i rifiuti contaminati da mercurio o composti di mercurio («rifiuti contaminati da mercurio»), anche per gli sterili delle attività minerarie, se non provenienti dall’estrazione primaria di mercurio.

(4)

Nel secondo segmento della quarta riunione della COP, che si terrà il 21-25 marzo 2022, è prevista l’adozione di una decisione («la decisione proposta») sulle soglie per i rifiuti contaminati da mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, che definirebbero di conseguenza l’ambito di applicazione dell’articolo 11 della convenzione per tali rifiuti. I rifiuti contaminati da mercurio che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione dovrebbero essere soggetti a una gestione ecologicamente corretta in virtù dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di COP, in quanto la decisione proposta, se approvata, avrà effetti giuridici perché le parti della convenzione dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli.

(6)

L’Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni della convenzione e al lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-3/5 e che ha portato alla decisione proposta.

(7)

L’acquis dell’Unione impone già che tutti i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, compresi i rifiuti contaminati da mercurio, siano gestiti senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente, indipendentemente dal loro tenore di mercurio.

(8)

È opportuno che l’Unione sostenga l’adozione di una decisione della COP soltanto se coerente con l’acquis dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione è di sostenere l’adozione di una decisione sulle soglie per i rifiuti contaminati da mercurio coerente con l’acquis dell’Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. POMPILI


(1)  Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).