25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 98/82


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/482 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2022

relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 1530]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 gennaio 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa).

(2)

Gli obiettivi dell’iniziativa così come formulati dagli organizzatori nell’allegato della stessa sono «ottenere l’introduzione di un divieto in tutta l’UE riguardante: a) la detenzione e l’abbattimento di animali allo scopo esclusivo o principale di produrre pellicce; b) l’immissione sul mercato dell’UE di pellicce di allevamento e di prodotti che le contengono».

(3)

Un allegato e un documento complementare forniscono informazioni aggiuntive sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa, definendo e illustrando nel dettaglio i motivi per sostenere l’abolizione dell’allevamento di animali da pelliccia. Gli organizzatori sostengono che tale pratica sia intrinsecamente crudele, poiché gli animali allevati sono ancora per la maggior parte fondamentalmente selvatici, e nel contempo che una netta maggioranza dei cittadini dell’Unione desideri l’abolizione di tali allevamenti. L’allevamento di animali da pelliccia costituisce un rischio per la salute animale e quella umana, e anche per la biodiversità autoctona. Gli organizzatori menzionano le iniziative di alcuni Stati membri volte ad eliminare la produzione di pellicce a livello nazionale. Allo stesso tempo le divergenze nazionali provocano una distorsione del mercato interno dell’UE, tale da giustificare a loro avviso l’introduzione di un divieto assoluto in tutta l’UE a norma dell’articolo 114 TFUE. Sostengono inoltre che la commercializzazione delle pellicce di allevamento e dei prodotti che le contengono non dovrebbe essere autorizzata nell’Unione.

(4)

Per quanto riguarda l’obiettivo di ottenere l’introduzione di un divieto in tutta l’UE riguardante l’allevamento di animali da pelliccia e la commercializzazione delle pellicce nell’Unione, nella misura in cui miri a migliorare il funzionamento del mercato interno, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell’articolo 114 TFUE. Inoltre, per quanto riguarda specificamente l’obiettivo di ottenere il divieto dell’allevamento di animali da pelliccia in tutta l’UE, è possibile adottare un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati per le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

(5)

Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(6)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell’eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(7)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(8)

L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(9)

È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa).

(10)

La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può assolutamente essere considerato rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa).

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa), rappresentato da Elise FLEURY e Agnese MARCON in qualità di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2022

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Il vicepresidente


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.