25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 98/76


DECISIONE (UE) 2022/481 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione di una decisione sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 1994 con decisione 94/800/CE del Consiglio (1), l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), che è entrato in vigore il 1o gennaio 1995.

(2)

A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

(3)

A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le funzioni della Conferenza dei ministri sono esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.

(4)

A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, gli organismi dell'OMC di prassi adottano le decisioni all'unanimità.

(5)

Nel dicembre 2013, la nona sessione della Conferenza dei ministri dell'OMC ha adottato una decisione dei ministri relativa all'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) («intesa sui contingenti tariffari»). L'intesa sui contingenti tariffari disciplina la gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli.

(6)

Il paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari prevede l'avvio di un riesame dell'intesa sui contingenti tariffari entro quattro anni dalla sua adozione, tenendo conto dell'esperienza acquisita fino a quel momento. L'obiettivo del riesame è promuovere un processo di costante miglioramento dell'utilizzo dei contingenti tariffari.

(7)

In conformità del paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari, nel 2018 il comitato per l'agricoltura ha proceduto al riesame dell'intesa sui contingenti tariffari. Nel dicembre 2019 i risultati del riesame sono stati presentati alla riunione del Consiglio generale dell'OMC sotto forma di relazione del comitato per l'agricoltura (documento n. G/AG/29 del 31 ottobre 2019).

(8)

Il 9 novembre 2021 il presidente del comitato per l'agricoltura ha presentato la sua relazione sui negoziati e un progetto di decisione, figuranti nel documento G/AG/32. Allo stesso tempo, il comitato per l'agricoltura ha presentato il progetto di decisione riportato in allegato alla relazione contenuta nel documento G/AG/32 («progetto di decisione») al Consiglio generale per esame e successiva trasmissione alla 12a Conferenza dei ministri per l'adozione definitiva, osservando tuttavia che alcuni membri dell'OMC non avevano ancora completato le consultazioni interne in materia.

(9)

A causa del rinvio della 12a Conferenza dei ministri dell'OMC, il comitato per l'agricoltura ha convenuto di proporre una proroga di tre mesi del termine (vale a dire fino al 31 marzo 2022) al fine di perfezionare una decisione sul riesame.

(10)

Nella riunione straordinaria del Consiglio generale del 15 dicembre 2021 i membri dell'OMC hanno concordato la proroga di tre mesi del termine, fino al 31 marzo 2022.

(11)

Si prevede che il Consiglio generale dell'OMC sarà invitato entro il 31 marzo 2022, o successivamente nel 2022 in caso di ulteriore proroga del termine, a valutare l'adozione del progetto di decisione, eventualmente con alcune modifiche a seguito dei negoziati.

(12)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC, in quanto la decisione da adottare sara' vincolante per l'Unione.

(13)

Il progetto di decisione contiene raccomandazioni per il futuro funzionamento del meccanismo di sottoutilizzo dei contingenti tariffari che, se accettabili per tutti i membri dell'OMC, potrebbero concludere il riesame. L'adozione del progetto di decisione comporterebbe la decadenza delle disposizioni dell'intesa che esonerano gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo dal meccanismo di sottoutilizzo, il che favorisce gli interessi dell'Unione.

(14)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, nel Consiglio generale dell'OMC l'Unione è rappresentata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in ogni riunione che si tenga entro il 31 marzo 2022 o oltre tale data in caso di ulteriore proroga del termine è la seguente: sostenere un risultato basato sul consenso al fine di adottare una decisione che concluda il riesame del funzionamento della decisione della Conferenza dei ministri dell'OMC del 7 dicembre 2013 relativa all'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, come definito all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39), e che renda inoperativi i paragrafi da 13 a 15 e l'allegato B di tale decisione, come indicato nel progetto di decisione di cui all'allegato della relazione contenuta nel documento n. G/AG/32 , acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio generale dell'OMC possono concordare modifiche minori del progetto di decisione di cui all'allegato della relazione contenuta nel documento n. G/AG/32, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).


COMITATO PER L'AGRICOLTURA

G/AG/32

11 novembre 2021

RIESAME DEL FUNZIONAMENTO DELLA DECISIONE DI BALI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO GENERALE

1.1.

Nel dicembre 2013, a Bali, in occasione della nona sessione della Conferenza dei ministri, questi ultimi hanno adottato la decisione relativa all'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products («intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli»), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) (di seguito «decisione»). La decisione prevedeva inoltre l'avvio, entro la fine del 2017, del riesame del suo funzionamento al fine di migliorare il tasso di utilizzo dei contingenti tariffari. Conformemente ai paragrafi da 13 a 14 della decisione, era specificamente previsto che rientrasse nel riesame anche il futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo di cui all'allegato A della decisione.

1.2.

Il riesame si è concluso con l'approvazione da parte del Consiglio generale, nella riunione del 9 e 10 dicembre 2019, delle raccomandazioni del comitato per l'agricoltura figuranti nell'allegato 2 della relazione G/AG/29. Tuttavia durante la procedura di riesame 2017-2019 non è stato raggiunto alcun accordo di principio sulla questione del futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo. Al contrario, conformemente al paragrafo 1 delle raccomandazioni approvate figuranti nell'allegato 2 della relazione G/AG/29, i membri hanno convenuto di rinviare di due anni, vale a dire alla fine del 2021, il termine per una decisione sul paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo.

1.3.

Le raccomandazioni suggeriscono inoltre una potenziale frammentazione della decisione riconoscendo ad alcuni membri, elencati nell'allegato B della decisione, il diritto di cessare l'applicazione del paragrafo 4, qualora i membri non concordino sul futuro funzionamento di tale paragrafo. L'obiettivo di evitare l'esenzione per taluni membri, che potrebbe potenzialmente essere determinata dal mancato accordo sul futuro funzionamento del paragrafo 4 entro il termine convenuto, ha rappresentato per numerosi membri un'importante motivazione a trovare una soluzione accettabile su tale paragrafo nelle discussioni post 2019 in sede di comitato per l'agricoltura.

1.4.

Nel corso di tali discussioni, i membri hanno esaminato in dettaglio come funzionerebbe a livello pratico l'attuale paragrafo 4 durante la fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo. È stato osservato che nella fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo, conformemente all'attuale paragrafo 4, il membro importatore è tenuto a modificare il metodo di gestione dei contingenti tariffari passando alla gestione in base al criterio del «primo arrivato, primo servito» in dogana o a un sistema di licenze automatiche e incondizionate su richiesta, effettuando la scelta sulla base delle consultazioni con il o i membri esportatori interessati. Il metodo di gestione selezionato sarà quindi mantenuto per un periodo minimo di due anni, al termine del quale la questione verrà «chiusa» e indicata come tale nel registro del segretariato, a condizione che i tassi di utilizzo siano stati notificati tempestivamente per i due anni in questione.

1.5.

Conformemente all'ultima parte dell'attuale paragrafo 4, durante la fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo i membri importatori in via di sviluppo possono scegliere un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari o mantenere il metodo attuale. La scelta di un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari dovrà essere notificata al comitato per l'agricoltura nell'ambito del funzionamento del meccanismo di sottoutilizzo. Il metodo prescelto andrà mantenuto per un minimo di due anni e la questione verrà «chiusa» a condizione che il tasso di utilizzo sia aumentato in misura pari a due terzi degli incrementi annui descritti al paragrafo 3, lettera b), del meccanismo di sottoutilizzo.

1.6

l dibattito ha consentito ai membri di inquadrare meglio il principale punto critico individuato in relazione al futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo, ovvero il caso in cui un membro importatore in via di sviluppo non realizzi l'aumento richiesto del tasso di utilizzo dopo aver scelto di mantenere il metodo attuale di gestione dei contingenti tariffari o di applicare un metodo di gestione alternativo.

1.7.

Gli sforzi dei membri per raggiungere un accordo sul paragrafo 4 si sono concentrati principalmente sulla ricerca di possibili approcci per affrontare tale potenziale situazione pendente per i membri importatori in via di sviluppo per giungere alla «chiusura» della questione relativa al sottoutilizzo.

1.8.

Vi è stato un ampio sostegno a favore di un approccio basato su una proposta di testo presentata in via informale dalla Costa Rica, secondo cui un membro importatore in via di sviluppo che non rispettasse il tasso di utilizzo richiesto (vale a dire due terzi rispetto degli incrementi annui elencati al paragrafo 3, lettera b), del meccanismo di sottoutilizzo) dopo due anni nella fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo, avendo mantenuto il metodo di gestione attuale o applicando un metodo di gestione alternativo, sarebbe soggetto al requisito standard di cui alla prima frase del paragrafo 4, su richiesta del o dei membri esportatori interessati. In assenza di tale richiesta, la questione verrebbe indicata come «chiusa» dopo due anni nella fase conclusiva, anche se non è stato realizzato l'aumento richiesto del tasso di utilizzo. Questa proposta mira a garantire che una questione nella fase conclusiva del meccanismo giunga comunque a «chiusura» o «risoluzione».

1.9.

Un ulteriore punto sollevato più di recente in questo dibattito riguardava il rapporto tra gli obblighi derivanti dal meccanismo di sottoutilizzo e le disposizioni specifiche sulla gestione dei contingenti tariffari che un membro importatore può avere nel proprio elenco delle concessioni. I membri hanno in via generale riconosciuto che le concessioni e gli impegni degli elenchi hanno preminenza e che il ruolo della decisione e del relativo meccanismo di sottoutilizzo era quello di promuovere un'attuazione efficace degli impegni previsti, piuttosto che di modificarli. Nello specifico, i membri si sono basati sul paragrafo 5 del meccanismo di sottoutilizzo, che stabilisce esplicitamente una gerarchia tra gli obblighi derivanti dagli accordi interessati (che, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 7, del GATT del 1994 comprendono gli elenchi delle concessioni dei membri) e le disposizioni del meccanismo di sottoutilizzo, affermando che in caso di conflitto, prevalgono le disposizioni degli accordi interessati.

1.10.

Sulla base delle discussioni, il progetto di decisione proposto sul futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo (riportato nell'allegato della presente relazione) contiene i seguenti elementi:

i.

La suddivisione dell'attuale paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo in due parti al fine di chiarire il requisito «standard» [proposto paragrafo 4, lettera a)] e il trattamento speciale e differenziato [paragrafo 4, lettera b)];

ii.

le disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato contenute nell'attuale paragrafo 4 sono riprodotte, senza modifiche, nel proposto paragrafo 4, lettera b);

iii.

al fine di affrontare la situazione pendente nel caso in cui dopo due anni un membro importatore in via di sviluppo che ha mantenuto il metodo attuale di gestione dei contingenti tariffari o applica un metodo di gestione alternativo non abbia rispettato il tasso di utilizzo richiesto, il progetto di decisione propone di aggiungere un'opzione supplementare nell'ultima parte del paragrafo 4, lettera b), al fine di giungere alla «chiusura» della questione. Tale opzione prevederebbe che il membro importatore in via di sviluppo interessato applichi il requisito «standard» di cui alla prima parte dell'attuale paragrafo 4;

iv.

si propone una nuova nota a piè di pagina 6 per rispondere alle potenziali preoccupazioni che qualche membro ha espresso i in merito al rapporto tra gli obblighi derivanti dal meccanismo di sottoutilizzo e quelli contenuti negli elenchi delle concessioni dei membri importatori. Il paragrafo 5 del meccanismo di sottoutilizzo chiarisce già il rapporto tra gli obblighi derivanti dal meccanismo stesso e i diritti e gli obblighi dei membri ai sensi degli accordi interessati;

v.

poiché un accordo sul futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo porterebbe anche alla conclusione del riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa ai contingenti tariffari a norma dei paragrafi da 13 a 15 della decisione, il progetto di decisione propone di conseguenza di rendere inoperativi questi tre paragrafi e l'allegato B della decisione.

1.11.

Il paragrafo 14 della decisione prevede che le raccomandazioni del Consiglio generale in relazione al paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo prevedano il trattamento speciale e differenziato. A tale riguardo, il progetto di decisione contenente raccomandazioni per il futuro funzionamento del paragrafo 4 mantiene l'attuale disposizione sul trattamento speciale e differenziato nel testo proposto del paragrafo 4, lettera b), in quanto stabilisce che nella fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo un membro importatore in via di sviluppo può mantenere il metodo attuale di gestione dei contingenti tariffari o di applicare un metodo di gestione alternativo, e di giungere a risoluzione della questione dimostrando l'aumento richiesto del tasso di utilizzo. Tale opzione, come nell'attuale paragrafo 4 della decisione, rimane invariata. Qualora, nei due anni successivi, il membro importatore in via di sviluppo non realizzi l'aumento richiesto del tasso di utilizzo in tali circostanze, la decisione proposta può imporre a tale membro di applicare il requisito «standard» di cui alla prima parte dell'attuale paragrafo 4 (ossia «primo arrivato, primo servito» in dogana o sistema automatico di licenze). Si rileva che l'obbligo di applicare tale disposizione non è automatico, neppure dopo i due anni in questione; l'obbligo proposto si applicherebbe infatti solo su richiesta del membro o dei membri esportatori interessati. In assenza di tale richiesta, nonostante il membro importatore in via di sviluppo non abbia rispettato il tasso di utilizzo richiesto, la questione relativa al sottoutilizzo sarà indicata come «chiusa».

1.12.

Il 9 novembre 2021 il comitato per l'agricoltura ha ripreso la sua 99a riunione ordinaria per discutere il punto 2 D (i) dell'ordine del giorno rimasto in sospeso, relativo all'attuazione della decisione di Bali sulla gestione dei contingenti tariffari. In tale riunione il comitato ha deciso di trasmettere il progetto di decisione (1) allegato alla presente relazione al Consiglio generale per esame e successiva presentazione alla dodicesima Conferenza dei ministri per decisione dei ministri.


(1)  Alcuni membri hanno segnalato di aver bisogno di più tempo per consultare le proprie capitali.


ALLEGATO

La Conferenza dei ministri,

visto l'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (l'«accordo OMC»);

prendendo atto della decisione dei ministri del 7 dicembre 2013 relativa all'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, definita all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN(13)/39-WT/L/914) dell'11 dicembre 2013 (di seguito «decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari»);

ricordando le raccomandazioni del riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari di cui all'allegato 2 del documento G/AG/29, approvate dal Consiglio generale nella riunione del 9 e 10 dicembre 2019;

riconoscendo che il paragrafo 1 delle suddette raccomandazioni fissa il termine del 31 dicembre 2021 per una decisione sul futuro funzionamento dell'allegato A, paragrafo 4, della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari,

decide quanto segue:

1.

L'allegato A, paragrafo 4, della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari va inteso nel modo che segue:

4.a.

Il membro importatore fornisce quindi prontamente l'accesso senza ostacoli mediante uno dei seguenti metodi di gestione dei contingenti tariffari (2) ,'  (3): metodo basato esclusivamente sul criterio «primo arrivato, primo servito» (alla frontiera), oppure un sistema di licenze automatiche e incondizionate su richiesta nell'ambito del contingente tariffario. Nell'adottare una decisione su quale di queste due opzioni attuare, il membro importatore consulterà i membri esportatori interessati. Il metodo selezionato sarà mantenuto dal membro importatore per un periodo minimo di due anni, al termine del quale la questione verrà riportata nel registro del segretariato e indicata come «chiusa», a condizione che siano state presentate tempestivamente le per i due anni in questione.

4.b.

I paesi membri in via di sviluppo possono scegliere un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari o mantenere il metodo attuale. La scelta di un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari è notificata al comitato per l'agricoltura conformemente alle disposizioni del presente meccanismo. Il metodo selezionato è mantenuto dal membro importatore per un periodo minimo di due anni, al termine dei quali se il tasso di utilizzo è aumentato in misura pari a due terzi rispetto degli incrementi annui descritti al paragrafo 3, lettera b), la questione verrà riportata nel registro del segretariato e indicata come «chiusa». Su richiesta di un membro interessato, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), se al termine dei due anni il tasso di utilizzo non è aumentato in misura pari a due terzi degli incrementi annui descritti al paragrafo 3, lettera b). In assenza di richiesta, la questione è indicata come «chiusa».

2.

Di conseguenza, i paragrafi da 13 a 15 della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari e l'allegato B sono resi inoperativi.


(2)  Le azioni e le misure correttive adottate dal membro importatore non modificano né ostacolano i diritti di un membro in possesso di un'assegnazione specifica per paese per il contingente tariffario in questione rispetto all'assegnazione specifica per paese.

(3)  In caso di conflitto prevalgono, per quanto riguarda tale conflitto, le disposizioni specifiche relative ai regimi d'importazione di contingenti tariffari di cui nell'elenco delle concessioni del membro importatore.