15.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 87/56


DECISIONE (PESC) 2022/430 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(4)

Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.

(5)

In vista della gravità della situazione, e in risposta all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive. In particolare è opportuno vietare tutte le operazioni con determinate imprese statali. È altresì opportuno vietare la prestazione di servizi di rating del credito, come anche la fornitura dell'accesso a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito, a qualsiasi persona o entità russa. Inoltre è opportuno rendere più rigorose le restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso nonché di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, nonché ampliare l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia che sono oggetto di tali restrizioni. È altresì opportuno vietare nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia nonché introdurre ampie restrizioni sulle esportazioni di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria dell'energia in Russia, ad eccezione dell'industria nucleare e del settore a valle del trasporto dell'energia. È infine opportuno introdurre ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso.

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis bis

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

a)

una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la Banca centrale russa hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la Banca centrale russa hanno altre relazioni economiche sostanziali;

b)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato X; oppure

c)

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a:

a)

operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione;

b)

operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato X è un azionista di minoranza.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 octies

1.   A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

2.   A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.»;

3)

all'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

i)

l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare;

ii)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore aeronautico o spaziale; oppure

iii)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6.»;

4)

all'articolo 3 bis, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

i)

l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare;

ii)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore aeronautico o spaziale; oppure

iii)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6.»;

5)

all'articolo 3 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati all'allegato IV, in deroga agli articoli 3 e 3 bis della presente decisione e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 bis della presente decisione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato:

a)

che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure

b)

che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.»;

6)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, determinati beni e tecnologie adatti a determinate categorie di progetti di prospezione e produzione, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.   È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o alla fornitura di assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:

a)

il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; o

b)

la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

5.   I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo che sia registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.

6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:

a)

ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; o

b)

ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

7.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio.»;

7)

l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis

1.   È vietato:

a)

acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

b)

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c)

creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

d)

prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

a)

essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

b)

essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell’energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

3.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.»;

(8)

all'articolo 4 septies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo assiste la Commissione e gli Stati membri nel garantire l'attuazione e il rispetto dell’articolo 4 sexies. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati dagli operatori aerei che indichino l'intenzione di svolgere attività sul territorio dell'Unione che costituiscano una violazione della presente decisione, in modo tale che il pilota non sia autorizzato a volare.»;

9)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 decies

1.   È vietato:

a)

importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici se:

i)

sono originari della Russia; oppure

ii)

sono stati esportati dalla Russia;

b)

acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici situati in Russia o originari della Russia;

c)

trasportare i prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché le assicurazioni e le riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 4 undecies

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni di lusso a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

4.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.»;

10)

all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

persone giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX o X, ovvero richiamati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o c), all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) o c), all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) o d), all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) o c), all'articolo 1 bis, lettera a), b) o c), all'articolo 1 bis bis, lettera b) o c), all'articolo 1 sexies ovvero all'articolo 1 octies;»;

11)

gli allegati sono modificati secondo quanto stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


ALLEGATO

1)   

Nell'allegato VI della decisione 2014/512/PESC sono inserite le voci seguenti:

 

«Cantieri navali dell'Amur PJSC (Amur Shipbuilding Factory PJSC)

 

Centro di cantieristica e riparazioni navali AO JSC (AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC)

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Centro di competenze tecnologiche radiofoniche (Center for Technological Competencies in Radiophtonics)

 

Istituto centrale di ricerca e sviluppo di Tsiklon (Central Research and Development Institute Tsiklon)

 

Crocus Nano Electronics

 

Centro di riparazioni navali Dalzavod (Dalzavod Ship-Repair Center)

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

Element JSC (JSC Element)

 

Pellah-Mash JSC (JSC Pella-Mash)

 

Cantieri navali Vympel JSC (JSC Shipyard Vympel)

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Fabbrica meccanica Miass (Miass Machine-Building Factory)

 

Centro di ricerca e sviluppo in microelettronica di Novosibirsk (Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk)

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Cantieri navali Nerpa (Nerpa Shipyard)

 

NM-Tekh

 

Cantieri navali di Novorossiysk JSC (Novorossiysk Shipyard JSC)

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Associazione produttiva Strela (Production Association Strela)

 

Radioavtomatika

 

Centro di ricerca Module (Research Center Module)

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Istituto di ricerca scientifica di chimica applicata (Scientific Research Institute of Applied Chemistry)

 

Istituto di ricerca scientifica di elettronica (Scientific Research Institute of Electronics)

 

Istituto di ricerca scientifica sui sistemi ipersonici (Scientific Research Institute of Hypersonic Systems)

 

Istituto di ricerca scientifica NII Submikron (Scientific Research Institute NII Submikron)

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Cantieri navali Severnaya Verf (Severnaya Verf Shipbuilding Factory)

 

Centro di manutenzione navale Zvezdochka (Ship Maintenance Center Zvezdochka)

 

Area governativa statale di collaudo scientifico dei sistemi aerei (GkNIPAS) (State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS))

 

Ufficio statale di progettazione meccanica Raduga Bereznya (State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya)

 

Centro scientifico statale AO GNTs RF—FEI A.I. (State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I.) Istituto di fisica energetica Leypunskiy (Leypunskiy Physico-Energy Institute)

 

Istituto statale di ricerca scientifica di meccanica Bakhirev (GosNIImash) (State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash))

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

"Cantiere 35" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard")

 

"Cantiere Astrakhan" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard")

 

"Ufficio centrale di progettazione Aysberg" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau")

 

"Cantieri navali baltici" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory")

 

"Impianto Krasnoye Sormovo OJSC" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC")

 

"SC Zvyozdochka" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "SC Zvyozdochka")

 

"Cantieri navali pribaltici Yantar" della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar")

 

"Ufficio tecnologico di ricerca scientifica e progettazione di Onega" della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega")

 

"Cantieri navali Sredne-Nevsky" della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky")

 

Istituto uralico di ricerca scientifica sui materiali compositi (Ural Scientific Research Institute for Composite Materials)

 

Ufficio uralico di progettazione Detal (Urals Project Design Bureau Detal)

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Cantieri navali Yaroslavl (Yaroslavl Shipbuilding Factory)

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring»;

2)   

nella decisione 2014/512/PESC è aggiunto l'allegato X seguente:

«ALLEGATO X

ELENCO DELLE IMPRESE STATALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 bis bis

OPK OBORONPROM

CORPORAZIONE AERONAUTICA UNITA (UNITED AIRCRAFT CORPORATION)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (CORPORAZIONE STATALE RUSSA PER LA TECNOLOGIA - RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

PO SEVMASH JSC (JSC PO SEVMASH)

SOVCOMFLOT

CORPORAZIONE CANTIERISTICA UNITA (UNITED SHIPBUILDING CORPORATION)».