10.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/60


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/407 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2022

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 19,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione (2), la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie nella Repubblica di Turchia («l’inchiesta iniziale»).

(2)

Il 4 giugno 2018, in seguito a un riesame intermedio parziale riguardante la sovvenzione di tutti i produttori esportatori, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione (3), la Commissione ha deciso di mantenere le misure stabilite nell’inchiesta iniziale.

(3)

La Commissione ha appurato che la modifica della legislazione turca in materia di sovvenzioni ai produttori di trote, oggetto del riesame, non giustificava la rettifica dei dazi compensativi applicati a tutti i produttori di trote della Turchia. È stato tuttavia osservato che l’impatto della modifica legislativa era diverso a livello delle singole società (4).

(4)

Il 15 maggio 2020, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione (5), la Commissione ha modificato il livello del dazio compensativo per quanto riguarda un produttore esportatore.

(5)

Il 20 maggio 2021, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione (6), la Commissione ha deciso di mantenere il livello dei dazi compensativi stabiliti nell’inchiesta iniziale, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/658.

(6)

Essa ha constatato che la scadenza delle misure in vigore avrebbe comportato il persistere delle sovvenzioni, in quanto le esportazioni sovvenzionate del prodotto in esame verso l’Unione sarebbero proseguite in volumi considerevoli. Inoltre, tenuto conto dell’enorme capacità inutilizzata in Turchia, dell’attrattiva del mercato dell’Unione, dei livelli dei prezzi delle importazioni dalla Turchia e del loro probabile impatto sull’industria dell’Unione, vi era il rischio della persistenza del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

(7)

Infine si è stabilito che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore.

(8)

I dazi compensativi definitivi attualmente in vigore sono compresi tra l’1,5 % e il 9,5 %.

1.2.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(9)

Il 29 maggio 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale del dazio compensativo in vigore a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037, presentata dal produttore esportatore Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi («il richiedente»). La domanda di riesame intermedio parziale si limitava alla verifica delle pratiche di sovvenzione per quanto concerneva il richiedente.

(10)

Il 5 febbraio 2021 la Commissione europea ha avviato un riesame intermedio delle misure compensative applicabili alle importazioni nell’Unione di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia («il paese interessato») a norma dell’articolo 19 del regolamento di base. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura») (7).

(11)

Il richiedente ha sostenuto che le circostanze che giustificano le misure compensative in vigore sembrano essere cambiate e sono di carattere duraturo per quanto riguarda il richiedente.

1.3.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(12)

Il riesame relativo alle sovvenzioni del richiedente ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

1.4.   Parti interessate

(13)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare al riesame. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori e le associazioni noti dell’Unione, nonché il governo del paese interessato in merito all’apertura del riesame e li ha invitati a partecipare.

(14)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.1.   Risposte al questionario e visite di verifica

(15)

La Commissione ha inviato questionari al richiedente e alle autorità del paese interessato.

(16)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario sia dal richiedente che dalle autorità del paese interessato.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(17)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss):

vive, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l’una, oppure

fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate:

intere (con testa), con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l’una, oppure

senza testa, con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l’una, oppure

in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l’uno,

originarie della Repubblica di Turchia e attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 e 0305430011) («il prodotto oggetto del riesame»).

(18)

Come nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha rilevato che il prodotto ittico prodotto in Turchia ed esportato nell’Unione e il prodotto ittico prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, nonché gli stessi usi finali fondamentali. Sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   RITIRO DELLA DOMANDA

(19)

Nella sua lettera alla Commissione del 30 novembre 2021, il richiedente ha ritirato la sua domanda di riesame intermedio.

(20)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(21)

Dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe stata contraria all’interesse dell’Unione.

(22)

Il 20 settembre 2021 la Commissione europea ha inoltre aperto un riesame intermedio delle misure compensative applicabili alle importazioni nell’Unione di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (8). In questo contesto saranno quindi riesaminate le misure antisovvenzioni attualmente in vigore per tutti i produttori esportatori.

4.   CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(23)

La Commissione ha pertanto ritenuto che il procedimento di riesame intermedio parziale dovesse essere chiuso senza la necessità di determinare formalmente l’esistenza di un significativo cambiamento duraturo e delle pratiche di sovvenzione del richiedente.

(24)

Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni.

(25)

Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.

(26)

La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia, per quanto riguarda il richiedente e attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 e 0305430011), è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 14).

(4)  Considerando 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione del 20 maggio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 5).

(7)  GU C 40 del 5.2.2021, pag. 12.

(8)  GU C 380 del 20.9.2021, pag. 15.