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10.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 83/44 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/404 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di governo — sistemi del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti oggetto di tali norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all’allegato I della stessa. |
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(2) |
Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I della medesima direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(3) |
Con la suddetta decisione di esecuzione si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione (5). |
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(4) |
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 8847:2017 per apparecchi di governo — sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia), che aveva sostituito la precedente norma armonizzata EN ISO 8847:2004 e il cui riferimento è stato pubblicato con la comunicazione 2017/C 435/06 della Commissione (6). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN ISO 8847:2021. |
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(5) |
La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità della norma rivista dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736. |
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(6) |
La norma EN ISO 8847:2021 specifica i requisiti per la progettazione, l’installazione e la prova dei sistemi di governo del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia) su imbarcazioni di piccole dimensioni con o senza motore di propulsione e su imbarcazioni di piccole dimensioni con motore fuoribordo fino a una potenza totale di 37 kW inclusi. |
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(7) |
La norma EN ISO 8847:2021 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 1, e nell’allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(8) |
La norma EN ISO 8847:2021 sostituirà la norma EN ISO 8847:2017. |
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(9) |
È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma EN ISO 8847:2017 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(10) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alla versione rivista della norma armonizzata EN ISO 8847:2017, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma. |
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(11) |
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN ISO 8847:2021 sia incluso in tale allegato. |
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(12) |
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN ISO 8847:2017 sia incluso in tale allegato. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919. |
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(14) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:
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1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione; |
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2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).
(3) Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
(4) Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).
(5) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1).
(6) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 435 del 15.12.2017, pag. 144).
ALLEGATO I
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la voce seguente:
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N. |
Riferimento della norma |
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«44. |
EN ISO 8847:2021 |
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Unità di piccole dimensioni — Apparecchio di governo — Sistema del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia)». |
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la voce seguente:
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N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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«37. |
EN ISO 8847:2017 Unità di piccole dimensioni — Apparecchio di governo — Sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia) |
10 settembre 2023». |