4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 69/117


DECISIONE (UE) 2022/368 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 febbraio 2022

che modifica la decisione (UE) 2015/2218 sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2022/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1)

Il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 (2) della Commissione ha stabilito criteri qualitativi e quantitativi per individuare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente. Ha altresì stabilito una procedura mediante cui un ente può determinare che, sebbene un membro del personale soddisfi i criteri quantitativi, si ritiene che le sue attività professionali non abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, e sulla base di tale determinazione può notificare all’autorità competente o richiederne l’autorizzazione per escludere il membro del personale interessato dalla presunzione che le sue attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente. La BCE, incaricata di garantire che gli enti sottoposti alla sua vigilanza diretta applichino le norme sull’individuazione del personale in modo coerente tale da salvaguardare l’accuratezza di tale individuazione, ha adottato la decisione (UE) 2015/2218 della Banca centrale europea (BCE/2015/38) (3) per chiarire la procedura di esclusione dei membri del personale di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.

2)

A seguito delle modifiche alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 è stato abrogato per gli enti creditizi e sostituito il 14 giugno 2021 dal regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione (5), che rispecchia nuove proposte di norme tecniche di regolamentazione per definire i concetti di responsabilità manageriali, funzioni di controllo, unità operativa/aziendale rilevante e impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale e per individuare i membri del personale o le categorie di personale di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/36/UE. Il regolamento delegato (UE) 2021/923 elimina altresì la procedura di notifica e stabilisce criteri per la valutazione delle circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/923.

3)

Al fine di garantire la certezza del diritto per gli enti creditizi che hanno presentato notifiche e domande ai sensi del regolamento delegato (UE) 604/2014 o richieste di approvazione preventiva ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/923 prima dell’entrata in vigore della presente decisione, è necessario stabilire misure transitorie.

4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) è modificata come segue:

1.

l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce gli obblighi procedurali per la richiesta di approvazione preventiva che gli enti creditizi vigilati presentano alla BCE al fine di escludere membri del personale o categorie di personale dalla presunzione di essere personale identificato in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 2021/923 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (GU L 203, 9.6.2021, pag. 1).»;"

2.

all'articolo 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

per «personale identificato» si intendono: a) tutti i membri del personale e le categorie di personale di un ente creditizio vigilato le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio e che sono precisati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE; e b) tutti gli altri membri del personale e le categorie di personale che non sono espressamente precisati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e le cui attività professionali abbiano un impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato comparativamente altrettanto rilevante di quello dei membri del personale o delle categorie di personale di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/923.»;

3.

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Una richiesta di approvazione preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 deve contenere le seguenti informazioni relative alla fine dell’esercizio finanziario precedente e all'esercizio finanziario in corso:»;

b)

le lettere e) ed f) del paragrafo 1 sono sostituite dalle seguenti:

«e)

il numero dei membri del personale identificato in base ai criteri qualitativi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 2021/923;»;

«f)

il numero dei membri del personale identificato esclusivamente in base ai criteri quantitativi stabiliti nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/36/UE e nell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 2021/923, unitamente all'indicazione della categoria, tra quelle specificate nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/36/UE o nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) n. 2021/923, alla quale appartiene ciascun membro del personale identificato;»;

c)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 deve contenere le seguenti informazioni per ciascun membro del personale per cui è effettuata la richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/923:»;

d)

la lettera d) del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

«d)

l'ammontare totale della remunerazione in euro e il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione attribuita al membro del personale nell'anno di riferimento;»;

e)

Ia lettera f) del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

«f)

i criteri quantitativi in base ai quali il membro del personale è stato valutato come personale identificato [articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento delegato (UE) n. 2021/923];»;

f)

la lettera g) del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

«g)

i criteri in base ai quali è richiesta l’approvazione preventiva ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 per quanto riguarda il membro del personale [articolo 6, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento delegato (UE) 2021/923].»;

g)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 deve contenere la relazione annuale di valutazione da parte dell'audit, interno o esterno, sul processo di individuazione del personale identificato e sui suoi risultati, per quanto riguarda ciascun membro del personale per cui è effettuata una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923.»;

4.

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Documentazione richiesta per dimostrare che il membro del personale o la categoria di personale esercitano esclusivamente attività professionali e hanno poteri esclusivamente in un’unità operativa/aziendale che non è un’unità operativa/aziendale rilevante»;

b)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Nel presentare una richiesta di approvazione preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che un membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, esercitano esclusivamente attività professionali e hanno poteri in unità operative/aziendali che non sono unità operative/aziendali rilevanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/923:»;

c)

al paragrafo 1, è inserita la seguente lettera d bis):

«d bis)

una dichiarazione che giustifichi le ragioni per cui si ritiene che un’unità operativa/aziendale non abbia altrimenti un impatto sostanziale sul capitale interno dell'ente creditizio vigilato;»;

d)

la lettera e) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«e)

una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che soddisfa i criteri stabiliti nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/923, sebbene il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, eserciti attività professionali in un'unità operativa/aziendale non rilevante;»;

e)

Ia lettera f) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«f)

una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi stabiliti nelle lettere a) e b) dell’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e nell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/923;»;

f)

al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

una dichiarazione dettagliata ed esaustiva, esplicativa delle ragioni per cui l’unità operativa/aziendale non è una funzione essenziale come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) ovvero come definita in qualsiasi atto delegato che la Commissione può adottare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva.

(*2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, 12.6.2014, pag. 190).»;"

5.

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Documentazione richiesta per dimostrare che le attività professionali di un membro del personale o di una categoria di personale non hanno impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante»;

b)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Nel presentare una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che le attività professionali di un membro del personale, o di una categoria di personale cui questo appartiene, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/923;»;

c)

la lettera c) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«c)

una descrizione dettagliata dei criteri stabiliti nell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/923 che sono stati utilizzati per valutare che le attività professionali del membro del personale interessato, o della categoria di personale cui questo appartiene, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante, specificando come tali criteri siano stati applicati e in che modo siano stati presi in considerazione tutti i pertinenti indicatori di rischio e di performance utilizzati ai fini della misurazione interna del rischio;»;

d)

la lettera d) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«d)

una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che risponde ai criteri stabiliti nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/923, sebbene il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante;»;

e)

la lettera e) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«e)

una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale interessato, o la categoria di personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi stabiliti alle lettere a) e b) dell’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/923.»;

6.

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Nel presentare una richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, in relazione ad un membro del personale cui sia stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di euro nel precedente esercizio finanziario o per esso, gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare le circostanze eccezionali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/923:»;

b)

la lettera b) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«b)

una descrizione dettagliata di qualsiasi circostanza eccezionale legata al membro del personale interessato che spieghi la ragione per cui l’ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale una remunerazione pari o superiore a 1 000 000 di euro, sebbene, secondo quanto affermato, il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato.»;

7.

l’articolo 7 è soppresso;

8.

l’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

Periodo per la presentazione di richieste di approvazione preventiva

Le richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 sono presentate senza indugio e al massimo entro sei mesi dalla fine del precedente esercizio finanziario.»;

9.

l’articolo 9 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Sulla base delle informazioni contenute in una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, la BCE valuta:»;

b)

la lettera b) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«b)

le basi sulle quali l'ente creditizio vigilato ha determinato che il membro del personale interessato, o la categoria di personale cui questo appartiene, soddisfi una delle condizioni stabilite nell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/923;»;

c)

i punti i) e ii) del paragrafo 1, lettera c), sono sostituiti dai seguenti:

«i)

se l'ente creditizio vigilato abbia debitamente tenuto in considerazione le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/923 o all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/923, a seconda dei casi; e

ii)

se l'ente creditizio vigilato abbia dimostrato che il membro del personale interessato, o la categoria di personale a cui questo appartiene, per il quale la richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 è presentata, non abbiano un impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale precisate all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b) o c), della direttiva 2013/36/UE;»;

d)

la lettera d) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«d)

per quanto riguarda le richieste di approvazione preventiva per i membri del personale cui sia stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di euro, se ricorrano circostanze eccezionali. In tali casi la BCE informa l’Autorità bancaria europea dei risultati della valutazione iniziale prima di adottare qualsiasi decisione.»;

e)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La BCE emette una decisione entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa.»;

f)

il paragrafo 3 è soppresso;

10.

all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   L'approvazione preventiva concessa dalla BCE ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 è limitata alla prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario successivo all'anno in cui la decisione di vigilanza della BCE contenente l'approvazione è stata notificata all'ente creditizio vigilato.».

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   Le notifiche inviate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e le richieste di approvazione preventiva inviate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale regolamento delegato presentate prima del 14 giugno 2021 continuano ad essere soggette alle procedure e agli obblighi stabiliti dalla decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) in quanto si applicano prima della data di entrata in vigore della presente decisione.

2.   Le richieste di approvazione preventiva presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 prima dell’entrata in vigore della presente decisione saranno soggette alle procedure e ai requisiti di cui alla decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) come applicabili prima della data in cui la presente decisione entra in vigore.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 febbraio 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).

(3)  Decisione (UE) 2015/2218 della Banca centrale europea, del 20 novembre 2015, sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2015/38) (GU L 314 dell’1.12.2015, pag. 66)

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2021/923, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (GU L 203 del 9.6/2021, pag. 1)