4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 69/105


DECISIONE (UE) 2022/366 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2022

sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (1) («accordo») è stato firmato il 28 maggio 2015 ed è stato concluso il 12 febbraio 2016 mediante la decisione (UE) 2016/272 del Consiglio (2). L’accordo agevola i viaggi verso l’Unione dei cittadini di Vanuatu e i viaggi dei cittadini dell’Unione a Vanuatu.

(2)

L’accordo si basa sulla volontà comune delle parti contraenti di incoraggiare i contatti interpersonali, stimolare il turismo e rafforzare le attività commerciali tra l’Unione e Vanuatu.

(3)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo, ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte l’applicazione dell’accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. La decisione di sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’applicazione dell’accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.

(4)

Vanuatu gestisce programmi di cittadinanza per investitori che hanno concesso la cittadinanza di Vanuatu a cittadini di altri paesi che non hanno alcun legame precedente con Vanuatu, adottando decisioni positive sulla grande maggioranza delle domande. Sulla base delle informazioni fornite dall’ufficio passaporti di Vanuatu il 14 giugno 2021, entro marzo 2021 Vanuatu aveva rilasciato oltre 10 500 passaporti nell’ambito di tali programmi, con una percentuale di domande respinte estremamente bassa. Ciò solleva dubbi circa l’affidabilità dei controlli di sicurezza e di dovuta diligenza effettuati dalle autorità di Vanuatu.

(5)

Negli scambi di ottobre 2017, novembre 2019, giugno 2020 e marzo 2021, la Commissione ha espresso serie preoccupazioni e ha avvertito il governo di Vanuatu della possibilità di rintrodurre l’obbligo del visto. Le spiegazioni fornite da Vanuatu non sono state sufficienti per attenuare tali preoccupazioni.

(6)

La concessione della cittadinanza a richiedenti inseriti nelle banche dati INTERPOL contraddice le precedenti garanzie fornite dalle autorità di Vanuatu in merito ai controlli di sicurezza e solleva ulteriori preoccupazioni circa l’affidabilità delle procedure di controllo di sicurezza dei programmi.

(7)

Tra i richiedenti che hanno ottenuto la cittadinanza di Vanuatu vi sono cittadini di diversi paesi ai cui cittadini è richiesto il possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione. Inoltre, la Commissione ha espresso preoccupazioni concernenti la mancanza di requisiti relativi alla presenza fisica o alla residenza, i brevi periodi di trattamento dei programmi e la mancanza di uno scambio sistematico di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti. La Commissione è giunta alla conclusione che l’esame delle domande per i programmi di cittadinanza per investitori a Vanuatu non garantisce un elevato livello di sicurezza.

(8)

La sospensione dell’applicazione dell’accordo dovrebbe essere limitata ai passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.

(9)

È pertanto opportuno sospendere l’applicazione dell’accordo nei confronti dei cittadini di Vanuatu titolari di un passaporto ordinario rilasciato da Vanuatu a partire dal 25 maggio 2015.

(10)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu è sospesa a partire dal 4 maggio 2022, nei confronti dei cittadini di Vanuatu titolari di un passaporto ordinario rilasciato da Vanuatu a partire dal 25 maggio 2015.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 8, paragrafo 4 dell’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

G. DARMANIN


(1)  GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48.

(2)  Decisione (UE) 2016/272 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 52 del 27.2.2016, pag. 11).

(3)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).