28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 57/4


DECISIONE (PESC) 2022/335 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese che rappresenta una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(4)

Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.

(5)

In vista della gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive riguardanti la finanza e l'aeronautica.

(6)

In particolare, è opportuno vietare qualsiasi operazione con la Banca centrale di Russia.

(7)

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a negare il permesso di atterrare nel loro territorio, decollare dal loro territorio o sorvolare il loro territorio a qualsiasi aeromobile operato da vettori aerei russi, anche in funzione di vettore commerciale, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica russa.

(8)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1 bis, sono inseriti i paragrafi seguenti:

"4.   Sono vietate le operazioni relative alla gestione di riserve e attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia.

5.   In deroga al paragrafo 4 le autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione nel suo complesso o dello Stato membro interessato.

6.   Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5.";

2)

dopo l'articolo 4 quinquies sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 4 sexies

1.   Gli Stati membri, conformemente alle proprie norme nazionali e al proprio diritto nazionale e in linea con il diritto internazionale, in particolare con i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, negano a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, il permesso di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.

3.   In deroga all'articolo 1, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della presente decisione.

4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 4 septies

1.   Il gestore della rete nominato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione sostiene la Commissione e gli Stati membri ai fini dell'attuazione e dell'osservanza dell'articolo 4 sexies. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l'intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell'Unione, attività che costituiscono una violazione delle disposizioni della presente decisione o di altre misure di sicurezza in vigore, di modo che il pilota non sia autorizzato a volare.

2.   Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri una relazione sull'attuazione dell'articolo 4 sexies basata sull'analisi dei piani di volo.";

3)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla presente decisione, anche agendo in qualità di sostituto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di tali divieti, o agendo a loro beneficio avvalendosi di una delle eccezioni previste nella presente decisione.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).