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10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 29/8 |
DECISIONE (UE) 2022/178 DEL CONSIGLIO
dell'8 febbraio 2022
che abroga, a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, la decisione (UE) 2016/394
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), come modificato da ultimo, in particolare l’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), quarto comma,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (2), in particolare l’articolo 3 e il relativo allegato,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le consultazioni con la Repubblica del Burundi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, come modificato da ultimo, sono state concluse con decisione (UE) 2016/394 del Consiglio (3). Misure appropriate sono state adottate, come specificato nell’allegato di tale decisione, su proposta della Commissione di concerto con l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»). |
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(2) |
Nel complesso il processo politico pacifico consentito dalle elezioni generali del maggio 2020 ha aperto una nuova prospettiva di speranza per la popolazione del Burundi e di opportunità per il Burundi e per le sue relazioni con i partner. |
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(3) |
Da allora l’Unione ha riconosciuto gli sviluppi positivi compiuti dal governo burundese per quanto riguarda i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto, nonché gli impegni assunti nella tabella di marcia («feuille de route») per ulteriori miglioramenti in questi settori. |
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(4) |
È stato formato un governo impegnato ad attuare le riforme necessarie per lo sviluppo e la stabilità del paese e sono stati fatti progressi nell’attuazione degli impegni di cui alla decisione (UE) 2016/394. |
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(5) |
In linea con la valutazione della Commissione, di concerto con l’ AR, i motivi per l’adozione della decisione (UE) 2016/394, esposti in tale decisione, non sussistono più. Tale decisione dovrebbe pertanto essere abrogata a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio per le materie di competenza degli Stati membri. |
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(6) |
Rimangono sfide persistenti nei settori dei diritti umani, della buona governance e dello Stato di diritto e sono necessari ulteriori progressi da parte delle autorità burundesi, anche attraverso l’attuazione della tabella di marcia e nel quadro del dialogo politico in corso tra l’Unione europea e il Burundi. |
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(7) |
Il Burundi rimane fragile e le autorità hanno bisogno del sostegno dei partner internazionali per attuare il programma di riforme e l’agenda di sviluppo del paese. |
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(8) |
L’Unione e gli Stati membri dovrebbero sostenere, insieme ad altri partner internazionali, gli sforzi in corso delle autorità burundesi per stabilizzare e consolidare le istituzioni democratiche, promuovere i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto e attuare gli impegni assunti nella tabella di marcia per ulteriori miglioramenti in tali settori, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (UE) 2016/394 è abrogata a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio per le materie di competenza degli Stati membri.
Articolo 2
La Commissione notifica al Burundi, a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, l’abrogazione della decisione (UE) 2016/394.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 317, del 15.12.2000, pag. 376.
(3) Decisione (UE) 2016/394 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 90).