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4.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 25/7 |
DECISIONE (PESC) 2022/157 DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2022
che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali. |
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(2) |
Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2208 (2), che ha istituito un nuovo quadro che consente l'adozione di misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o di ostacolare o compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali. |
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(3) |
Come deciso nella riunione del 15 settembre 2020 della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e come previsto dalla Carta di transizione, le autorità di transizione del Mali avrebbero dovuto realizzare la transizione politica e il passaggio dei poteri alle autorità civili elette entro un periodo di transizione di 18 mesi. Entro tale termine avrebbero dovuto organizzare elezioni presidenziali e legislative libere e regolari, previste per il 27 febbraio 2022, come pure elezioni regionali e amministrative e un referendum costituzionale, se del caso. |
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(4) |
L'8 gennaio 2022 le autorità di transizione del Mali hanno presentato all'autorità dell'ECOWAS un nuovo calendario per lo svolgimento delle elezioni presidenziali per la fine di dicembre 2025, prorogando così la durata della transizione a cinque anni e mezzo in totale, contrariamente a quanto concordato con l'ECOWAS il 15 settembre 2020 e all'impegno assunto nella Carta di transizione. L'autorità dell'ECOWAS ha constatato con rammarico che le autorità di transizione del Mali non hanno adottato le misure necessarie per l'organizzazione delle elezioni presidenziali prima del 27 febbraio 2022, contrariamente a quanto concordato con l'autorità dell'ECOWAS il 15 settembre 2020 e all'impegno assunto nella Carta di transizione. L'autorità dell'ECOWAS ha vivamente deplorato l'evidente e flagrante mancanza di volontà politica delle autorità di transizione, che ha portato all'assenza di progressi tangibili nella preparazione delle elezioni, nonostante la volontà dell'ECOWAS e di tutti i partner regionali e internazionali di sostenere il Mali in questo processo. Per quanto riguarda le conclusioni delle «Assises Nationales de la Refondation» (ANR) del 13 dicembre 2021, che hanno portato all'adozione del calendario riveduto delle elezioni, l'autorità dell'ECOWAS ha constatato che importanti parti interessate non hanno partecipato a tali ANR, riflettendo in tal modo la mancanza di consenso delle parti interessate nazionali sul calendario proposto. In considerazione di quanto precede, il 9 gennaio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere le sanzioni iniziali già imposte al Mali e alle autorità di transizione il 7 novembre 2021 e ha imposto ulteriori sanzioni economiche e finanziarie. |
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(5) |
Vista la persistente gravità della situazione in Mali, cinque persone dovrebbero essere inserite negli elenchi delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).
(2) Decisione (PESC) 2021/2208, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 44).
ALLEGATO
L'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775 è così modificato:
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1) |
nell'elenco delle persone fisiche di cui alla sezione A. «Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1» sono inserite le voci seguenti:
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2) |
nell'elenco di cui alla sezione B. «Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1» sono inserite le voci seguenti:
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