28.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/67


DECISIONE (PESC) 2022/118 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2022

che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/72/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2023 per quarantadue persone e fino al 31 luglio 2022 per una persona. Inoltre, nell’allegato di tale decisione è opportuno modificare le motivazioni relative a tre persone e le informazioni relative all’applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino relative a sette persone.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1)

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023.

2.   In deroga al paragrafo 1, le misure di cui all’articolo 1 si applicano in relazione alla voce numero 45 dell’allegato fino al 31 luglio 2022.

3.   La presente decisione è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2011/72/PESC è così modificato:

i)

le seguenti voci della sezione «A. Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

«7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Cittadinanza: tunisina

Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia

Data di nascita: 17 luglio 1992

Ultimo indirizzo noto: Palais Présidentiel, Tunisi (Tunisia)

Carta d’identità: n. 09006300

Paese di rilascio: Tunisia

Sesso: femminile

Altre informazioni: figlia di Leïla TRABELSI

Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona; associata inoltre a Leila Trabelsi (n.°2).

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Cittadinanza: tunisina

Luogo di nascita: Bardo

Data di nascita: 8 marzo 1963

Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

Carta d’identità: n. 00589758

Paese di rilascio: Tunisia

Sesso: femminile

Altre informazioni: medico, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK

Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona; associata inoltre a Slim Zarrouk (n.°30).

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Cittadinanza: tunisina

Luogo di nascita: Monastir

Data di nascita: 30 agosto 1982

Ultimo indirizzo noto: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse

Carta d’identità: n. 08434380

Paese di rilascio: Tunisia

Sesso: femminile

Altre informazioni: figlia di Hayet BEN ALI, moglie di Badreddine BENNOUR

Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona; associata inoltre a Hayet Ben Ali (n.°33).»;

ii)

Nelle seguenti voci della sezione B, «Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino», alla rubrica «Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva», sono aggiunte le seguenti frasi finali:

«25.

Il 15 febbraio 2021 e il 10 marzo 2021 il sig. CHIBOUB è stato ascoltato da un giudice istruttore nella causa 19592/1. Il 31 marzo 2021 il giudice istruttore ha deciso di separare la sua causa dalla causa generale 19592/1. La causa 1137/2 è pendente.

26.

Il 31 marzo 2021 il giudice istruttore ha deciso di separare la sua causa dalla causa generale 19592/1. La causa 1137/2 è pendente.

30.

Una sentenza della Corte d’appello di Tunisi del 15 aprile 2021 nella causa 29443 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.

31.

Una sentenza della Corte d’appello di Tunisi del 1o novembre 2018 nella causa 27658 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.

33.

Una sentenza del 14 marzo 2019 nella causa 40800 l’ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi pubblici.

34.

Una sentenza del 7 gennaio 2016 nell’ambito della causa 28264 l’ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi pubblici.

46.

Una sentenza del Tribunale di primo grado di Tunisi del 21 marzo 2019 nella causa 41328/19 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.».